all’affido familiare di ceneri

Autorizzazione all’affido familiare di ceneri

(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)

L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.

Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.

Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.

Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:

  • modalità di espressione delle volontà del defunto;

  • obbligo di sigillare l’urna;

  • apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;

  • modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;

  • garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.

Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.

La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.

Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.

Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).

Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:

a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.

E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).

b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.

Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).

Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.

Questa è la soluzione più semplificata.

c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.

Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.

Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.

d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).

e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.

Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.

Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.

L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:

deve, infatti:

1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);

2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;

4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;

5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.

Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:

  1. adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;

  2. impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);

  3. deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;

  4. Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)

199 thoughts on “all’affido familiare di ceneri

  1. mi parlavano di concetto di unanimità nel senso che il comune deve accertarsi chi fà la richiesta sè ha i requisiti come familiare.
    ??

  2. X Pasquale,

    Bisogna subito intenderci sul significato della parola “Resti”

    se si tratta, infatti, di semplici resti ossei provenienti da esumazione/estumulazione o di ceneri prodotto della completa cremazione di cadavere o esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, occorre solo l’istanza in bollo da inoltrare al Comune e questi, così sarà nella condizione di rilasciare il relativo decreto di trasporto ex Art. 36 comma 1 ed Art. 80 comma 5 DPR 10 settembre 1990 n. 285, altrimenti se la spoglia mortale è ancora feretro bisognerà produrre agli atti anche una certificazione dell’AUSL con cui si attesti la perfetta tenuta ermetica dello stesso e l’assenza di rischi per la salute pubblica in caso di sua traslazione al di fuori del cimitero di prima sepoltura ex Art. 88 DPR n. 285/1990, fatte salve ovviamente eventuali e contrarie norma regionali, le quali, essendo di natura sanitaria, prevarrebbero sul regolamento statale di polizia mortuaria.

    Il comune competente per territorio è quello nel cui distretto amministrativo insiste il cimitero di prima sepoltura.

  3. X Maria Teresa,

    Regione Toscana, non è vero?

    In linea generale la cremazione è un diritto della personalità che sorge, in primis, in capo al de cuius ed in secondo luogo ai suoi più stretti famigliari, e tale potere non è surrogabile da soggetti terzi, estranei quindi, alla cerchia dei congiunti. Ogni atto di disposizione per il post mortem (Jus Sepulchri attivo e passivo e Jus Eligendi Sepulchrum) segue la regola dello jus sanguinis e non dello jus haereditatis che invece si applica nella successione mortis causa per i rapporti di carattere patrimoniale. Di conseguenza hanno titolo a pronunciarsi, in materia di cremazione la stessa persona interessata (quando, ovviamente sia ancora in vita attraverso disposizione testamentaria o iscrizione a So.Crem.) o, in suo difetto i suoi famigliari e mai il convivente, in Italia, infatti, la coabitazione more uxorio non è riconosciuta dalla Legge e, pertanto, non produce effetti di natura civile (è un ingiustizia manifesta, verissimo, ma dopo tutto dura lex… sed lex…io meglio, in questo caso, summa lex summa iniuria!)

    Qui, poi, la faccenda si complica, perché la Legge Regionale 12 novembre 2013 n. 66 opera una divaricazione tra le persone titolate a richiedere la cremazione (dichiarando la volontà del de cuius e non la propria, così almeno si evince dalla Circ. Min. Interni 1 settembre 2004 n. 37) e quelle, invece, legittimate ad accedere all’istituto dell’affidamento delle ceneri. Il principio dello jus sanguinis, in effetti, è inderogabile, tassativo e categorico in materia di cremazione, mentre l’affidatario dell’urna può esser individuato anche in persona esterna al nucleo famigliare (potrebbe, persino essere un’associazione o una persona giuridica), elemento centrale, comunque, è l’assoluto rispetto del desiderio del defunto, nel suo silenzio a nulla valgono, purtroppo, le relazioni affettive anche di lunga durata, in quanto non riconosciute della Legge. Lei, dunque, non ha alcun titolo a pronunciarsi sulla cremazione della salma, mentre, con il consenso scritto del famigliari del de cuius potrebbe divenire affidataria dell’urna cineraria, purchè essi rinuncino a questo loro diritto di sepolcro, seppure così atipico, com’è, appunto, la custodia delle ceneri presso un domicilio privato.

  4. x Carlo
    per trasportare i resti di mio padre da un cimitero ad un altro che devo produrre al comune di partenza oltre alla domanda di trasferimento.
    grazie

  5. Sono la signora Chiti Maria Teresa di M. C. il 29/01/2014 è venuto a mancare il convivente F. A. al quale mi ha nominato sua unica erede universale, vorrei sapere pur essendo accettare l’eredità se mi spetta anche di cremarlo e tenere le ceneri io che conosco il signore e che siamo stati conviventi è dal 1999 e siamo stati attaccati l’uno all’altra fatemi sapere qualche cosa perché il comune non vuole che lo cremo io. Grazie.

