Riferimenti: Giust. civ. Mass. 1995, 1413
Massima:
Cassazione civile, Sez. II, 21 luglio 1995, n. 7976
La morte della parte contumace nel corso di un grado di merito del processo non è idonea a determinare immediatamente l’interruzione del processo stesso, occorrendo a tal fine che l’evento sia notificato o sia certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292 c.p.c., come espressamente dispone il comma 4 dell’art. 300 dello stesso codice, la cui violazione può essere eccepita solo dagli eredi del defunto, nel cui interesse è unicamente preordinata la interruzione del processo, e non dalle controparti che sono sfornite di qualsiasi interesse al riguardo.… ... Leggi il resto