Bara

Nell’ordinamento italiano vige il principio, implicito e quindi fondativo, secondo cui tutti i cadaveri sono sempre trasportabili, naturalmente nei modi e tempi stabiliti dalla legge e dall’autorità competente a vigilare sull’azione di polizia mortuaria (l’AUSL secondo il DPR 285/90 il comune, invece,in alcune recenti riforme regionali sui servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

So consigli ala lettura di tre articoli sulla storia del cofano funebre, cliccando STORIA

Estratto dalla circolare Ministero della sanità n. 24 del 24/6/1993.

9. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA. VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE.

9.1. I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l’impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta).

La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica anche se per motivi estetici è invalso l’uso di disporla all’esterno.

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

.. omissis .. L’art. 30 del DPR 285/90 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione della bara di legno. Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un solo solo pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall’art. 30. .. omissis ..

Per i trasporti da un comune ad un altro comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò, indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta. Con l’art. 30 si è inteso stabilire in 100 km il discrimine fra l’uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).

E’ richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 20 mm. se il trasporto al crematorio è inferiore a 100 Km. 25 mm. se il trasporto al crematorio supera i 100 Km.

I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.

La norma di cui all’art. 30/13 stabilisce l’impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 km. Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all’art. 30/11 del DPR 285/90. Oltre i 100 km, è d’obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di piombo di 1,5 mm. Con successivi decreti ministeriali in attuazione dell’art. 31 del DPR 285/90 è stato consentito sostituire la cassa metallica con un involucro interno al cofano, di plastica biodegradabile, con speficiche autorizzate. .. omissis ..

La stessa procedura per trasporti oltre i 100 Km si applica sempre in caso di cadavere portatore di malattia infettivo diffusiva e per i trasporti internazionali da e verso Paesi non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino.

Per i trasporti da e verso Paesi aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino le caratteristiche tecniche dei feretri sono dettate dall’articolato stesso della Convenzione.

Sotto i 100 km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del comune, si userà una cassa di spessore, comunque, non inferiore a 25 mm, La norma è pensata in quest’ottica: un trasporto fuori comune, anche se inferiore ai 100 KM, può risultare abbastanza lungo non tanto per la distanza effettiva, quanto per il tempo necessario (si pensi al traffico caotico delle grandi metropoli rispetto alle quali il cimitero si trova pur sempre all’estrema periferia, con la poco simpatica prospettiva, per il corteo funebre, di dover attraversare sia in uscita dal comune di partenza, sia in entrata di quello d’arrivo, interi quartieri).

Una bara più robusta, allora, offre qualche garanzia in più sulla tenuta del feretro.

E’, tuttavia, opportuno che per i cofani destinati all’inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili. I regolamenti comunali di polizia mortuaria potrebbero contenere indicazioni più precise e ficcanti a riguardo, magari rese ancor più incisive dalla concreta minaccia di sanzioni amministrative.

Bisogna, però, considerare alcuni elementi di natura meramente operativa:

1) anche nei trasporti sotto ai 100 Km possono verificarsi fenomeni percolativi, che la sola cassa di legno non può trattenere, poichè i cadaveri possono esser interessati dai processi putrefattivi (produzione di gas e liquidi) già dopo poche ore dalla morte e dall’incassamento.

2) i tempi di attesa per la cremazione sono piuttosto lunghi e spesso i feretri debbono sostare anche diversi giorni in camera mortuaria, dove potrebbero formarsi odori nauseabondi o veri e propri rigagnoli di liquame cadaverico assolutamente antigienici.

Conviene sempre, allora, predisporre la cassa con un rivestimento interno (lenzuolino cosparso di polvere assorbente o dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante) proprio per neutralizzare eventuali miasmi o rilascio di liquidi.

La cassa di zinco esterna sortirebbe lo stesso risultato, ma con molte più criticità: essa infatti:

1) diventa pericolosa durante la movimentazione perchè di solito è priva di maniglie “portanti” e la lamiera è molto tagliente (il vero “imballo” per consistenza del materiale e spessori con cui trasportare una cadavere è pur sempre la bara lignea, mentre la controcassa metallica deve semplicemente garantire, nel tempo, la tenuta stagna.

