all’affido familiare di ceneri

Autorizzazione all’affido familiare di ceneri

(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)

L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.

Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.

Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.

Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:

  • modalità di espressione delle volontà del defunto;

  • obbligo di sigillare l’urna;

  • apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;

  • modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;

  • garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.

Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.

La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.

Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.

Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).

Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:

a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.

E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).

b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.

Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).

Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.

Questa è la soluzione più semplificata.

c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.

Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.

Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.

d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).

e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.

Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.

Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.

L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:

deve, infatti:

1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);

2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;

4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;

5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.

Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:

  1. adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;

  2. impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);

  3. deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;

  4. Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)

199 thoughts on “all’affido familiare di ceneri

  1. Buonasera ho urgentemente bisogno di aiuto!
    Mio padre è morto il 31/12/2011 ed è stato cremato… Mia sorella ha pagato l’oculo e tutt’oggi si trova presso il Cimitero di Rozzano(Mi). Ho saputo proprio oggi che la moglie ha espresso di voler teneri le ceneri nella sua abitazione. La nostra è una famiglia allargata, mio padre ha avuto 3 compagne e fatto con la prima una figlia,Anna, con la seconda moglie, me e mia sorella Giulia e la terza ( questa chiede appunto il trsferimento delle ceneri) altri due figli, Rosa e Marco. Sono separati ma non divorziati e cosa importante lei ci odio( me, Anna e Giulia) se le ceneri venissero spostate presso la sua abitazione sarebbe impossibile farvi visita perche ci ha sempre trattato male tanto da non farci piu sentire nostro padre!!! Vorrei sapere se lo puó fare…. Vorrei capire ,visto che sono separati se questo ci aiuta a non farlo spostare dal sacro suolo…. Cosa importante questa persona ha 4 figli con il suo primo marito e la sua abitazione è sempre piena di nipoti che rompono tutto e di certo non starà attenta alle ceneri e non conprerà nulla per proteggere le ceneri , dato che non lavora… In tutta la sua vita è stata mantenuta da mio padre…. Vi chiedo di spiegarmi cosa puó fare… Ma in parole a me comprensibili…. Grazie per l’aiuto!!!
    Tatiana

  2. La volontà del de cuius, in tema di affido famigliare o personale delle ceneri, è attuabile, anche a questo riguardo per mezzo del “modus”, si presenta, allora, l’esigenza di verificare la reale possibilità, da valutarsi con criteri differenti dal consueto, data l’atipicità di questa forma di sepoltura.

    In assenza di disposizioni del de cuius la regola applicabile è quella imperniata sul rispetto sacrale per la spoglia mortale del defunto, tutela, pienamente riconosciuta dall’Ordinamento, in termini di pietas che può dirsi violata ove la collocazione, extra moenia cimiteriali, sia tale da infrangerla, cui consegue la legittimazione del famigliari del de cuius stesso a far cessare la sistemazione non decorosa

    Al fine di inquadrare l’attività alla quale è impegnato l’affidatario dell’urna cineraria si può far riferimento alla figura del depositario o del mandatario tenuto nell’esecuzione della custodia alla diligenza del buon padre di famiglia. La non conveniente conservazione dell’urna cineraria potrà esser letta in termini di responsabilità.

  3. X Tonia

    Ai sensi dell’Art. 343 comma 2 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ancor oggi pienamente in vigore (si veda anche il DPR 24 febbraio 2004) l’urna cineraria deve esser racchiusa in un ambiente stabile e confinato (una teca, un tumulo, una vetrina…) proprio per consentire la continuità spaziale e temporale della sepoltura (tutte le ceneri, quali unicum inscindibile, debbono trovarsi in un solo luogo nell’unità di tempo e di spazio!), evitare la profanazione delle ceneri, nonchè il loro involontario spargimento, punito, anche con la reclusione, ai sensi dell’Art. 411 codice penale.

    L’assenza, per qualche giorno dell’affidatario, non implica nessuna conseguenza, purchè siano rispettati i precetti di cui sopra, intimamente intrinsechi allo stesso atto di affido dell’urna cineraria.

