Affidamento ceneri: ultimo domicilio conosciuto…?

Questo articolo è parte 4 di 7 nella serie affido urna cineraria

Con il Vostro permesso e… benedizione, si vorrebbe affrontare, in questo momento di confronto aperto, con il nostro pubblico, nella sez. dedicata alle pratiche funebri successive alla cremazione, il nodo cruciale ed assai critico di un istituto poliedrico, nonché molto controverso: l’affido famigliare delle urne cinerarie, così come delineato, in linea di principio dalla stessa L. n. 130/2001 e prima solo da giurisprudenza (D.P.R. 24 febbraio 2004), poi da successive leggi regionali d’implementazione.
Si spiegano qua di seguito i pochi, significativi passaggi di questo breve studio.
Su natura ed effetti dell’autorizzazione alla domiciliazione delle urne, rilasciata dalla polizia mortuaria, si rinvia direttamente alla specifica trattazione in materia, sempre su questo sito oppure ad altra autorevole dottrina liberamente reperibile sul web.
L’autorizzazione in questione a nostro avviso è e rimane a contenuto prettamente vincolato, contra si veda però la posizione assunta da Tribunale Treviso, sez. I, 15 dicembre 2014, ed eventuali margini di discrezionalità possono esser apprezzati meglio e preferibilmente solo dal Giudice.
Quali diritti ed obblighi (spesso sconosciuti, questi ultimi!) originano, allora, dalla prefata autorizzazione?
Essa, infatti, ha natura costitutiva, perché istituisce una sorta di atipico jus sepulchri extra moenia, ossia presso un domicilio privato o se preferite un’abitazione (dovrebbero esser esclusi aprioristicamente altri locali con diverso uso o destinazione che non sia… abitativa, nel senso senso stretto dell’aggettivo scelto appositamente).
L’autorizzazione all’affido può avere un contenuto anche normativo, così almeno sancì il Consiglio di Stato nel parere reso al Capo dello Stato su un allora anonimo ricorso straordinario avvero un diniego alla richiesta – L. n.130/2001 vigente già all’epoca dei fatti – appunto di custodia ceneri.
Da qui poi il famoso D.P.R. 24/02/2004 di cui sopra, e la legittimazione ad attuare su scala locale intere parti della L. n. 130/2001 con atti di diverso rango e grado, naturalmente sempre idonei (???) a porre diritto in materia di servizi funerari, nella tassonomia del sistema normativo italiano.
E di lì a poco fu il caos.

Dopo questa – seppur utile – divagazione storica, è bene enucleare questo punto dirimente di procedura amministrativa: l’atto di affido può contenere al suo interno un disciplinare, magari nelle more di una dettagliata ed organica regolamentazione comunale in tema, da cui per l’affidatario scaturiscono determinati incombenti.
Ora: sarebbe interessante approfondire (ma in altra sede) come si configuri civilisticamente l’affido.
Vi è animus possidendi o mera detenzione dell’urna affidata?
Lascio ai colleghi, qui in Redazione, l’alto compito di avventurarsi in questa dissertazione, umilmente mi accodo.
Se  l’atto di affido nasce intuitu personae, giusto per non fare uno spericolato parallelismo con il regime delle concessioni cimiteriali, ed ha natura costitutiva, con i noti esiti – di cui prima – in tema di ius sepulchri, non potrebbe configurarsi anche come una sorta di molto generico decreto di nomina?
L’autorizzazione amministrativa alla fine individua pur sempre un domicilio deputato ad accogliere in apposito tumulo l’urna ed una persona/responsabile (si spera fisica, altrimenti cadrebbero pure molte mie certezze metafisiche) cui sono, appunto consegnate…IN AFFIDO le ceneri, con annessa ed espressa assunzione in toto dei doveri relativi.
C’è però chi predica maggior prudenza nel considerare l’affidamento quale atto di nomina.
Oltretutto, consideriamo come questa interpretazione potrebbe indicare la persona (e il suo indirizzo) affidataria, senza precisare (esplicitamente) che questo  recapito corrisponda a quello di conservazione dell’urna cineraria, aspetto su cui puntano i sostenitori della distinzione tra “affidatario” e “custode/conservatore” della stessa.
In via amministrativa (la sola di pertinenza della polizia mortuaria) come provvedere poi, se l’affidatario è inadempiente e non rispetta le obbligazioni contratte alla sottoscrizione dell’istanza di affido?
Se, in seguito, chi ha in custodia l’urna “sparisce” o si sottrae volontariamente ai controlli quali i provvedimenti da adottare, con relative contromisure sanzionatorie, quando il fatto  non abbia riflessi in materia penale.
Quale, allora, l’iter più snello ed efficace  per la dichiarazione di irreperibilità in generale e, nello specifico, con le sue ricadute inevitabili anche sul circuito informativo della polizia mortuaria?
A tale profluvio di domande si cerca di rispondere in questo modo:
circa l’ipotesi di auto-sottrazione ai controlli (del tutto eventuali!), in alcune realtà di buona amministrazione cittadina è richiesto che, nell’istanza di affidamento, si dichiari oltre la volontà anche la disponibilità ad assoggettarsi a verifiche (invero del tutto random e rarefatte), magari anche esprimendo già in questa fase del procedimento il consenso informato a permettere l’accesso al domicilio eletto, fosse anche per l’esercizio dell’ineffabile diritto secondario di sepolcro, da parte dei più stretti congiunti del de cuius.
Qui si ripropone la questione delle possibili sanzioni, siccome solo con espresse previsioni in tal senso nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, esse potrebbero esser legittimamente elevate contro i trasgressori.
Nel caso di “sparimento” dell’affidatario, e in frangenti abbastanza estremi, potrebbe pensarsi all’illecito penale di occultamento.

