alla dispersione di ceneri

Autorizzazione alla dispersione di ceneri

Essa deve possibilmente esser contestuale rispetto all’autorizzazione alla cremazione (almeno per le cremazioni da effettuarsi dopo l’entrata in vigore delle leggi regionali).

La procedura è particolarmente aggravata perchè si sconfina in ambito penale, quasi tutte le regioni vincolano l’autorizzazione alla sola volontà scritta e non surrogabile, del defunto. I famigliari non possono riportare un’intenzione dichiarata solo verbalmente dal de cuius, come, invece, accade per la stessa cremazione o per l’affido delle urne.

Per urne precedentemente tumulate, o in sosta presso la camera mortuaria del cimitero di prima sepoltura (magari proprio in attesa che apposita legge sulla dispersione entrasse in vigore) a rilasciare detta autorizzazione è l’Ufficiale dello Stato Civile del comune sotto la cui “giurisdizione” (Art. 51 DPR 285/90) si trova il cimitero ove l’urna è stata temporaneamente collocata.

Alcuni giuristi, però, contestano questa possibilità in base a tale considerazione sul filo del diritto: le varie leggi regionali implementano una norma di natura penale (Art. 411 Codice Penale)e nel nostro ordinamento giuridico la legge penale non può mai esser retroattiva. Il problema pare un capzioso cavillo, ma in effetti si pone, anche perchè per dar corso alla dispersione delle ceneri di cadavere cremato quando la dispersione era ancora vietata bisognerebbe pur sempre rinvenire una disposizione postuma del de cuius recante l’inequivocabile desiderio di far disperdere le proprie ceneri (su quest’aspetto piuttosto controverso è stato predisposta un’ulteriore analisi nella sezione di Approfondimenti).

In alcune leggi regionali i precedenti principi per la destinazione delle ceneri da cremazione di cadavere sono estesi alle ceneri derivanti dall’incinerazione di ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo e parti anatomiche riconoscibili.

I soggetti legittimati ad eseguire la dispersione sono, nell’ordine:

1) coniuge, o altro famigliare avente diritto,

2) l’esecutore testamentario,

3) il rappresentante legale dell’associazione per la cremazione a cui il defunto risulta iscritto,

4) l’impresa funebre incaricata del servizio, o in mancanza, il personale autorizzato dal Comune. (può coincidere con gli incaricati del servizio di custodia cimiteriale).

Lo spargimento compiuto con modalità diverse da quelle determinate dal de cuius e dichiarate all’Ufficiale di Stato Civile integra la fattispecie delittuosa di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 411 C.P.

La Legge 130/2001 consente la dispersione unicamente se la persona che spargerà le ceneri agisce dietro autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile.

Se il trasporto prima del cadavere verso l’impianto di cremazione, poi dell’urna alla volta del luogo di dispersione, interessa più regioni o comuni:

1) Le autorizzazioni al trasporto di cadavere, alla cremazione o alla sepoltura (anche delle ceneri, purchè in cimitero) sono rilasciate dal comune di decesso.

2) Le autorizzazioni al trasporto finalizzato alla cremazione di cadaveri, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali precedentemente sepolti, sono di competenza del comune in cui si trova il cimitero di prima sepoltura.

3) Per la legge Italiana qualunque trasporto funebre entro i confini dello Stato (di cadavere, resti mortali, parti anatomiche, ossa o ceneri) deve partire da un luogo autorizzato ed individuato e giungere in luogo altrettanto precedentemente individuato ed autorizzato.

4) Data la limitatezza dell’efficacia delle leggi regionali in tema di cremazione le autorizzazione alle destinazioni atipiche delle ceneri (affido o dispersione) attengono sempre e solo all’autorità territoriale della località dove affido o dispersione materialmente avverranno.

La situazione, a livello nazionale, è ancora molto instabile, ed al momento non esiste una norma unificatrice tra le diverse legislazioni locali; proprio il 18/8/2006, l’UTG (Ufficio Territoriale di Governo) di Perugina, con nota N12410 in risposta a specifico quesito, ha confermato la impossibilità dello Stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Se ne riporta il testo per estratto:

“Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – Area III Stato Civile, già interessato in merito ad analogo quesito formulalo, ha ribadito che, allo stato, l’Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la dispersione delle ceneri nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001”.

 

Forme probatorie alternative della volontà dispersionista: un percorso accidentato.

