[Fun.News 2088] Prime valutazioni sugli effetti della manovra finanziaria 2011 sul settore funebre e cimiteriale pubblico e privato

La legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria." è operativa per molte delle sue parti già dal giorno 17/7/2011, successivo a quello di pubblicazione GU del 16 luglio 2011.
Di seguito riportiamo, per i lettori del sito e con riserva di valutazioni ulteriori, i primi commenti su taluni effetti della manovra 2011 (e a seguire) che appaiono rilevanti:
Articolo 20 comma 2 il quale prevede la ripartizione degli importi della manovra fissati dal successivo comma 5 nonché dall’articolo 14 del decreto legge 78/2010 (i tagli, tanto per intenderci!), tra i soggetti del singolo livello di governo. Gli enti sono ripartiti con decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con la Conferenza Unificata, in quattro classi sulla base dei seguenti parametri di virtuosità (si richiama l’attenzione sulle lettere d) e m)):
a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del Patto di stabilità interno;
c) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie e spesa corrente;
d) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell’ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all’ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all’inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell’applicazione del comma 2-ter;
e) autonomia finanziaria;
f) equilibrio di parte corrente;
g) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
h) rapporto tra gli introiti derivanti dall’effettiva partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
i) effettiva partecipazione degli enti locali all’azione di contrasto all’evasione fiscale;
l) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
m) operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente

Poi si rimanda alla lettura dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’ Articolo 20 che, laddove conglobino tra le funzioni fondamentali anche i servizi cimiteriali e necroscopici, devono essere valutati attentamente per gli effetti che possono produrre a livello locale.
L’ Articolo 20 comma 9 specifica che vanno incluse nel calcolo della voce spese di personale le spese relative alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica; sono escluse le società quotate.
Ciò comporta dapprima problemi di identificazione del comparto (è escluso quello funebre, sembrerebbe incluso quello cimiteriale, ben difficilmente definibile servizio industriale), ma poi di tecnica contabile, in quanto le società di capitali, come noto, adottano un contabilità economica, mentre i comuni una di tipo finanziario. A prima vista la situazione, se si introducesse nel conteggio il comparto delle società comunali cimiteriali, è penalizzante per i comuni, visto che i servizi cimiteriali ordinariamente sono ad alta intensità del fattore lavoro, quindi con incidenze alte di spesa per il personale, che peggiorerebbe la situazione dei comuni stessi, alimentando volontà di ulteriori processi di esternalizzazione (sia di gestione che di porzioni di servizio in appalto a terzi).
L’ Articolo 20 commi 10-11-12 specifica che sono nulli i contratti e gli atti elusivi del patto di stabilità interno. Tale nullità si applica ai contratti e gli atti posti in essere dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
E qui la maggiore problematica sta nel metodo di contabilizzazione dei ricavi da concessioni cimiteriali che ordinariamente per le contabilità economiche è basato sul sistema cosiddetto a "costi, ricavi e rimanenze" che non si concilia col sistema di contabilità finanziaria e gli orientamenti di contabilizzazione di entrate cimiteriali da parte dei comuni (vedasi criteri SIOPE in materia e Criteri contabili diramati dall’Osservatorio Finanza Locale del Ministero dell’interno)
L’ Articolo 20 comma 13 – I Comuni fino a 30.000 abitanti devono mettere in liquidazione le loro partecipazioni societarie entro il 31 dicembre 2013 in quanto il comma elimina la previsione del DPCM. Pertanto al norma prevista dal comma 32 del d.l. 78 sembra diventi immediatamente applicabile. Altra operazione di dismissione!

L’Articolo 23 comma 5 lettera a) – riguarda i concessionari (non autostradali e di trafori che si prendono la mazzata in altro modo), ma vi rientrano ad es. i concessionari dei servizi di cremazione, cimiteriali, illuminazione elettrica votiva, la misura dell’IRAP passa da 3,90 % a 4,20%.

Vi è poi la bomba ad orologeria data dall’articolo 40, che si applica se non viene approvata prima del 30 settembre 2013 la revisione del sistema fiscale. E’ una sorta di clausola di salvaguardia che però mette alla frusta tutte le detrazioni, deduzioni e le aliquote ridotte in campo IVA. Il settore funebre e cimiteriale è fortemente interessato da queste agevolazioni.
L’Articolo 40 comma 1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
L’Articolo 40 comma 1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.
Si ritiene che siano potenzialmente interessati dal provvedimento, in quanto citati espressamente nella tabella C-bis, allegata al provvedimento, principalmente:
1) alla voce 123 della tabella – la detrazione per spese funebri, di cui art 15, comma 1 lett. D) TUIR (in sostanza la detrazione di poco più di 1.500 euro a funerale, che era già considerata fortemente insufficiente (vale in termini di cifra 118,2 milioni di euro annui, interessa 423.365 contribuenti, con un importo medio per l’erario di 279,3 euro a funerale/contribuente);
2) alla voce 322 della tabella – l’aliquota IVA agevolata del 10% (Tabella A parte III del DPR 633/1972. Si noti che in questo caso interviene sia la costruzione che la cessione tombe, loculi, ecc. nei cimiteri;
3) alla voce 373 della tabella – l’esenzione IVA per spese funebri (voce 27 art 10 dpr 633 – servizi di pompe funebri).

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.