Decadenza: semplice diffida o comunicazione di avvio del procedimento?

Gentilissimi, come si evince dal titolo, avrei una domanda sibillina.

Il quesito si sostanzia in questi termini minimali.
Pronuncia di decadenza per inadempienza del concessionario nell’avviare i lavori di costruzione per un sepolcro gentilizio entro il tempo previsto da una clausola dell’atto di concessione: la diffida formale è “solo” gesto di garbato richiamo istituzionale da parte del Comune prima di procedere d’ufficio o costituisce pre-condizione di legittimità all’adozione del provvedimento finale di decadenza?

Se non erro questa fattispecie è l’unica (ma non certo esaustiva) causa di decadenza espressamente  menzionata al Capo XVIII D.P.R. n. 285/1990.
Si potrebbe invocare una forte analogia con l’art. 63 comma 2 D.P.R. n. 285/1990, a fortiori la decadenza ha effetti caducativi per più gravi, conducendo all’estinzione prematura del rapporto concessorio in essere, in forma patologica…anzi proprio sanzionatoria e punitiva!
Dato il forte intrico tra diritto pubblico e quello privato di cui si compongono, in ultima analisi, gli jura sepulchri, aderendo all’interpretazione più  para-contrattuale del rapporto concessorio e, dunque, meno verticistica e di atto unilaterale dello stesso, bisognerebbe attingere a nozioni di disciplina civilistica sull’istituto della diffida.
Il Codice Civile – chiedo umilmente – quali procedure di garanzia per il creditore contempla con il suo art. 1454?

L’art. 1454 Cod. Civile introduce una facoltà (… “può” …recita il testo legislativo), non un obbligo.
All’(eventuale) esercizio di questa facoltà consegue, in caso di persistente inadempienza, una “risoluzione di diritto”.
L’art. 92, comma 2 D.P.R. n. 285/1990 prevede la possibilità di imporre obblighi (tra qui questo, nel caso in esame), la cui violazione è sanzionata dalla decadenza, che non opera ex se, ma sempre  ricorrendo ad un provvedimento (dichiarativo), nella forma – solitamente – della determina dirigenziale.

Tenendo presente anche l’art. 823, comma 2, 2° periodo Cod. Civile, credo che il tutto possa trovare una soluzione con cui unire i due aspetti, ricordando come (al di là della “supremazia” o meno della parte comunale sulla posizione soggettiva del privato cittadino) non possa non ottemperarsi agli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento (nel caso, di decadenza) prescritto dagli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Questa informazione ufficiale non costituisce propriamente “diffida” (anche se potrebbe incidentalmente assumerne il ruolo, se ed in quanto il Comune voglia eccedere nel soverchio zelo e nella perizia bizantina), ma essa è imprescindibile  (salvi i casi che lo stesso art. 7 ammette come condizioni di derogabilità a questo dovere).

 

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Carlo Ballotta

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