[fun.news.092] La misura delle sanzioni a violazione di regolamento od ordinanza sindacale deve essere stabilita dal Comune per via regolamentare

L’abrogazione degli articoli 106 e seguenti del RD 383/1934 (per effetto del D.Lgs. 267/2000) aveva creato qualche apprensione da parte dei comuni, per la determinazione della fonte giuridica sulla quale basare il potere sanzionatorio conseguente a violazioni di norme di regolamento comunale (ad es. di polizia mortuaria) o di ordinanza del sindaco (ad es. quella per regolare il trasporto funebre, le operazioni cimiteriali, ecc.). Di recente il Ministero dell’interno (con risoluzione del 7 marzo 2001) ha chiarito che è compito del Comune fissare la misura della sanzione per via regolamentare (la scelta se farlo per ciascun regolamento o con unico regolamento dell’ente, è libera scelta di ciascun comune). Le fonti giuridiche sono l’articolo 7 del TU 267/2000 e il potere sanzionatorio è disciplinato dall’art. 12 della legge 689/1981, che prevede un limite massimo sanzionatorio di 20 milioni. Sul potere sanzionatorio, si richiamano anche le sentenza della Cassazione n. 12779/95, sez. I e n. 1865/2000, sez. III, che si riferiscono agli articoli 5 e 128 della Costituzione. Sull’argomento la SEFIT ha emanato la circolare 30/5/2001 p.n. 4488, visionabile sul sito, con “ricerca nel testo e/o ente emettitore”, selezionando la voce circolari, ente emettitore sefit, periodo 2001.

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