2)Quando il feretro è pronto per la cremazione bisognerebbe comunque asportare la cassa di zinco, squarciandone il coperchio, con il rischio per i necrofori di ferirsi o di entrare accidentalmente in contatto con i liquami cadaverici che fuoriescono già dalla cassa di legno o si sono raccolti sul fondo di quella in lamiera.

3)Esteticamente la cassa di zinco esterna è piuttosto squallida ed in un funerale l’elemento principe è pur sempre la bara; questo aspetto, da non sottovalutare potrebbe inibire fortemente l’accesso alla pratica cremazionista.

4) E’ un rifiuto cimiteriale difficile da smaltire.

Ai termini di Legge s’intendono sostitutivi della cassa realizzata con nastro metallico, e saldata a fuoco o con equivalenti paste adesive, particolari cassoni di vetroresina o altro materiale facilmente disinfettabile, in cui deporre la bara di solo legno durante la sua movimentazione, essi sono in grado di garantire la perfetta ermeticità durante il trasporto proprio grazie a guarnizioni a tenuta stagna.

Rientra, benchè in senso lato, nel corretto confezionamento del feretro da avviare a cremazione, anche l’eventuale e preventiva rimozione del pace-maker.

Ad oggi non esiste nessun protocollo chiaro ed univoco, ma diversi impianti di cremazione chiedono espressamente l’asportazione dello stimolatore cardiaco, poichè esso, soprattutto se alimentato con batteria a nuclidi radioattivi, a contatto con il forte calore che si sviluppa durante la cremzione, potrebbe provocare improvvisi scoppi particolarmente dannosi per il rivestimento refrattario del forno.

Ai sensi della risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 per gli esiti da fenomeno cadvaerico di tipo trasformativo conservativo (cadaveri inconsunti provenienti da almeno 10 anni di inumazione o 20 anni di tumulazione) non occorre necessariamente la bara lignea richiesta per la movimentazione del cadaveri. Basterà anche un semplice contenitore rigido per reggere il peso del resto mortale e munito di coperchio così da celare la vista del suo pietoso contenuto ad eventuali passanti, curiosi o semplici frequentatori del cimitero.

Questi contenitori, come le normali bare, dovranno sempre esser identificabili riportando gli estremi anagrafici del de cuius In Emilia Romagna e Lombardia bastano Nome, Cognome e data di morte, mentre non è più obbligatoria quella di nascita.

Tali recipienti più “leggeri”, rispetto alla classica bara, potranno esser realizzati con materiali, diversi dal legno massello, facilmente combustibili ed ecologici come cellulosa, pasta di legno, cartone…

Anche per i cadaveri si stanno studiando soluzioni simili, il Ministero della Salute, infatti, con proprio Decreto del 14 aprile 2007 ha autorizzato la produzione di cofani in cellulosa con solo i bordi di legno per inumazione o cremazione.

62 thoughts on “Bara

  1. regione : Veneto

    Salve
    Ho lo stesso problema di fuoriuscita di liquame cadaverico da un loculo.
    Sono passati circa 5 anni dalla sepoltura e il Comune mi ha chiesto di provvedere alla questione.
    Non sapendo a chi dare la colpa; volevo sapere se c’e’ una garanzia minima per legge sulla tenuta stagna delle bare.

    Grazie

    1. Buongiorno,ho lo stesso problema dopo 4 anni dalla sepoltura cè la fuoriuscita del liquido, gentilmente mi puo dire come ha risolto?e chi è responsabile? chi si deve occupare del caso? chi è il responsabile? l’impresa funebre? potrebbe essere la valvola di sfiato che non ha funzionato, oppure chi ha tamponato la parte esterna? grazie per una risposta

