Codice della Strada, cippi commemorativi e segnaletica all’interno dei cimiteri

Comunemente, per cippo commemorativo, s’intende un tronco di colonna o di pilastro, senza capitello e per lo più con iscrizione, eretto come monumento funerario.
È ammessa, allora, la presenza (triste) di lapidi o altri segni di lutto lasciati a ricordo di un sinistro mortale?
Il Codice della strada, con il suo art. 23, in effetti, non fa riferimento soltanto alle questione pubblicitarie o commerciali, nel proibire un uso improprio degli spazi pubblici riservati essenzialmente alla circolazione di mezzi e persone.
Se vogliamo legger questi divieti nella loro interezza, dovremmo considerare illegittima qualsiasi affissione o esposizione di oggetti indebita sulle strade, a prescindere dal fine remunerativo o solo morale dell’azione.

Il dilemma della lapide commemorativa è un problema davvero molto spinoso.
C’è, in dottrina, chi è fermamente contrario e afferma che, apponendo questa tipologia di monumenti “spontanei”, altro non si faccia se non distrarre inconsapevolmente i guidatori e che in realtà le lapidine, di cui spesso sono punteggiate vie ed arterie intensamente trafficate e pericolose, non siano una forma di rispetto per le persone decedute.
C’è invece chi pensa l’opposto, affermando che, in realtà, queste mantengano in vita il ricordo della persona scomparsa più e fungano anche da forte monito per automobilisti, pedoni o centauri troppo distratti o veloci.
Sta di fatto che le vediamo ogni giorno guidando sulle strade, camminando nei quartieri delle città e nei paesi.
Spesso intere comunità di cittadini si stringono attorno a questi altarini della memoria, ricordando cittadini scomparsi, sovente troppo giovani.

Ma, come dispone la Legge in merito ai monumenti commemorativi, delicatamente posizionati da familiari e amici sul luogo in cui sono avvenute le tragedie della strada?
La lapide per strada sul luogo dell’incidente è, insomma, legale?
Sulla base di quanto impone il Codice della strada, purtroppo non è conforme al dettato del D.Lgs n.285/1992. O, almeno, può essere permessa solo a determinate condizioni.
Seguendo estensivamente la logica del divieto di apporre qualsiasi segnale e cartello che disturbi principalmente la guida, allora anche l’apposizione lapide commemorativa rientra tra queste condotte considerate dannose dal Legislatore e quindi punibili con sanzione.
Ragion per cui se un familiare, che perda il proprio caro in un incidente stradale, a ridosso di un incrocio della sua città, ad esempio, vuole perciò collocare una lapide a ricordo nel punto esatto in cui è avvenuto l’impatto fatale, commette un fatto illecito.

È – sempre- fatta salva la facoltà per la stessa persona di recarsi nelle opportune sedi comunali o provinciali o regionali (a seconda dell’ente proprietario della strada), per chiedere la formale autorizzazione a provvedere in tal senso ed a proprie spese, s’intende!
A decidere saranno poi i preposti uffici; se la titolarità è comunale, c’è chi individua questa competenza nell’organo esecutivo, cioè nella Giunta.
Molti specifici regolamenti comunali, infatti, impongono ai propri cittadini, prima di applicare qualsiasi targa, monumento, fotografia, lapide, lungo le strade e le piazze e i luoghi aperti al pubblico, di ottenere un’autorizzazione preventiva.
Questo provvedimento amministrativo, a nostro avviso di natura costitutiva e caratterizzato da un certo margine di apprezzamento e discrezionalità da parte dei pubblici poteri, si traduce nel presentare una richiesta ad hoc al Comune, solitamente, con tanto di disegno, modello, fotografia, testi delle epigrafi che si intendono apporre su quel determinato luogo. Addirittura spesso i Comuni si riservano il diritto di effettuare collaudi da parte di apposite Commissioni sulle lapidi apposte.

Lapide su luogo incidente: ci sono sanzioni e se si quali?

Se di nostra iniziativa procediamo a posizionare una lapide commemorativa sul luogo dell’incidente, senza chiedere la previa autorizzazione, oppure senza rispettare le condizioni che ci vengono chieste dal Comune, una volta ottenuta l’autorizzazione, andiamo incontro a misure sanzionatorie.
Il codice della strada indica i seguenti importi:

– Tra 389 ai 1559 euro quando violiamo in toto il Codice, non chiedendo autorizzazioni.
– Tra i 155 ai 624 euro, quando non rispettiamo quello che ci viene chiesto nelle autorizzazioni concesse.

A discrezione dei Comuni però questi importi possono essere modificati o modulati, prevedendo anche sanzioni più ridotte.

Esattamente come succede poi con i cartelli e le pubblicità, anche per le lapidi commemorative l’ente proprietario della strada, può – in base al codice della strada – diffidare l’autore e il proprietario del monumento commemorativo a rimuoverla dalla strada o farlo lui stesso nel caso il proprietario – entro 10 giorni – non lo abbia ancora fatto.
E si rischia, tra l’altro, la pesantissima sanzione che va dai i 4.351 e i 17.405 euro, qualora si ignorino queste prescrizioni.
Questo dice la legge. Resta comunque il fatto che i Comuni spesso optano per atteggiamenti più permissivi, proprio per la delicatezza della questione.
Spesso, quindi, si tende a chiudere un occhio nel momento in cui un proprio cittadino posiziona una lapide in memoria di un proprio caro.
È un modo che le amministrazioni stesse hanno di ricordare i cittadini venuti a mancare.
Altre volte invece no, e magari vengono emanate ordinanze che vietano le lapidi sul luogo dell’incidente.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 75 del DPR 16.12.1992 n. 495 (in S.O. della G.U. del 28 dicembre 1992 n. 303) le norme relative ai segnali stradali si estendono anche ai cimiteri.
Di seguito se ne riporta il testo: “1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche ed alle strade comprese nell’area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.
Senza la pretesa di riuscire esaustivi la disciplina delle attività funerarie si interseca con la normativa del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. modificazioni o integrazioni in almeno altre due occasioni o circostanze:

1) fascia di rispetto cimiteriale ex art. 338 T.U.LL.SS così come novellato dall’art. 28 L. n. 166/2002: la città dei morti deve esser circondata da una cintura “sanitaria” capace di separarla dal c.d. centro abitato, così come appunto definito dal vigente codice della strada.
2) dispersione ceneri in natura ex L. n. 130/2001, legittima se autorizzata dall’ufficiale di stato civile ed effettuata comunque fuori del centro abitato, ed ancora una volta il legislatore ricorre al D.Lgs n. 285/1992 per delimitare l’area geografica dove sia esercitabile questo atto di disposizione per il post mortem così estremo, almeno nella nostra tradizione e nei costumi funerari più diffusi in Italia.

Written by:

Carlo Ballotta

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