Vestizione ante visita necroscopica?

E' lecito, sotto l'aspetto legale ed operativo, intervenire sulla salma, per tolettatura e vestizione, prima della visita necroscopica?

Premessa: Il nuovo regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento di Stato Civile (DPR 396/2000) con l'Art. 74 affida al medico necroscopo un compito ulteriore e di grande rilevanza tecnico-giuridica, ossia il certificare l'esistenza di 'indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta'. Gia' prima, comunque, il legislatore aveva previsto per il medico l'obbligo del referto-denuncia (Artt. 361, 362, 365 Codice Penale) Si vedano anche gli Artt. 1 comma 4; 3, e 39 comma 3 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. e gli Artt 331, 332,334, 348, 359, 360 del Codice di Procedura Penale).

Il medico necroscopo non puo' limitarsi al semplice accertamento della realta' della morte, ma deve operare un controllo (quantomeno di attendibilita') sulle cause del decesso: infatti, la normativa generale affida al medico necroscopo non solo le funzioni di prevenzione sanitaria (che comunque nel loro aspetto igienico necessitano di una presa di conoscenza delle cause del decesso) ma anche l'obbligo di
riferire all'autorita' Giudiziaria di tutti quei casi nei quali si possono ravvisare, comunque, ipotesi di reato. Quest'ultima funzione necessita, in via perentoria, della conoscenza approfondita e critica delle cause e delle circostanze del decesso, dal momento che qualsiasi reato connesso alla morte di un individuo diviene perseguibile d'ufficio.

In capo all'Ufficiale di Stato Civile rimane, comunque, il dovere della segnalazione alla Procura della Repubblica (Art. 76 DPR 396/2000)

Quando il decesso avviene presso un domicilio privato, spesso si chiede all'impresa funebre di provvedere, con proprio personale, alla vestizione della salma.

A mio avviso e, naturalmente, nei limiti della mia esperienza a diretto contatto con dolenti, medici e necrofori, nel territorio su cui lavoro, e' possibile intervenire sulla salma anche prima della visita necroscopica.

Mi spiego meglio: la polizia mortuaria e' composta da un corpus di norme e procedure formali, poste da legislatore, cui si affianca la prassi, ossia il diritto realmente vissuto, con tutte le sue articolazioni 'effettuali', caso per caso.

In tantissime occasioni a decedere in casa e' la persona anziana, magari allettata da molto tempo, per una malattia conclamata ed allo stadio terminale.

Quando il necroforo, giunge presso l'abitazione, dove giace la salma, sovente e' gia' presente il medico curante, che spiega indicativamente il decorso della patologia nel paziente.

In questa situazione, allora, il tanatoprattore, appena giunge sul posto, ha gia' avuto un primo ragguaglio tecnico e rassicurazioni da parte medico curante sulla causa di morte.

Il problema su cui dobbiamo focalizzarci e' il lasso di tempo definito in gergo tecnico 'periodo d'osservazione' che decorre dalla dichiarazione di morte, resa anche in forma orale all'Ufficiale di Stato Civile, all'effettuazione della visita necroscopica.

Durante il periodo d'osservazione, dunque, il cadavere non dovrebbe (1) esser rimosso dal luogo in cui si trova ne' sottoposto a manipolazioni che possano ostacolare il possibile concretizzarsi di eventuali manifestazioni di vita.

Dal novero di questi atti proibiti, pero', sono esclusi i gesti di pieta' verso i defunti.

Tra questi pratiche qualcuno colloca anche la vestizione, mentre un'interpretazione piu' rigida delle norme la vieterebbe prima del completo decorso del periodo d'osservazione o, comunque, prima della visita necroscopica.

Il lavare i capelli, pulire il volto o chiudere gli occhi (con una semplice pressione sulle palpebre e non con la colla!) non sono certo azioni pericolose o negativamente pregiudicanti per eventuali manifestazioni di vita, proprio perche' sono tipiche dei vivi; la vera questione da approfondire, allora, e' il sospetto di morte dovuta a reato.