    Ribadisco il concetto, l’urna non deve esser vagante o itinerante (spostarla di continuo al seguito dell’affidatario e dei suoi viaggi sarebbe una follia, in quanto occorrerebbe di volta in volta un nuovo decreto di trasporto rilasciato dal comune a quo sulla base della preventiva dimostrazione dello Jus Sepulchri); essa, infatti deve avere una destinazione individuata, continua e certa.

    Certo, una casa disabitata, soprattutto per molto tempo, non sarebbe, però, un “ricovero” idoneo per l’urna cineraria, soprattutto se quest’ultima è abbandonata a sè stessa, perchè lo stesso senso semantico dell’istituto dell’affido presuppone una costante presenza e vigilanza dell’affidatario sulle ceneri date in custodia, altrimenti, paradossalmente si avrebbe una tumulazione delle ceneri in località differente dal cimitero ex Capo XXI DPR n. 285/1990, oppure, ancora una tumulazione privilegiata ex Art. 341 Regio Decreto n.1265/1934, ma quest’ultime norme riguardano due fattispecie “sepolcrali” molto differenti dall’affido familiare o personale delle ceneri introdotto nell’Ordinamento Italiano di Polizia Mortuaria con la Legge n.130/2001 e richiederebbero diverse istruttorie finalizzate all’ottenimento di specifiche e più complesse autorizzazioni comunali, sulla base di requisiti tecnici tutti da dimostrare, trattandosi di due eccezioni al principio generale ed implicito secondo cui la sepoltura dei defunti o delle loro trasformazioni di stato, ordinariamente, debba avvenire entro il perimentro cimiteriale e non fuori da esso.

  4. Si, è possibile e del tutto legittimo, poichè gli atti di disposizione sulle ceneri precedentemente tumulate non si esauriscono dopo la prima destinazione delle stesse. in Regione Lombardia ai sensi del paragrafo 3 della Circolare 21/SAN 30 maggio 2005 la richiesta di estumulazione e conseguente affidamento familiare delle ceneri è presentata al comune in cui si trova il cimitero dove l’urna è stata depositata, si veda anche l’Art. 6 del REg. REg. 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Reg. REg. n.1/2007

  5. Buongiorno.
    Mio padre è deceduto a giugno 2011, e di comune accordo con mia madre e mia sorella è stato cremato. L’urna cineraria è stata tumulata nel colombario assegnato a mia nonna, tuttora in vita.
    Il tutto è stato fatto provvisoriamente, tanto che l’addetto comunale ha lasciato i mattoni dietro la lastra di marmo a secco, senza malta e le scritte non sono state incise ma incollate.
    Il lutto è stato improvviso e non eravamo preparati per prendere tali decisioni.
    Mia mamma ora ne soffre molto per questa sistemazione provvisoria e visto che non ha potuto trasferire le ceneri nel paese amato tra i monti, vorrebbe almeno portarlo a casa.
    Pensa che per mia mamma sia possibile far riaprire la lastra del colombario e chiedere l’affidamento dell’urna a casa?
    La regione è Lombardia.
    Grazie

  6. X Agnese:

    Il problema, in buona sostanza, si articola su quattro distinti quesiti:

    1) La scelta sulla destinazione di salme prima, cadaveri poi e loro relative trasformazioni di stato, ossia resti mortali, ossa o ceneri, non è un diritto patrimoniale che possa ammettere l’istituto della rappresentazione (Art. 467 e seguenti codice civile), ma è un diritto personale, forse anche “personalissimo” improntato al principio di poziorità (potere di scelta + priorità nel decidere). Ci si deve riferire ai principi generali più volte ribaditi dalla giurisprudenza, e sintetizzati, in norma formale dall’Art. 79 comma 2 del DPR n.285/1990, i quali assegnano, allora, il diritto di disporre del cadavere o dei resti mortali al coniuge, ai discendenti (cioè ai parenti in grado più prossimo, con la conseguente esclusione dei livelli subordinati di parentela). Si segnala come, in assenza del coniuge, sia del tutto sufficiente l’accordo dei discendenti di primo grado (ossia della figlia superstite) del defunto.