  6. X Alessandra,

    sic stantibus rebus, l’impiegato del comune ha preso una fantastica cantonata normativa (sarà colpa del whisky…o colpa del caffè, come canta Vasco?)

    Vediamo subito perché: Italia e Francia sono entrambe firmatarie dell’Accordo Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari; orbene, come chiarito dal paragrafo 8 della Circolare Ministeriale Esplicativa 24 giugno 1993 n. 24, la convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

    Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco (leggasi, ora, il dirigente di settore ex Art. 107 comma 3 lett. f) D.LGS n.267/2000) a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede, invece, le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

    Il trasporto delle ceneri, nel Suo caso, pur soggiacendo al normale rilascio di autorizzazione amministrativa (leggasi decreto di trasporto/titolo di viaggio/passaporto mortuario) è LIBERO e, quindi, pienamente autorizzabile, già da ora, in forza della normativa statale ed internazionale, a nulla rilevano eventuali legge regionali intervenute a proposito della polizia mortuaria.

    Una volta giunto a destinazione il trasporto, sarà l’autorità amministrativa locale (ossia la Municipalità di Parigi) ad autorizzare l’affido delle ceneri sulla base del diritto francese, sempre che la Legge Transalpina contempli ancora l’istituto della custodia famigliare o personale delle urne cinerarie (Le consiglio di approfondire quest’aspetto, in sede di verifica preliminare dello Jus Sepulchri/titolo di accoglimento per le ceneri), non strettamente necessaria, almeno per i trasporti funebri in uscita dal nostro territorio nazionale, ma sempre opportuna. Per converso, infatti, per un trasporto diretto in Italia sarebbe obbligatorio controllare ed accertare preventivamente il titolo di accettazione in un dato sepolcro (anche atipico, non importa), altrimenti il trasporto stesso contravverrebbe alla regola della tipicità propria di ogni trasporto funebre, nel quale i luoghi di partenza e di arrivo dello stesso debbono sempre esser chiaramente autorizzati ed individuati in via generale dalla Legge o di volta in volta, con specifico atto amministrativo, come accade, appunto, per l’affido delle ceneri.

  7. Buona sera, avrei bisogno di sapere le modalità di trasporto di un urna cineraria da un comune italiano (Clusone) verso l’estero, Parigi.
    Le ceneri andrebberro affidate all’unico erede, cittadino italiano ma residente a Parigi. L’impiegato del comune dchiara che non è possibile il trasporto all’estero.
    Mi aiutate?
    Grazie.
    Alessandra

  8. X Jerry81

    Lei dice il vero!

    In realtà in Regione Sicilia vige una sorta di interregno o, se si preferisce di doppio binario perchè l’autorizzazione alla cremazione rimane regolata dall’Art. 79 DPR n. 285/1990, mentre per gli istituti “corollario” come affido famigliare e dispersione in natura delle ceneri il riferimento di rigore è alla Legge n. 130/2001.
    Traggo questo passo dalla Circolare Sefit-Federutility n. n. 2515 del 20/09/2010:
    “[…omissis]….
    L’art. 3 della Legge Regionale Siciliana n. 18/2010 è dedicato alla dispersione delle ceneri, pur contemplando, nella rubrica, l’istituto dell’affidamento (segno residuale della previsione elaborata in Commissione ed emendata in Assemblea regionale), di cui si fa cenno all’ultimo comma, prevedendo che quando non vi sia affidamento, consegua, per default (in qualche modo contraddicendo la previsione dell’art. 2, comma 7), il conferimento sia nel cinerario comune. Con questa previsione, si formulano alcune soluzioni alle problematiche già evidenziate che possono derivare dall’istituto dell’affidamento a familiare delle urne, istituto che opera esclusivamente per scelta effettuata, in vita, dal defunto, incluso quanto riguarda l’indicazione del familiare affidatario. In altre parole quando, per qualsiasi motivo, questa scelta e quest’indicazione non siano osservate, si determina l’effetto “automatico”, per così dire, della dispersione delle ceneri nel cinerario comune, che, a certe condizioni, potrebbe essere stata proprio quanto il defunto, nell’operare la scelta dell’affidamento, intendeva evitare, e, in ogni caso, determinando una contraddizione (violazione?) della finalità della legge regionale, esplicitata all’art. 1, comma 1, come quella di garantire il diritto di ciascuno di disporre delle proprie spoglie mortali, dato che una destinazione “automatica” contraddice l’affermazione sulla sussistenza di un tale “diritto”.”