In questo frangente, invece, per non adulterare eventuali prove, al vaglio dell'autorita' giudiziaria, la salma non deve esser nemmeno sfiorata, perche' qualsiasi intervento potrebbe compromettere il suo instabile assetto (2) chimico-fisco (3) nel contesto ambientale in cui si e', presumibilmente, consumato un crimine.

In sintesi bisogna usare sempre e comunque moltissima cautela, conformandosi all'indirizzo espresso dai medici necroscopi con cui si deve necessariamente collaborare, rispettando anche la loro tempistica.

Se non c'e' un primo 'via libera', anche se informale, da parte del medico curante il tanatoprattore rimarra' in stand by, in attesa di disposizioni da parte del medico necroscopo.

Se il decesso e' avvenuto senza assistenza medica (e sara' competenza del medico necroscopo la compilazione della scheda ISTAT ex Art1 comma 4 DPR 285/90) bisogna assolutamente attendere la visita necroscopica, anche per provvedere alla semplice tolettatura.

Prima del rilascio del certificato necroscopico sono proibiti tutti i trattamenti invasivi o cruenti (aspirazione, siringazione cavitaria, tamponatura degli orifizi&').

Personalmente mi e' capitato di assistere ad interventi di cosmesi funeraria (la tanatoprassi e' ancora vietata in Italia) anche in tempi diversi: prima e dopo la visita necroscopica, perche' determinate operazioni (di cui all'Art. 8 DPR 285/90) non sono lecite sulle salme (copro umano privo di vita prima del periodo d'osservazione), ma solo sui cadaveri (corpo umano definitivamente privo di vita, dopo il periodo d'osservazione).

E'd'obbligo un'ultima osservazione su di una norma che se ben applicata potrebbe semplificare notevolmente i rapporti tra medici e tanatoprattori (il termine linguistico e' improprio per le ragioni di cui sopra,, ma 'de iure condendo', ricorro a questo vocabolo nella speranza di una norma futura a tal proposito).

L'art. 10 comma 2 della legge regionale (regione Emilia Romagna) n.19 del 29/07/04, ad esempio, affida espressamente al medico curante, alla guardia medica oppure al medico del 118, accorsi in occasione del decesso, il compito di escludere la morte per causa violenta e, di conseguenza, di autorizzare il trasporto verso un luogo identificato come idoneo per svolgervi il periodo d'osservazione. Quindi se decade subito il sospetto di morte dovuta a reato e si puo' provvedere al trasporto, senza attendere il certificato necroscopico, a maggior ragione i dolenti oppure il tanatoprattore potranno prendersi cura (4) della salma con tolettatura e tanatoestetica, senza piu' il rischio d'inquinamento delle prove.

Note Esplicative:

(1) Il condizionale e' d'obbligo, perche' l'Art 17 del DPR 285/90 consente il trasporto delle salme purche' a 'cassa aperta' anche durante il decorso del periodo d'osservazione.

(2) L'esplosione di colpi d'arma da fuoco, lascia sulle pelle particolari residui metallici. Detergere l'epidermide prima dei rilevamenti medico legali significherebbe, non solo inquinare, ma distruggere completamente le prove.

(3) Dalla posizione in cui la salma e' rinvenuta si possono calcolare eventuali traiettorie di proiettili oppure ricostruire le fasi di una colluttazione, o ancora risalire, attraverso l'esame e le geometrie delle ferite, all'arma usata per commettere il delitto.

(4) Queste cure, tuttavia, potrebbero esser piu' proficuamente prestate presso il deposito d'osservazione (casa funeraria?)

Written by:

Carlo Ballotta

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One thought on “Vestizione ante visita necroscopica?

  1. Tutti i Medici necroscopi fanno gli accertamenti senza mai vedere la salma finiamola con questi falsi regolamenti

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