    2) Ai sensi dell’Art. 343 comma 2 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ancor oggi pienamente in vigore (si veda anche il DPR 24 febbraaio 2004) l’urna cineraria deve esser racchiusa in un ambiente stabile e confinato (una teca, un tumulo, una vetrina…) proprio per evitare la profanazione delle ceneri ed il loro involontario spargimento, punito, anche con la reclusione, ai sensi dell’Art. 411 codice penale. Un angolo a terra in una stanza non è pertanto un “ricovero” idoneo per l’urna cineraria, soprattutto se quest’ultima è abbandonata a sè stessa, perchè lo stesso senso semantico dell’istututo dell’affido presuppone una costante presenza e vigilanza dell’affidatario sulle ceneri date in custodia.

    3) Per il principio della competenza geografica se la custodia avviene in un comune dell’Emilia Romagna si segue il dettato della Legge Regionale Emiliano-Romagnola (Art. 11 commi 3 e 4) 29 luglio 2004 n. 19 con relativo atto di indirizzo di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 10 gennaio 2005, n. 10 così come integrata ed aggiornata dalla Deliberazione Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 1622. L’affido, pertanto, in Emilia Romagna è “personale”, tuttavia La titolarità in ordine alla adozione dell’atto di affidamento personale spetta al Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri. L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito del territorio del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all’affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto,ove l’affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune. Si rammenta che spetta ai Comuni l’approvazione del regolamento con il quale definire tutte le garanzie per l’affidamento personale delle ceneri, ma che in attesa di tale regolamento la messa in atto delle procedure per l’affidamento personale è comunque dovuta, nel rispetto della volontà del defunto, attraverso l’inserimento delle prescrizioni nell’atto di affidamento. Per la definizione delle prescrizioni e delle regole di carattere igienico-sanitario che andranno osservate dall’affidatario e che devono essere contenute nel regolamento o nel singolo atto di affidamento, i Comuni possono avvalersi della collaborazione istituzionale dell’Azienda USL referente per territorio, rispetto alla potestà regolamentare del comune stesso.

    4) Lei, gentile Agnese. anche rispetto alla sepoltura atipica delle ceneri di Sua nonna mantiene inalterato il Suo diritto secondario di sepolcro, ossia il potere di accedere alla tomba della nonna (nel nostro caso il domicilio della zia con cui non intreattiene rapporti idilliaci) per compiere atti votivi, di pietas e di ritualità funeraria, come, appunto, la visita alla tomba. In questo modo anche un’abitazione privata diventa un momento pubblico, perchè pubblico è lo spazio sepolcrale, almeno per i congiunti, jure sanguinis, del de cuius.

  7. Salve , avrei un quesito da porle.
    Mia nonna morta negli anni 90 e’ stata riesumata pochi anni fa e poi cremata nel comune di Prato .Qui e’ stato poi chiesto il trasferimento al comune di Camugnano ( BO).
    Tutto questo e’ avvenuto a mia insaputa che sono la nipote e nonche’ erede di mia mamma , deceduta anche lei ( figlia della defunta) .Ho avuto informazioni da altre persone che l’urna si trova presso la casa estiva( dove non risiede e ci trascorre poco tempo all’anno) che la tiene in un angolo in terra di una stanza .( sottolineo che non mi ha mai comunicato nulla ed ho scoperto questa situazione recandomi in cimitero di Prato ).
    Visto che con la sorella di mia mamma non ho rapporti da 10 anni e non avrei intenzione di riaverli…io come nipote e nonche’ erede di mia mamma ( figlia della defunta) avevo dei diritti sulla scelta dela cremazione dei resti? inoltre, ho dei diritti come parente di poterla andare a trovare senza dover subire l’incontro con mia zia visto i rapporti inesistenti tra noi?
    Ho la sensazione di aver subito una ingiustizia , ma magari sono in errore.
    Spero di essermi spiegata bene , altrimenti riformulero’ la domanda .
    Grazie per la risposta che vorra’ darmi.

  8. X Maria,

    dipende tutto dal regolamento comunale di polizia mortuaria, forse in fase di revisione, data la profonda novità (= l’affido delle ceneri) introdotta dalla recentissima Legge REgionale

  9. il comune di Catania è autorizzato all’affidamento delle ceneri a casa .Se è si cosa devo fare? perchè il mio comune non mi sa dare risposte devo. Prendere un avvocato ?Io voglio a tutti i costi mio figlio a casa con me!

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