    Quindi: la seconda moglie, purchè si tratti di matrimonio a tutti gli effetti civili e non di semplice convivenza more uxorio, può senz’altro richiedere la cremazione – rectius- rappresentare la volontà del defunto riguardo alla cremazione del proprio cadavere (se ci atteniamo, infatti, alla Circ. Min. Interni n. 37/2004 i famigliari non esprimono in concreto una volontà propria che si tradurrebbe in un atto di disposizione in termini di pietas ma, quasi fossero un semplice nuntius, riportano un intimo desiderio del defunto). Essa, tuttavia, se non nominata direttamente dal de cuius quando questi, ovviamente, era in vita non può divenire affidataria delle ceneri per la loro custodia presso un domicilio privato.

  9. Salve avrei bisogno di un’informazione importante.Nel caso in cui si sia verificata la morte di un soggetto divorziato e la seconda moglie voglia fare la cremazione e portarsi le ceneri a casa d’accordo con l’unico figlio nato dal primo matrimonio, ci si può opporre da parte degli altri parenti?.E’ successo in Sicilia.Ovvero per portarsi le ceneri a casa non occorre l’atto di affido del defunto fatto in vita?Questo atto di affido non esiste e non esiste nessuna volontà del defunto in vita riguardo alla volontà della cremazione.Gli altri parenti possono fare qualcosa?grazie

  10. X Tatiana,

    i rapporti poco idilliaci tra parenti per la Legge non rilevano, anche se, quindi, c’è rancore o peggio ancora astio tra i famigliari: eventuali conflitti personali vanno, per sempre, risolti dinnanzi al Giudice

    1) gli atti di disposizione sulle spoglie mortali di un defunto (destinazione atipica delle ceneri compresa, quale, appunto l’affido famigliare delle stesse) seguono, il principio di poziorità (potere di scelta coniugato con il titolo privilegiato nel decidere) elaborato da un costante orientamento, nel tempo, della giurisprudenza e formalizzato, finalmente, in norma positiva dall’Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990. Dunque prevale, sovrano, il volere del coniuge superstite anche se in stato di separazione, così si è espresso il legislatore con il paragrafo 14 della Circ. Min. n. 24/1993.
    Rispetto al rapporto di coniugio, che, nel nostro caso, almeno prevale su quello di consanguineità, si ricorda come quest’ultimo sussista fino allo scioglimento del matrimonio, ciò importa un richiamo all’art. 149 C.C. (incluso il fatto che, quando ricorra la fattispecie, lo scioglimento si ha a seguito dell’esecuzione di quanto stabilito dall’art. 10, comma 2 L. 1° dicembre 1970, n. 898 e succ. modif.), E’ comunque fuori di discussione come un’eventuale separazione personale tra i coniugi non determini automaticamente lo scioglimento del matrimonio, ma unicamente un allentamento del vincolo coniugale, con la conseguente legittimazione a non adempiere alcuni degli obblighi che sorgono dal matrimonio, principalmente, se non esclusivamente, quello della coabitazione.

    2) Ai sensi dell’343 Regio DEcreto n. 1265/1934, quale richiamato dal DPR 24 febbraio 2004 l’affidatario dell’urna presso la propria usuale abitazione deve predisporre un colombario, un vano, una teca (sui termini in questione possiamo sbizzarrirci!) ove riporre stabilmente l’urna, in modo tale che questa sia protetta contro urti, atti di effrazione (la violazione dei sigilli è una fattispecie di natura penale) furti o peggio ancora lo sversamento, ancorchè accidentale delle ceneri. La dispersione delle stesse non autorizzata dallo Stato Civile sulla base dell’inequivocabile volontà del defunto, costituisce un reato, punito dalla legge ex Art. 411 Cod. Penale. Quindi: attenzione CHI ROMPE (l’urna) PAGA! (ed assai amaramente, perchè le conseguenze sono PENALI!)

    L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:

    deve, infatti:

    1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);

    2) Permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

    3) Sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;

    4) Rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento.

    5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.

    Come agevolmente dimostrato nel punto 2) Lei, nostante questa “strana” sepoltura delle ceneri extra moenia del cimitero, ovvero presso il domicilio della moglie del de cuius, mantiene pur sempre intatto ed inalterato il suo diritto secondario di sepolcro, trattsi di un potere personalissimo, imprescrittibile ed incomprimibile riconosciuto dalla dottrina e, soprattutto dalla giurisprudenza. Il diritto secondario di sepolcro consiste appunto nella sacrosanta facoltà di accedere liberamente alla tomba (nel nostro caso: un’abitazione privata) per una visita alla persona defunta, proprio come se si trattasse di un piccolo cimitero uti singuli, per sua stessa definizione accessibile ai dolenti. Qualunque Tribunale Italiano confermerà, in ogni sede, queste mie affermazioni, proprio perchè, per una volta, vi è giurisprudenza univoca in materia.

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