Guidare in retromarcia senza guardare lo specchietto retrovisore – 5/7

Questo articolo è parte 5 di 7 nella serie Post maturità del DPR 285/1990

Ciò precisato, può tornarsi a considerare la forma del “processo verbale”, consistente in una traslazione in atto scritto di quanto dichiarato verbalmente dal soggetto tenuto (o, dai soggetti tenuti).
Non si dimentichi come gli atti dello stato civile da iscrivere o da trascrivere nei relativi registri siano sostanzialmente formati proprio attraverso lo strumento del processo verbale, pur se questo specifico “processo verbale” non sia oggetto di iscrizione, o di trascrizione nei sopra menzionati registri dello stato civile.
Si potrebbe sostenere che questa sia la sola differenza. Ciò non è sempre stato colto, al punto che le forme variamente utilizzate sono state spesso differenti, a volte sovrapponendole a forme documentali individuate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., e ulteriormente variando, con orientamenti, spesso contrapposti, sulla assoggettabilità delle firme appostevi all’autenticazione o meno, cosa che apriva (in caso di autenticazione) la questione dell’assoggettamento all’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.), al punto che non è mancato chi si sia mosso nella direzione di interpellare il Ministero dell’interno, cosa che ha portato all’emanazione della circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004 con la quale, sulla base di un appositamente richiesto parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa, ha ritenuto “… che – poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000”.
Va osservato come la ratio di tale circolare risultasse del tutto di basso profilo, in quanto se si trattasse di volontà (propria) dei familiari si doveva fare riferimento all’istituto dell’autenticazione della sottoscrizione (o, delle sottoscrizioni, in caso di loro pluralità), con conseguente assoggettamento, fin dall’origine, all’imposta di bollo, mentre se si facesse riferimento ad un “desiderio” (che non sarebbe propriamente un fatto, stato o qualità personale, considerati come contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.) del defunto, diventava ammissibile il ricorso allo strumento probatorio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale, non richiedendo autenticazione della sottoscrizione, comportava altresì che non si applicassero le disposizioni in materia d’imposta di bollo.
In altri termini, sembra che tale indirizzo sia stato motivato dalla volontà di sottrarre la dichiarazione stessa dall’ambito di assoggettamento all’imposta di bollo, risultato cui poteva pervenirsi altrimenti, modificando la norma impositiva (anche se, probabilmente, ciò non era così immediatamente ottenibile).
Considerando la natura del “processo verbale” si ha qui la conseguenza di un (profondo) fraintendimento di che sia un “processo verbale” e delle modalità per la sua formazione.

Vi sarebbe un ulteriore neo, questa volta di maggiore spessore, nella L. 30 marzo 2001, n. 130, questa volta riferendosi alla dispersione delle ceneri, dato che essa individua la competenza (funzionale) al rilascio della relativa autorizzazione in capo all’Ufficiale dello stato civile (art. 2), ma non precisa alcunché in relazione alla competenza (territoriale) dell’Ufficiale dello stato civile, con la conseguenza che sussistono ancora diversità, anche profonde, di orientamento in proposito (questione che allo stato ha visto un’unica pronuncia della giustizia amministrativa di primo grado). Non è questione secondaria.
Nel corso della pandemia da CoVid-19 sono state adottate, come noto, numerose misure, tra le quali quelle volte al “contenimento” allo scopo di ridurre le possibili situazioni di esposizione al contagio, tra le quali va ricordata l’Ordinanza del Capo Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 664 del 18 aprile 2020 il cui art. 1 prevedeva: “Articolo 1 (Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri).
1. La formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall’Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.
4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica.

Trattandosi di disposizioni adottate nel contesto dell’emergenza, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, lo strumento dell’Ordinanza consentiva la deroga a diverse disposizioni, anche di legge, cosa che effettivamente essa ha fatto, sotto più profili, tra cui le procedure proprie del servizio di stato civile (tra cui, il, temporaneo, superamento delle disposizioni di cui all’art. 72, commi 1 e 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., “riconducendo”, si perdoni il termine, tutte le procedure previste ai fini della formazione degli atti di morte in quelle previste dallo stesso art. 72, ma al comma 3), ed altresì (comma 4) quelle sulle modalità di “effettuazione” delle dichiarazioni previste dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 sul “processo verbale”.

Nella stessa direzione, ma con una prospettiva di maggiore ampiezza anche applicativa, va segnalato l’art. 12 D.-L. 18 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto: “Articolo 12 (Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)
1. Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze i dati:
a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all’articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al d decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell’attestazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all’ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
a) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;
c) all’ISTAT.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
”.

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Sereno Scolaro

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