[Fun.News 2183] Si apre la stagione degli affidamenti ad evidenza pubblica dei servizi cimiteriali

Con l’approvazione al Senato del maxiemendamento 1.900 in fase di conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,  si è circoscritta l’applicazione della norma che prima prevedeva la organizzazione su scala almeno provinciale di tutti servizi pubblici locali a rilevanza economica (e quindi anche di quelli cimiteriali, di cremazione, di illuminazione elettrica votiva, di gestione degli asili nido, parcheggi, ecc. ) ai soli "servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete ".

Ma quali sono questi servizi a rete? Secondo uno studio del 2007 della Facoltà di Economia La Sapienza di Roma, che sostanzialmente si condivide, essi sono circoscritti a: distribuzione di energia, acqua e gas naturale; trasporto pubblico locale, gestione dei rifiuti urbani.

Si ricorda che la precedente enunciazione, frutto del testo governativo dell’articolo 25 del DL 1/2012, richiedeva per ogni tipologia di servizio pubblico locale avente rilevanza economica l’obbligo di sua organizzazione dal 1 luglio 2012  (a cura della Regione) in ATO (ambiti territoriali ottimali) almeno provinciali. Cosa che determinava obiettive difficoltà se applicata a servizi diversi da quelli a rete. Con il nuovo testo approvato al Senato l’obbligo di ATO è quindi solo per i servizi a rete. I servizi cimiterali, non essendo un servizio a rete, sono esclusi dall’obbligo di ATO (pur restando la facoltatività da parte degli EE.LL. interessati di organizzarli su scala territoriale che favorisca la economicità e l’efficienza). Si rammenta che invece per la gestione dei crematori è d’obbligo la pianificazione regionale dei bacini ottimali, ai sensi della L. 130/2001. E’ da valutare come intenderanno la norma le Regioni che, quasi ovunque, si sono limitate ad indicare la sola localizzazione e non l’obbligo di gestione associata.

Altro tema rilevante e da affrontare in sede di conversione in legge del decreto legge era la necessità di prevedere una normativa di garanzia per il personale dei gestori dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in caso di passaggio della gestione, a seguito di gara, ad un diverso gestore.
E anche in questo caso la modifica del testo del DL 1/2012 apportata al Senato, che si riflette sui contenuti del DL 138/2011 e smi, ha identificato una soluzione accettabile:

Art. 3-bis comma 1-bis DL 138/2011 e smi. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta.

e

Art. 4 comma 11, lettera g-bis) DL 138/2011 e smi: indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione.

Infine si segnala come l’esperienza fino ad ora fatta nelle poche gare svolte, ma anche l’obbligo introdotto dall’art. 25 del DL 1/2012 che ha integrato l’art. 4 comma 11, lettera b-bis) del DL 138/2011 e smi, che prevede:

l’impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all’intera durata programmata dell’affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale.

Risulta pertanto fondamentale riferirsi a dati certi in sede di gara: e quindi si ritiene che sia implicitamente necessario dotarsi nella fase preparatoria della gara di un Piano Economico Finannziario (PEF) di massima con anche valutazioni tariffarie, PEF da rendere disponibile in sede di gara. Ciò comporta che i vari Comuni, quando andranno a fare le gare per l’affido della gestione, dovranno prima stabilire il livello qualitativo standard minimale di servizio che richiedono e le tariffe necessarie per coprire i costi.

Per quanto concerne le scadenze per l’avvio delle procedure di dismissione il Senato non ha modificato la tabella di marcia che già era stata stabilita dal DL 1/2012 e cioé:

  • attesa del decreto interministeriale (entro il 31 marzo 2012) che stabilisce i criteri per valutare la concorrenzialità dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, da tenere in considerazione dai Comuni per svolgere la istruttoria ai fini della separazione delle attività economiche (per le quali sussite la concorrenza nel mercato) da quelle di servizio pubblico avente rilevanza economica da gestire in esclusiva (e per le quali vi è concorrenza per il mercato)
  • effettuazione della istruttoria di valutazione da parte dell’Ente Locale (con più di 10.000 abitanti) entro (al massimo) e sua trasmissione all’AGCM entro il 12 agosto 2012, unitamente allo schema di deliberazione con la quale si individuano le attività economiche liberalizzate e i servizi pubblici locali in esclusiva
  • parere obbligatorio dell’AGCM da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della istruttoria
  • adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione circa le attività liberalizzate e i servizi pubblici locali in esclusiva entro 30 giorni dalla pubblicazione del parere obbligatorio dell’AGCM.
  • avvio delle procedure ad evidenza pubblica (ordinariamente al massimo entro il 31/12/2012 , cioé il termine della maggior parte delle situazioni di regime transitorio di cui all’art. 32 del DL 138/2011 e smi) e con garanzia che l’attuale gestore provveda all’esercizio del servizio fino al momento della liberalizzazione o del risultato della procedura ad evidenza pubblica.

Vi è infine un problema di coordinamento (dato dai commi 1,2,3 del DL 1/2012 che invece lo stabilisce entro la data di adozione dei decreti ivi previsti, al massimo da emanare entro il 31 dicembre 2012) sul nuovo termine massimo per la liberalizzazione delle attività economiche (30 settembre 2012) di cui a:

Articolo 3, comma 1, alinea, DL 138/2011 e smi:
1. In attesa della revisione dell’articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 31, comma 2 DL 201/2011 e smi:
Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.

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