Con sentenza della sezione V 1 aprile 2010, n. 1885 il Consiglio di Stato conferma e rafforza l’orientamento secondo il quale le amministrazioni appaltanti non possono in via autoritativa ed unilaterale modificare itermini di pagamento e la misura degli interessi di mora, stabiliti dal D.Lgs 231/2002.
Alle disposizioni del decreto legislativo, che ha recepito, le prescrizioni sulla tutela dei fornitori disposte dall’Unione europea, è possibile derogare, spiega palazzo Spada, non già per atto unilaterale ed autoritativo della stazione appaltante, ma solo per effetto di un accordo o comunque libera accettazione delle parti interessate.
Pertanto è necessario che la pubblica amministrazione ponga in essere una concreta e reale negoziazione, libera e senza imposizioni, su termini di pagamento e quantificazione degli interessi di mora.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.