      1. X Lina ed Elisabetta (rispondo in “stereo” ad ambedue con un unica replica, data l’analogia tra i due quesiti proposti,

        nei confronti del Comune/gestore del cimitero responsabile (https://www.funerali.org/cimiteri/scoppio-della-bara-e-sanificazione-del-loculo-chi-paga-46735.html) , in ultima analisi è il concessionario che potrà civilisticamente rivalersi sull’impresa funebre in caso di cattivo o, comunque, non corretto confezionamento del feretro (per altro tutto da dimostrarsi in un eventuale Giudizio).
        Si consiglia per approfondimenti la consultazione di questo link:

        https://www.funerali.org/cimiteri/scoppio-del-feretro-responsabilita-civile-e-probabili-cause-tecniche-46749.html

  2. a una persona portatrice di valvola mitralica meccanica è possibile fare la cremazione????
    la regione proveniente è la lombardia.

    saluti

    1. X Marco valvola mitralica. La valvola e’ costituita da un anello in lega di acciaio ricoperti di carbonio e da due foglietti mobili anche loro di carbonio. Pertanto non ci sono problemi di eventuale danneggiamento del crematorio. FAO fare una dichiarazione in tal senso dal tuo medico. La cremazione si può fare.

  3. No, ai sensi dell’ Art. 20 DPR 10 settembre 1990 n. 285 occorre necessariamente un veicolo stradale adibito al trasporto feretri, ossia un’autofunebre.

  4. salve , io vorrei un informazione sul trasporto di una bara ,
    io dovrei trasportare un bara con il morto al suo interno , ovviamente chiusa e sigillata , potrei trasportarla sino al paese con un normale furgone ?
    o devo per forza avere un mezzo adibito al trasporto di salme ?

    grazie mille anticipatamente

  5. Dipende dalla Regione cui Lei appartiene. Di solito per la’attività di onoranze funebre bastano:

    a) Licenza di agenzia d’affari ex Art. 115 TEsto UNico Leggi Pubblica Sicurezza (ora, dopo il DPCM 26 maggio 2000, adottato in forza del Decreto Legislativo n.112/1998 di competenza comunale).
    b) Licenza di commercio non alimentare (categoria merceologica 14) ora liberalizzata dopo il Decreto “Bersani”.

    Diverse regioni, però, prevedono il rilascio di un’autorizzazione comprensiva delle due sopraccitate, con criteri molto più selettivi come:

    Disponibilità di autoveicoli per trasporti funebri
    Dotazione di adeguato personale (almeno 4 necrofori) debitamente addestrato secondo i requisiti formativi dettati dalla stessa regione)
    possesso di uffici per la trattazione degli affari, di autorimesse e magazzini.

  6. Salve,

    vorrei delle informazioni.

    Mio Padre ha l’onoranze funebri, adesso lui vuole chiudere a 70 anni come faccio io per passare da onoranze funebri e diventare una Agenzia di onoranze funebri?

    cosa devo fare?

    dove devo andare?

    Grazie

  7. La risposta “d’ufficio” è certissima e sicura: dal Decreto Legislativo 626/1994, confluito, poi, nel Decreto Legislativo n.81/2008 il peso che ogni lavoratore deve poter sopportare, senza incorrere in incidenti sul lavoro (slogature, lombalgie, dolori muscolari, eccessivo sforzo del rachide…) è previsto dalla Legge ed (a memoria) non può superare i 30 KG per ogni portatino.

    Molte norme regionali, poi, prevedono appositi percorsi formativi per addestare i necrofori alla sicurezza sul posto di lavoro.

    L’impresa funebre titolare del servizio deve garantire questi standards minimi di qualità ed incolumità per i propri dipendenti.

    SE i famigliari insistono per portare personalmente “a spalla” il feretro (in Emiliaq Romagna, ad esempio, è possibile) l’impresa funebre, dovrà comunque, assicurare adeguato supporto, così da prevenire eventuali infortuni e richieste di risarcimento in sede civile.

  8. sono obbligatori per legge i portatori a mano ( spalle ) delle bare durante i funerali, o chi non li richiede può farne a meno ? desidererei una risposta sicura grazie

  9. Fra le obbligazioni principali del venditore, il legislatore indica quella di garantire il compratore dai vizi della cosa venduta (art. 1476 c.c., n.3). Il comma I dell’art. 1490 c.c. precisa che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.

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