A volte occorre tornare su questioni che sembrerebbero essere state affrontate da tempo.
Viene alla mente una richiesta di conforto posta da chi ritenesse certi comportamenti … esattivi come superati, e, richiamandosi ad una ritenuta giurisprudenza (che afferma l’opposto), si doleva di provvedimenti locali che assoggettavano determinate attività a corrispettivi.
In particolare, il richiamo era all’art. 19 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (norma rispetto a cui non consideriamo qui i suoi commi, né alcune palesi incongruità, come quella di consentire prestazioni non riservate).
Nello specifico, si ricorda una non più recentissima segnalazione dell’A.G.C.M. n. 133 del 14 luglio 1998 (pubblicata sul relativo Bollettino n. 27 del 1998).
In essa “si auspicava” una modifica della disposizione sopra richiamata, sottovalutando che un conto è “auspicare”, altro che quanto “auspicato” venga tradotto, da chi ne abbia potestà, in “modifica”.
Per inciso, la segnalazione “auspicava” anche altre … separazioni.
Quindi non interessa più di tanto, dovendosi tenere presente quanti – e quali – mutamenti siano intervenuti, come la transizione dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 al T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m..
Così come di plurime innovazioni normative in materia di servizi pubblici locali, richiamandosi ex plurimis il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m. ed il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e s.m. (spiace sempre usare: “s.m.” in quanto segnale di una certa instabilità normativa): il punto è piuttosto quello della natura di taluni corrispettivi.
In una pronuncia, anzi due (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 27 marzo 2024, n. 1023 e, conforme, stessa Sezione e data, n. 1024), si esaminavano contenziosi in cui si era eccepita la nullità di una previsione sull’attivazione di un canone concernente la manutenzione di sepolcri (a sistema di tumulazione).
Ciò “…in assenza di alcuna previsione di legge che consenta al Comune di introdurre tasse non previste dall’ordinamento” e, più avanti, dolendosi “delle previsioni regolamentari comportanti una prestazione patrimoniale a carico di ogni concessionario parametrata, tra l’altro, al numero di loculi, piuttosto che allo spazio utilizzato, affermando che il Comune … avrebbe esaurito il potere di determinare il corrispettivo della concessione demaniale al momento in cui l’ha rilasciata”.
Pare utile segnalare come il giudice amministrativo in entrambe (anche se in qualche modo vertenti sulle medesime questioni, tanto da apparire una sorta di “taglia ed incolla” non fuori luogo) ha ritenuto che il regolamento contestato ed impugnato “stabilisce a monte un corrispettivo per ogni singolo rapporto concessorio (di un bene pubblico) così escludendosi la natura tributaria della prestazione patrimoniale, come tale non espressivo, altrimenti diversamente necessario, di capacità contributiva del concessionario (Cass. civ., sez. trib., 20 ottobre 2019, n. 24541).
Pertanto, trattandosi di regolamentazione dei rapporti concessori e non già di un’entrata tributaria, non è necessaria una specifica norma previsione normativa non vertendosi nell’ambito del potere impositivo dell’ente comunale.
Quindi il Comune esercita, in questo caso, il generale potere di determinare le tariffe per la fruizione dei beni pubblici (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2023, n. 18001).”
Di seguito viene considerato che “nella determinazione del canone concessorio di area demaniale (art. 824 c.c.) non appare illogico che il Comune incorpori – attualizzandoli – i costi di manutenzione e conduzione dei loculi.
Nel corrispettivo vengono compresi tutti gli oneri diretti e riflessi ed il potere di determinare le tariffe per la fruizione di beni e servizi trova specifico fondamento legislativo (art. 32 della l. n. 142/1990 – art. 42 del d.lgs. n. 267/2000)“.
In effetti si tratta di indicazioni non nuove, se solo si consideri la pronuncia del T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 7 febbraio 2024, n. 91.
Questa, riferendosi non tanto alla manutenzione dei cimiteri, quanto all’attività di trasporto funebre, considera che “per effetto dell’intervenuta abrogazione della privativa comunale sul servizio in questione, al Comune non è più consentito fissare le tariffe alle quali viene erogato il servizio e nemmeno esigere il diritto fisso di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 19 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/1990)”.
Inoltre aggiunge: “Quel che invece il Comune può fare è istituire una tassa per i servizi indivisibili a carico della finanza locale, ex articolo 149, comma 4, lettera c), D.Lgs. n. 267/2000, per l’autorizzazione a eseguire il trasporto funebre medesimo.”
In conclusione, nelle pronunce citate, sono presenti delle linee di convergenza, che richiamano sia quest’ultima disposizione [1] quanto l’attuale sistema tariffario dato dall’art. 26 D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e s.m. [2] che (lo si ricorda) ha sostituito l’art. 117 T.U.R.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m..
Ne esce un quadro non sempre riconosciuto, a vari livelli.
[1] – T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. – Art. 149, comma 4
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
[2] – D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, art. 26
Art. 26 (Tariffe)
1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia.
2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:
a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
c) valutazione dell’entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.
4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:
a) tasso di inflazione programmata;
b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.
5. Gli enti affidanti possono prevedere che l’aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.