Tribunale dei minorenni, Roma, 15 marzo 1984

Norme correlate:
Capo 16 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti: Riv.it.medicina legale 1985, 1019

Massima:
Tribunale dei minorenni, Roma, 15 marzo 1984
Il Tribunale per i minorenni, come, del resto, qualsiasi altra Autorità Giudiziaria, non ha competenze ad autorizzare la cremazione del cadavere di un minore sottoposto a potestà parentale, poiché il potere di autorizzazione, a tal riguardo, è attribuito dalla Legge alla sola autorità amministrativa; in ogni caso, poi, la decisione di esser cremato costituisce l’esercizio di un diritto personalissimo riservato esclusivamente al soggetto direttamente interessato, in quanto concerne il potere di disposizione sul proprio corpo, per cui in mancanza di una chiara volontà in tal senso della persona interessata, manifestata con una disposizione di carattere testamentario deve ritenersi che nessuno abbia il potere di sostituirsi ad esso, chiedendo la cremazione di un cadavere altrui; d’altronde la carenza di qualsiasi potere di rappresentanza in materia è corroborata dalla considerazione che “mors omnia solvit”, per cui a seguito del decesso non vi è più un minore da proteggere e viene meno, quindi, qualsiasi potere di rappresentanza di quest’ultimo da parte dei genitori.

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