L’art. 3, comma 1, lett. c) Legge. 30 marzo 2001, n. 130 si limita (…almeno così sembrerebbe!) a disporre che la dispersione delle ceneri debba aversi “nel rispetto della volontà del defunto”, senza altro specificare. Se non che, allo stesso art. 3, comma 1, lett. b) stessa legge, considerando la volontà alla cremazione, considera anch’essa la medesima formula, per altro “integrata” da una sorta di estensione: “ …. nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari … “ Questo passaggio linguistico, fondamentale, secondo una certa linea interpretativa, molto aperturistica, consentirebbe di dilatare anche alla dispersione delle ceneri, la medesima titolarità, ma altresì le medesime modalità, considerando (in particolare con riferimento alla lett. b), n. 3) stesso articolo) come l’espressione: “…. o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto …” debba riferirsi alle modalità di cui al n. 1) oppure 2).

Per altro l’iscrizione ad una SO.CREM., in quanto tale, non può costituire manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, essendo quest’iscrizione finalizzata alla cremazione (non alle destinazioni delle ceneri, una volta effettuata la cremazione), salvo che, in sede di adesione, non risulti avere espressamente, ed in forma scritta, dichiarata anche la volontà alla dispersione delle ceneri. Molte leggi regionali d’implementazione nulla dicono in proposito, se non rinviando, con formula generica ed…autoassolutoria, ai principi della L. 30 marzo 2001, n. 130.

Si aggiunge, per inciso, come, in relazione a tale problema (cioè sull’ammissibilità che la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri sia resa da parte dei familiari), meriti di essere ricordata la circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004, emessa dal Ministero dell’interno, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, secondo la quale: “ … poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. …. “.

Rispetto a quest’indicazione, va solo ricordato come essa abbia avuto una motivazione di ben basso profilo, traendo origine dal fatto che se se vi fosse “autenticazione” si avrebbe, conseguentemente, anche assoggettamento all’imposta di bollo, mentre applicandosi l’art. 38 testo unico, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., questo soggezione a tale imposta verrebbe meno. Evidentemente, è stato dimenticato che:

  1. la norma parla di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, secondo ordine di poziorità;
  2. una tale volontà andrebbe pur sempre resa nelle forme previste e, quindi, sarebbe oggetto di mera verbalizzazione.

 

49 thoughts on “alla dispersione di ceneri

  1. buon giorno
    la deceduta ha nominato quale esecutore testamentario un non parente ed a costui ha chiesto di essere custodita sotto forma di ceneri .Costui vive in svizzera ed il comune dove e’ deceduta nega le ultime volonta’ della defunta ,sostenendo che non e’ un famigliare .
    come puo’ fare per poter eseguire le volonta della sua cara ?
    ha gia’ pubblicato il testamento olografo .
    grazie per la vostra risposta

  2. X Giulia,

    Ohibò, mi devo esser distratto un attimo se hanno cambiato la Legge Notarile ed io non me ne sono accorto.

    Di solito è il notaio il soggetto istituzionalmente deputato ad accogliere le ultime volontà nella forma del testamento pubblico o segreto e non certo l’impresa funebre.

    Poi il discorso cambia se nell’ambito di un programma di previdenza funeraria il soggetto testatore vuole consegnare il testamento, purchè olografo, all’impresa funebre di fiducia, essa all’atto della sua morte avrà l’obbligo ex Art. 620 Cod. Civile di pubblicarlo presso un notaio, per renderlo, così. efficace.

  3. X Roberto,

    il vero nodo da sciogliere in tema di dispersione delle ceneri è rappresentato sempre dalla competenza territoriale (quella funzionale è chiara e sorge in capo all’Ufficiale di Stato Civile) ad adottare il necessario provvedimento autorizzatorio.

    Preciso, allora, quanto segue:

    1) In linea di massima (e questo è l’orientamento di quasi tutte le Regioni) la dispersione è una destinazione irreversibile delle ceneri di sola eleggibilità da parte del de cuius, proprio perchè così atipica ed assoluta, ed in conflitto con la tradizionale fisicità del sepolcro, intero come luogo confinato, chiuso e stabile su cui celebrare riti di suffragio. In merito alla manifestazione della volontà di dispersione delle ceneri l’Art. 7 della legge regionale campana, anche se in modo molto criptico ed indiretto opera un rinvio all’Art. 3 comma 1 lett.) b) per le forme entro cui estrinsecare questo volere. Orbene, detto richiamo parrebbe (la prudenza argomentativa, così come il condizionale, è di rigore!) avvalorare la tesi secondo cui l’espressione dell’intimo desiderio di sversare in natura le ceneri derivanti da cremazione, propria del de cuius, e secondo alcuni giuristi, almeno, non surrogabile da soggetti terzi, possa, come accade appunto per la cremazione, esser espressa e ritualizzata nei modi di Legge anche dai più stretti congiunti del defunto stesso. Quindi: anche se la materia è delicata, per i risvolti penali che comporta, si ritiene ammissibile, almeno in regione Campania una volontà dispersionista, nel silenzio formale (= testamentario) del de cuius riportata dai parenti, i quali, comunque, riferirebbero pur sempre, in funzione di semplice nuncius, una disposizione delle persona scomparsa e non una loro personale ed opinabilissima intenzione. Questa precisazione sembra cavillosa, ma ci consente di superare diversi ostacoli interpretativi, tra i quali spicca la norma penale (Art. 411 Cod. Penale) con cui il Legislatore punisce la dispersione attuata in modo difforme dalla volontà del de cuius, che così domina nel processo autorizzatorio, come elemento primo ed incomprimibile. Bisogna quindi esser proprio sicuri sul reale volere del de cuius prima di procedere in tal senso…altrimenti si rischia pesantemente (ed in modo inutile, al di là del dispetto alla memora del defunto!)

    2) Tutto l’Ordinamento Giuridico italiano è pervaso da questo principio, implicito e quindi fondativo, ribadito se necessario, anche dalla Giurisprudenza: ogni azione soggetta ad autorizzazione deve esser, prima del suo materiale compimento, autorizzata dall’Autorità geograficamente competente, cioè titolata ad emanare atti autorizzativi per quel particolare distretto amministrativo di riferimento. In questo caso (per la dispersione delle ceneri) la legittimazione ad assumere la relativa misura autorizzativa va individuata nel comune (Uff. Stato Civile) dove si attuerà la dispersione stessa.

  4. Salve,
    mio padre e’ deceduto il mese scorso a Salerno (comune in cui risiedeva). E’ stato cremato, come da sua volonta’, e le ceneri per adesso sono state affidate alla moglie (sempre nel comune di Salerno). Vorremmo poterle disperdere in mare, preferibilmente in una zona del comune di Castellabate (posto che lui adorava), ma nessuno qui tra comune e capitaneria di porto ci sa dare indicazioni.
    Premetto che non c’e’ alcuna volonta’ scritta da parte sua, solo le sue indicazioni orali. Secondo l’Art. 2 comma 1 Legge Regionale N.20 del 9 ottobre 2006 mi sembra di capire che, in mancanza di indicazioni del defunto, valgano le indicazioni del coniuge, e’ esatto?

    A chi dobbiamo rivolgerci per presentare domanda di autorizzazione alla dispersione? Ci sono uffici specifici, in cui poter sperare di trovare personale informato sulle normative/procedure? E a quale comune ci dobbiamo rivolgere: Salerno, Castellabate o entrambi?
    Grazie in anticipo per la cortese disponibilita’.

  5. Bisogna rivolgersi, magari attraverso un’impresa di onoranze funebri, agli uffici comunali della polizia mortuaria per ottenere le relative autorizzazioni alla cremazione ed al successivo trasporto all’Estero delle ceneri. Esse competono al dirigente o a chi ne assolva le funzioni.

    Va ricordato, come per altro noto, il Punto 8.1) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, che ricorda come il trasporto di urne cinerarie non sia equiparabile al trasporto di feretri.

    E, ciò premesso, indica, seppure sommariamente, le modalità per l’autorizzazione.

    Per altro, tenderei a ritenere applicabile anche nel caso l’art. 29 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, almeno per quanto riguarda il c.d. nulla-osta delle autorità dello Stato di destinazione (che, forse, avrà bisogno di un consimile nulla-osta da parte del comune di destinazione).

    Spetta a chi chiedere l’autorizzazione al trasporto all’estero presentare tale documentazione, non sussistendo alcuna legittimazione delle autorità amministrative italiane a rivolgersi, specie se direttamente, ad autorità consolari di altri Stati. Il Passaporto Mortuario (= decreto internazionale di trasporto) sarà redatto in lingua italiana ed in in altra lingua usata sovente nelle relazioni internazionali (Inglese o Francese vanno benissimo). Tutti gli oneri per la traduzione degli atti sono a carico del richiedente.

    Si osserva, per inciso, che l’urna cineraria, in pendenza di un trasferimento altrove, dovrebbe essere custodita nella struttura cimiteriale di cui all’art. 64 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dato che altre soluzioni comporterebbero violazione dell’art. 340 T.U.LL.SS.

    Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo .

    Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.

    Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

    L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.

    Si accenna, quindi, all’ all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.

    L’urna dovrà esser opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.

    Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.

    La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.

    Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.

  6. Sono uruguaiana,residente in Italia. Por favore voglio sapere per portare le cenere a mio pais di origene cosa devo fare,e che costa? So bene tramite devo fare per la cremazione,el dopo ;portare cenere a Sud America,cosa se fa?Mille grazie.

  7. X Cristina,

    Come dimostrerò in seguito al punto 2) per la dispersione delle ceneri, nelle more di una normativa statale omogenea ed immediatamente applicabile, si segue il dettato della legislazione regionale o provinciale, del luogo dove materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri in natura.

    1) la dispersione delle ceneri deve esser eseguita su volontà espressa e scritta della persona defunta (forme testamentarie, iscrizione a So.CREM…): si segue questa procedura aggravata perché il desiderio del de cuius deve emergere incontrovertibilmente, proprio per i riflessi di natura penale (Art. 411 comma 1 Cod. Penale) che l’istituto della dispersione in sé implica.

    2) assumo a riferimento, per rispondere al Suo quesito la pronuncia del TAR Toscana, Sez, 2^, sent. 2583 del 2/12/2009.
    L’autorizzazione alla dispersione non può legittimamente spettare se non al comune territorialmente preposto al rilascio del relativo permesso, cioè dove questa possa/debba effettuarsi.

    Quello della competenza geografica per ogni azione soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa è un principio generale dell’Ordinamento Giuridico Italiano, questo fondamento, implicito e quindi, fondativo di tutta la nostra legislazione nazionale è stato recepito, con norma positiva dall’Art. 8 comma 1 del Regolamento della Provincia Autonoma di Bolzano 17 dicembre 2012, n. 46, in attuazione della Legge Provinciale in materia di cremazione e successiva destinazione delle ceneri da essa derivanti. Ad oggi, almeno, queste norme sono inderogabili, e possono solo essere integrate, ma non stravolte, dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

  8. Scusate, avevo posto una domanda ma non vedo più il mio post ! La ripropongo…vivo in provincia di Padova, ma sono originaria di Merano (BZ) il mio desiderio è che alla mia morte io sia cremata e le mie ceneri siano disperse nel luogo dove sono nata (Merano) Quali procedure devo seguire per lasciare a mia figlia il compito di esaudire questa mia volontà ? Grazie infinite. Cordialmente. Cristina

    1. Ho’ saputo oggi che la persona ancora in vita deve lasciare all’ufficio pompe funebri le sue volonta scritte.noi siamo a Brescia!

  9. X Debora,

    Italia e Svizzera sono entrambe firmatarie della Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937. Come chiarito dal paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.
    Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco (leggasi l’Autorità Comunale nella persona del dirigente di settore responsabile dell’ufficio di polizia mortuaria) a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri. Il passaporto mortuario, quale decreto di trasporto, dovrà sempre accompagnare l’urna cineraria, esso è titolo di viaggio necessario e sufficiente per effettuare il trasferimento delle ceneri presso il territorio della Confederazione Elvetica, non occorre, pertanto alcun altro nulla osta supplementare all’estrazione o all’accoglimento.

    La dispersione deve aver luogo in conformità ai disposti della Legge Svizzera e, pertanto, deve esser autorizzata dalla competente Autorità Amministrativa Locale. Non avrebbe senso che l’Italia intervenisse, non avendone, per altro, titolo, su una dispersione la quale avverrà, materialmente, su suolo straniero. Le autorità italiane, così, si limiteranno a perfezionare ed accordare all’incaricato del trasporto stesso l’autorizzazione scritta, ossia il Passaporto Mortuario di cui sopra.

    Non è chiaro, almeno nella Legge Italiana, se dopo la dispersione l’urna cineraria in cui le ceneri sono conferite divenga una sorta di res nullius, assimilabile ad un rifiuto cimiteriale da smaltirsi, oppure possa esser conservata dai dolenti quale intimo ricordo del defunto.

  10. Buongiorno, vorrei disperdere le ceneri di mio fratello in svizzera, sono in passesso del passaporto ma nessuno mi ha spiegato come funziona:
    Devo vidimare il passaporto in dogana?
    Posso disperderlo senza autorizzazione alcuna nella città scelta?
    La cassetta vuota dove la metto?
    Grazie
    Debora da Milano

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