Tuttavia, forse, meglio è scrutinare principalmente l’istituto della c.d. ”irreperibilità”.
Da un lato vi è l’irreperibilità tout court, che, in ambito anagrafico ma facilmente estensibile anche a quello funerario, è prevista dall’art. 11, 1, lett. c) DPR 30/5/1989, n. 223.
Questo istituto, tuttavia se applicato alla lettera, senza le opportune mediazioni, può riuscire riduttivo e non esaurisce del tutto la fattispecie, molto più sfaccettata, delle plurime responsabilità che sorgono in capo all’affidatario.
In detta materia così delicata, si ritiene esso debba essere integrato, quando occorra, da altre valutazioni, poiché sarebbe un irrigidimento sterile fare riferimento solo a queste poche norme, troppo drastiche e taglienti, almeno per una volta, per giunta mutuate da altri rami della vita amministrativa nei Comuni d’Italia.
Senza ricorrere a procedimenti forzati o innaturali, meglio una previsione ad hoc del Regolamento Comunale di polizia mortuaria sulla figura giuridica dell’irreperibilità declinata nel concreto del diritto funerario italiano.
Ad es., dove dopo un certo ragionevole periodo successivo ad una comunicazione formale il silenzio/disinteresse manifesto dell’affidatario, sarà visto quale comportamento inadempiente, in caso, appunto, di inosservanza delle prescrizioni date dalla strumento regolamentare, l’unico atto tecnicamente legittimato ad introdurre sanzioni effettive, e non… “grida manzoniane”.
Altra fonte importante da cui desumere l’impianto sanzionatorio in cui inquadrare tutte le possibili violazioni alle regole generali sull’affido delle ceneri potrebbe essere pure la Legge Regionale, se dotata di una propria ed autonoma appendice solitamente dedicata, appunto all’attività sanzionatoria.
In caso di rinuncia, dovrebbe essere il familiare affidatario ad avviare l’istanza. Ricordiamo che a seguito dell’accoglimento di quest’ultima, dovrebbe anche essere richiesta, poi ottenuta l’autorizzazione al trasporto dell’urna dal domicilio al cimitero.
Vi fu un orientamento comune alla più alta dottrina (ma non tradottosi, poi, in norme effettive) per cui il conferimento al cimitero avrebbe potuto avere avere come destinazione qualsiasi camposanto scelto dal familiare affidatario rinunciante (non dimentichiamo l’art. 50 D.P.R. n.285/1990, anche se questo individua un obbligo di accoglimento, seppure questo standard minimo da garantire nel tempo illimitato, non escluda giusto la facoltà…di concessione cimiteriale per sepolcro privato, nell’esempio più attinente al nostro lavoro quotidiano).
In linea di semplice suggerimento operativo per meglio orizzontarsi, potrebbe valere, in difetto di altre o diverse indicazioni, l’individuazione del cimitero pertinente per luogo di domicilio (conservazione dell’urna cineraria).
Il precedente “di regola” non può ignorare anche il caso di decesso dell’affidatario per cui altri aventi titolo potrebbero richiedere di divenire affidatari a loro volta, oppure di conferire l’urna cineraria al cimitero.
In questi casi, questi altri aventi diritto potrebbero essere individuati come chiamati a provvedere.
Ma non si può escludere, in assoluto, interventi d’ufficio, specie quando l’inerzia sia conclamata e l’urna cineraria sia, per così dire, … abbandonata.
Purtroppo, e come sovente accade del resto, le situazioni cui far fronte sono sempre complesse e variegate.

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Written by:

Carlo Ballotta

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