I paradossi della giustizia amministrativa.

Uno dei lavori di Stefen Hawking, recentemente (14/3/2018) scomparso, è stato un articolo in cui parlava, tra l’altro, di un “paradosso dell’informazione dei buchi neri”. Il concetto di paradosso si può trovare, tra l’altro, anche negli esiti della giurisprudenza, specie amministrativa, generalmente non tanto per qualche assunto anomalo dei giudici aditi, quanto per incompletezza (spesso) del c.d. “petitum“, cioè di quanto la parte attrice (o, meglio, l’avvocato di questa) ha sottoposto al giudizio.
Ex plurimis“, se ne può richiamare, a titolo d’esempio, la pronuncia del TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 24/1/2013, n. 39 (anche se risalga a circa un lustro addietro, alla fine si indicherà il motivo di questa scelta). La vicenda partiva dal fatto che ci era stata, a metà degli anni ’50 del XX sec., una concessione di area cimiteriale, con durata perpetua. Attorno alla fine del secolo, il comune aveva avviato i procedimenti relativi ai sepolcri abbandonati, fino a pervenire (2005) all’assegnazione dell’area a terzi (si presume previa dichiarazione di decadenza o revoca (a seconda delle situazioni (i due istituti sono del tutto distinti)) dalla pregressa concessione perpetua). Gli aventi causa dell’originaria concessionaria hanno richiesto: a) l’accertamento e la declaratoria della sussistenza e della persistenza del diritto di uso perpetuo dell’area, b) la condanna dell’amministrazione comunale all’immediato ripristino dell’uso perpetuo, c) la declaratoria di nullità e inefficacia delle note (2010 e 2012 del comune).
Il TAR, esaminando il ricorso ha avuto modo di dare atto del fatto che l’art. 92, comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285 (invocato dal comune a fondamento dei propri provvedimenti) non poteva trovare applicazione riguardando questa norma, in concorso le altre condizioni ivi indicate, con le concessioni cimiteriali eventualmente di durata eccedente i 99 anni e rilasciate prima dell’entrata in vigore del dPR 21/10/1975, n. 803 e non anche le concessioni perpetue: su tale punto, il TAR accoglie il ricorso sottopostogli. Ma, subito dopolo, lo dichiara inammissibile per il fatto che la parte ricorrente non ha impugnato l’atto di concessione a terzi.
Il paradosso è individuabile nel fatto che la parte attrice esce “vincitrice” per una parte, ma “sconfitta” per altra parte, cosa che sotto il profilo di maggiore praticità il tutto si risolve in una sconfitta, di fatto.
Il motivo che porta a richiamare questa pronuncia consiste nell’affermazione, per altro anche scontata, consiste nelle tendenziale diffusione, qui o là, del ricorso, da parte di numerosi comuni, all’utilizzo dell’istituto della revoca (ai sensi dell’art. 62, comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285), tanto per le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni quanto per le concessioni perpetue. Le condizioni di applicabilità dell’art. 92, comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285 e che devono concorrere, sono, come noto:
i) concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni,
ii) rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del dPR 21/10/1975, n. 803 (entrato il vigore il 10/2/1976),
iii) siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma (leggi: feretro),
iv) ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune, e
v) non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
Per quanto riguarda la fattispecie del “fabbisogno cimiteriale”, occorre osservare come il sistema normativo attuale preveda quale pratica funeraria ordinaria, normale, standard, di default, quella dell’inumazione, mentre la tumulazione (e la cremazione) costituiscono pratiche funerarie meramente ammesse, ed a richiesta. Ciò a prescindere dalle “percezioni sociali”, variamente presenti e anche geograficamente distribuite, che, talora, attribuiscano alla pratica funeraria dell’inumazione un minus valore rispetto ad altre o individuerebbero come se fosse ordinaria altra pratica funeraria.

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Sereno Scolaro

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