Spesso si dibatte ancora sulla competenza territoriale nell’elevare e riscuotere eventuali sanzioni per i trasporti funebri non a norma.
La riflessione degli studiosi sul fenomeno giuridico della polizia mortuaria si attesta ormai all’unanimità si questa posizione: mentre l’erogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’Art. 17 DPR 285/90 è, di solito, compito delle AUSL, poiché sono esse a vigilare sui trasporti stessi la legittimazione su base distrettuale e, quindi, “geografica” ai introitare le corrispondenti somme sorge “a monte” ovvero in capo al comune di decesso da cui, ad esempio, dovesse partire il corteo funebre senza il necessario decreto di trasporto (anche se vi sia solidarietà tra chi abbia effettuato il trasporto in violazione e organi comunali che abbiano eventualmente autorizzato l’infrazione) in analogia con tutto l’ordinamento nazionale di polizia mortuaria che individua nel comune di decesso il soggetto legittimato ad formalizzare ed espletare tutti i passaggi amministrativi dell’evento funerale.… ... Leggi il resto