Sepolcri privati e gentilizi fuori del perimetro cimiteriale

L’art. 340 T.U.LL.SS vieta, con norma tassativa e categorica la sepoltura dei cadaveri fuori dai moderni cimiteri, eccezione fatta quando sia stato costituito un c.d. sepolcro privato fuori dai cimiteri, istituto regolato dagli artt. 101 – 104 D.P.R. 10/9/1990, n. 285, solo che questa anomalia consentita, questo rischio calcolato comporta, di rigore il ricorso alla pratica della tumulazione stagna, e non a quella standard dell’inumazione.
Quindi non si possono proprio impiantare campetti d’inumazione esterni al perimetro del sepolcreto.
Implicitamente, ora, poniamoci un quesito: quale la natura giuridica ed effettuale di una possibile edicola funeraria extra moenia coemiterialia?

Per offrir risposta occorre principalmente valutare le caratteristiche della cappella gentilizia (per semplicità espositiva verrà d’ora in avanti chiamata così quell’edificio ad uso funerario che il DPR 285/90 ha invece chiamato cappella privata di cui all’art. 340 del T.U.LL.SS.).
Per essere considerata tale e fruibile (e quindi per potervi effettuare sepolture), una cappella fuori del cimitero deve essere:

  1. “privata e gentilizia” (art. 340 del T.U.LL.SS.). Con il termine gentilizia si intende “di famiglia”;
  2. “non aperta al pubblico” (quindi accessibile alla sola famiglia titolare della concessione di realizzazione).
    In caso contrario, se una cappella gentilizia fosse aperta a persone di distinte famiglie, le persone di una di queste famiglie, essendo estranee a quelle dell’altra famiglia, costituirebbero il “pubblico” per quest’ultima;
  3. “posta a distanza di almeno 200 metri dai centri abitati” (a nulla vale l’art. 28 della L.166/2001, che riguarda la possibilità di deroga unicamente per i cimiteri);
  4. in un luogo che consenta alla cappella di essere “attorniata da fondi di proprietà della famiglia che ne chiede la concessione e sui quali la famiglia assume vincolo di inalienabilità e di inedificabilità”.

Tali vincoli devono essere costituiti mediante atto unilaterale autenticato, registrato e trascritto oppure con atto pubblico notarile bilaterale, sempre registrato e trascritto.
La proprietà dei terreni deve:

  1. “essere del fondatore il sepolcro, il quale è l’unico che può restringere il diritto di uso dello stesso a sola parte dei membri della famiglia;
  2. “rispondere a tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/90 per le sepolture private entro i cimiteri” (e tra questi anche quelli di cui all’art. 92 e 93 del DPR 285/90).

Con questa speciale disposizione è escluso che il Comune possa concedere, con la possibilità di costruire legalmente un sepolcro gentilizio per chi miri a farne oggetto di lucro e speculazione, dovendo lo stesso essere non aperto al pubblico e utilizzato per la sola sepoltura dei familiari del fondatore ed eventualmente con le eccezioni di cui al comma 2 dell’art. 93, seguendo i criteri di dettaglio stabiliti dal regolamento comunale.
La norma si riferisce esplicitamente ad una concessione da parte del Comune (che segue un iter autorizzatorio particolare, stabilito dal Capo XXI del DPR 285/90), in quanto la possibilità di erigere una cappella gentilizia all’esterno di un cimitero sul terreno comunale è una eccezione alla regola della demanialità comunale del cimitero e, quindi, del diritto che ha il Comune sulla edificabilità di un qualunque sepolcro sull’intero suo territorio.

La circostanza è ben chiarita dall’uso del termine “concessione” da parte del Comune sia al comma 2 che al comma 3 dell’art. 104 DPR 285/90, sia ancora all’art. 103.
È questo, a ben vedere, è del tutto logico, poiché se la lottizzazione dei terreni oggi liberi e più appetibili per ottenervi cappelle gentilizie fosse libera, la reiterata costruzione delle stesse, vanificherebbe la riserva posta dalla legge sulla demanialità del cimitero.
La circostanza che l’Art. 103 DPR 285/90 consenta di imporre tasse di concessione per la sepoltura gentilizia avvalora la “straordinarietà” rispetto alla possibilità generale di erigere la sepoltura privata, purchè all’interno del cimitero, e consente al Comune di incassare entrate che avrebbe acquisito se la concessione fosse stata all’interno del cimitero, proventi i quali gli avrebbero permesso il mantenimento del cimitero nel tempo.

Si è quindi del parere che la cappella gentilizia non possa che consentire sepolture di familiari del fondatore del sepolcro, con le limitazioni e le estensioni ai benemeriti, dallo stesso stabilite nell’originario atto di richiesta della concessione al Comune.
Ultima postilla per i cultori del diritto funerario: ai tumuli extra moenia coemiterialia, in forza del regolamento statale di polizia mortuaria e del T.U. Leggi Sanitarie soprattutto, non si può imprimere, ab origine, la natura di sepolcro ereditario (istituto ontologicamente diverso, governato, sostanzialmente dalla normazione civilistica sulla successione mortis causa, che s’apre al decesso di una persona).  Il sepolcro ereditario o di tipo patrimoniale, ha una sua differente disciplina sull’usus sepulchri e sull’assunzione delle obbligazioni manutentive da adempiere. (c.d. diritto sul sepolcro in sé).

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Carlo Ballotta

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