Le norme statali sui prodotti del concepimento, abortivi e nati morti

Questo articolo è parte 2 di 4 nella serie Prodotti abortivi, feti, nati morti

Specifiche indicazioni sul destino dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi e dei nati morti, sono contenute nel regolamento di polizia mortuaria, DPR n. 285 del 10/9/1990 ed in particolare all’art. 7 che ne individua il trattamento e le relative autorizzazioni in relazione alla presunta età di gestazione.

La casistica [1] individua le seguenti tipologie:
a) prodotto del concepimento [2] da 0 a 20 settimane compiute (Art. 7 comma 3)
b) prodotto abortivo da 20 a 28 settimane compiute (art. 7 comma 2)
c1) bambino nato morto (feto di oltre 28 settimane compiute)
c2) bambino morto posteriormente alla nascita dichiarato all’ufficiale di stato civile [3] (Art. 7 comma 1).
Si tratta per la lettera c) di due casi distinti: il secondo, essendo morto successivamente alla nascita, determina la necessità di dichiarazione all’Ufficio di Stato Civile, ai fini della registrazione dell’atto di nascita e successivamente di quello di morte. Nel primo caso si ha la sola registrazione dell’atto di nascita, con annotato a margine la circostanza del nato morto.
Per completezza di informazione, il richiamo fatto nel comma 1 dell’Art. 7 all’Art. 74 [4] dell’Ordinamento di stato civile RD 1238/1939 è errato, dovendosi ora considerare le norme equivalenti contenute nel successivo vigente regolamento di stato civile DPR 396/2000 (che tratta diversamente la materia e ha abrogato le norme precedenti).

Le norme di Stato Civile vigenti sono pertanto quelle sulla dichiarazione di nascita (tra cui anche del nato morto) all’art. 30 [5], i casi particolari all’art. 37 [6] e all’art. 110 con l’abrogazione del RD 1238/1939 [7] e il rinvio alle nuove norme.
La competenza autorizzatoria è dell’Autorità sanitaria (ASL) sia per il prodotto del concepimento che per il prodotto abortivo [8].
È dell’Ufficiale di stato civile (e del Comune per il trasporto) per il bambino nato morto o per il bambino nato vivo e successivamente morto.
Il DPR 285/1990, inoltre, prevede all’articolo 50 [9] l’obbligo di accoglimento di ogni tipologia di prodotto (sia esso del concepimento, abortivo o nato morto) nel cimitero del Comune ove sussista la struttura sanitaria in cui è avvenuta l’espulsione o la estrazione del prodotto del concepimento, o in Comune diverso, secondo la scelta dei genitori.
L’accoglimento è per il seppellimento a sistema di inumazione, tumulazione con o senza previa cremazione.
Infine, per effetto della lett. d) dell’art. 50 DPR 285/1990, “coordinata” con le lett. a) e b), precedenti, il “prodotto” non ha acquisito la capacità giuridica (a differenza del nato vivo, ma morto prima della dichiarazione di nascita).


[1] Art. 7 comma 2 – (per) … i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’unità sanitaria locale.
[2] Art. 7 Comma 3 – A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane
[3] Art. 7 comma 1 – 1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
[4] Art. 74 RD 1289/1939 – Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all’art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico. L’ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell’atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.
[5] Art. 30 DPR 396/2000
1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell’atto di nascita, la dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta
nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell’ora della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all’attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso l’utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l’autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l’attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.
8. L’ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell’atto ricevuto.
[6] Art. 37 DPR 396/2000
1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.
2. L’ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell’atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita.
[7] Art. 110 DPR 396/2000
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell’ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento.
[8] Art. 7 comma 4 – Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
[9] Art 50 DPR 285/1990
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: … omissis .. d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7; … omissis ..

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