[Fun.News 1676] La Cassazione si esprime sul deposito temporaneo nel luogo di produzione del rifiuto

Ai fini del deposito temporaneo è luogo di produzione dei rifiuti non solo quello in cui gli stessi sono prodotti ma anche quello nella materiale disponibilità dell’impresa.
È questo il parere della Corte di Cassazione che con sentenza 9 dicembre 2008, n. 45447 ha statuito che il costruttore che sposti i propri rifiuti da un luogo all’altro del medesimo cantiere, e quindi del medesimo perimetro aziendale, non viola la disciplina sul deposito temporaneo in quanto si tratta del medesimo luogo di produzione degli stessi.
La circostanza che i rifiuti venissero spostati di volta in volta da una zona all’altra all’interno del medesima area oggetto di lottizzazione non è di per sè sufficiente a far ritenere sussistente la violazione sul deposito temporaneo di rifiuti. Trasferendo tale concetto al cimitero, luogo di produzione è l’intero cimitero.

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