La sepoltura della persona “sola” – 1/2

La situazione
La situazione da esaminare è una di quelle che possono verificarsi e non necessariamente in contesti eccezionali.
Talvolta, può accadere che una persona che viva da sola muoia, per cause del tutto naturali, presso la propria abitazione e venga rinvenuto cadavere a distanza di tempo, magari per il fatto che i vicini ne rilevino l’assenza o perché percepiscano odori in qualche modo presuntivamente riferibili a processi di trasformazione cadaverica.
In tali casi, generalmente, vi può essere l’accesso all’abitazione da parte delle forze dell’ordine, nell’esercizio di funzioni di P.G., con contestuale informazione al P.M.
Generalmente, viene data disposizione a che il corpo venga trasportato (art. 17 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., a volte anche facendosi riferimento, se presenti, a norme regionali) al deposito di osservazione (art. 12 citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), oppure a strutture che ne possano, in relazione alle norme localmente vigenti, assolvere alle medesime funzioni.

La formazione dell’atto di morte
In queste situazioni, si pone la questione della formazione dell’atto di morte, nel senso di valutare se trovi applicazione l’art. 72, nei suoi commi 1 e 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., oppure il comma 3 della medesima norma.
In proposito, si rammenta incidentalmente che in questo secondo caso, sotto il profilo del procedimento, vi è stata anche l’ordinanza del Capo del Dipartimento per la Protezione Civile n. 664 del 18 aprile 2020, ordinanza da considerare “contingente” in quanto assunta nel contesto della pandemia da Covid-19 e destinata a perdere di efficacia con la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, nonché, meno contingentemente ed in prospettiva (per lo meno quanto vengano emanati i previsti provvedimenti di sua attuazione), va richiamato l’art. 12 D.-L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni (che per altro non hanno interessato questa disposizione), nella L. 17 luglio 2020, n. 77.

Nella situazione considerata, l’art. 72, commi 1 e 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. possono risultare de facto inapplicabili, stante la pregressa affermazione per cui la persona defunta “viveva da sola”, ma il “passaggio” all’applicazione del suo comma 3 viene a divenire in qualche modo vincolato, per l’intervento delle autorità assolventi a funzioni di P.G. con contestuale (o, connessa) informazione al P.M.
In tal caso, non si ha dichiarazione orale, ma questa diventa un atto scritto, quale ne sia la denominazione, nelle situazioni (esemplificativamente) considerate dagli artt. 76 e 77 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., che danno luogo a quelle che l’art. 137, comma 3 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, qualificava nei termini di: “…. avviso, notizie e denunzie avuti da ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, a norma dell’art. 138, comma secondo, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui all’art. 144, dai capi stazione nel caso di cui all’art. 147, dai comandanti di aeromobili o di aeroporto nei casi indicati nell’art. 148, commi primo e quarto, dai segretari o dai cancellieri dell’autorità giudiziaria nel caso di cui all’art. 139 …”, cioè nei casi in cui, quando risultino segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, l’Ufficiale dello stato civile non possa rilasciare una delle autorizzazioni considerate dall’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., a seconda della pratica funeraria richiesta, se non dopo che il magistrato, oppure l’ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, abbia redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
Va fatto notare come l’art. 77 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., non consideri l’ipotesi della morte dovuta a reato, o sospetta di esserlo, bensì quella della causa violenta o sospetta di esserlo.
Quando vi sia reato, o suo sospetto, va tenuto presente altresì l’art. 116 Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per il quale l’inumazione o la tumulazione non può avvenire senza l’ordine del procuratore della Repubblica (c.d. “nulla-osta”).
Le due (ma che, concretamente, sono quattro) fattispecie
a) morte dovuta a reato o
b) sospetta di esserlo da un lato,
c) morte violenta o
d) sospetta di esserlo dall’altro),
hanno, specie in epoche abbastanza recenti, dato origine di difficoltà ed incertezze operative, in particolare nei casi in cui il procuratore della Repubblica, non ritenesse di rilasciare il c. d. “nulla-osta” sul presupposto della mera assenza di reato o suo sospetto, cosa che ha determinato l’emanazione, da parte del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, di tre successive circolari, la n. 33 prot. n. 04007277-15100/397 del 15 luglio 2004, la n. 42 del 19 ottobre 2004 ed, infine, la n. 30 prot. n. 400706194-15100/397 del 7 giugno 2007, con cui, conclusivamente, è stato chiarito come sia necessario che il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria, entrambi assistiti da un medico, rediga il processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze del decesso e fornisca all’Ufficiale di stato civile le notizie necessarie per espletare gli adempimenti di competenza, cioè, alternativamente:
(i) – rilascio autorizzazione di cui all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., su nulla osta del magistrato, in caso di sospetto di reato;
(ii) – rilascio autorizzazione medesima, in base alla dichiarata insussistenza di sospetto di reato contenuta nel processo verbale trasmesso dal magistrato, precisando che l’Ufficiale dello stato civile potrà rilasciare tali autorizzazione dopo aver visionato copia del processo verbale redatto dal magistrato o dall’ufficiale di polizia giudiziaria, entrambi assistiti da un medico, ed aver acquisito, ove sussistano sospetti di reato, il previsto “nulla osta”.
Ora, una volta che sia accertato che non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 116 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, anche l’autorizzazione di cui all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., non è soggetta a vincoli i procedimenti particolari.

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Sereno Scolaro

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