Tribunale, Busto Arsizio, 28 gennaio 2005

Norme correlate:  

Massima

Testo

Riferimenti: cfr. Cass. Civ. Sez. III n° 16069 del 20.12.2001; Cass. Civ. Sez. III n° 9810 del 09.10.1997

Testo completo:
Tribunale, Busto Arsizio, 28 gennaio 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore del Tribunale di Busto Arsizio, dr. Antonio Lombardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 448/2002 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno;
TRA
** **, ** **, ** **, elett. dom. in Busto Arsizio in via Q. Sella n° 25 presso lo studio dell’avv. Brunella Cardani, dalla quale sono rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente all’avv. Maurizio di Chiara del Foro di Termini Imerese giusta procura speciale a margine dell’atto di citazione;
– ATTORI –
E
ALITALIA LINEE AEREE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Busto Arsizio alla via Mameli n° 6/B presso lo studio dell’avv. Dario Baragiola, che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, assieme agli avv. Giorgio de Nova e Sara de Nova per delega autenticata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
– CONVENUTA –
S.E.A. s.p.a. ESERCIZI AEREPORTUALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Manuela Brazzelli Lualdi alla via Zappellini n° 6 in Busto Arsizio, dalla medesima rappresentata e difesa, assieme all’avv. Daniela Sciarrillo, in forza di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;
– ALTRA CONVENUTA –
NONCHÈ
*** AIRPORT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Busto Arsizio alla via Zappellini n° 11 presso lo studio dell’avv. ** Zanzottera, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Breveglieri e Mauro Bosco giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta:
– TERZA CHIAMATA IN CAUSA –
CONCLUSIONI
Sono state rassegnate all’udienza del 26.10.2004, il cui verbale abbiasi qui integralmente riportato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio in data 05.04.2002 ** **, ** ** e ** **, esponevano quanto segue:
– a seguito di un incidente aereo, occorso in Venezuela il 25.01.2001 decedevano, tra gli altri, i coniugi ** ** e ** **, genitori degli esponenti;
– disposta la cremazione dei resti, le due urne contenenti le ceneri dei coniugi **-**, unitamente alle due contenenti le ceneri dei fratelli ** ** e **, anch’essi deceduti nel sinistro, venivano imbarcate in data 02.02.2001 da Caracas sul volo Alitalia AZ 667 diretto a Milano Malpensa, per essere successivamente trasferite in Sicilia e nel Lazio, luoghi di residenza dei familiari;
– giunto a Malpensa alle ore 08,36 del 03.02.2001 l’aereo, che trasportava le quattro urne, parcheggiava nella piazzola di sosta denominata B6, ove iniziavano le operazioni di scarico delle stive, circostanza nella quale veniva accertata da militari in serivizio nella Guardia di Finanza, la presenza delle urne in un contenitore metallico, mentre la rimanente merce era contenuta in un pallet (bancale di alluminio);
– il contenitore ed il pallet venivano trasportati da un dipendente SEA di nome *** Andrea in un piazzale denominato C29, adiacente al magazzino merci MLE, ove giungeva attorno alle 9,35-9,40 ed ivi rimaneva inspiegabilmente incustodito sino alle ore 9,50 quando un altro dipendente SEA lo prendeva in carico e trasportava presso il magazzino ***, per giungervi alle ore 10,11, ove veniva riscontrata, al momento della “spunta”, la mancanza del contenitore delle urne cinerarie;
– il 13.02.2001 un dipendente di una impresa di pulizie operante nei piazzali dell’aereoporto di Malpensa rinveniva, in zona poco distante dal punto in cui le urne erano scomparse, alcune tavolette di legno ed allertate le forze dell’ordine, queste notavano in prossimità alcuni mucchi di polvere che una successiva verifica accertava essere “compatibili” con i resti umani dei fratelli ** e dei coniugi **;
– ciò rendeva incerta la circostanza che le ceneri ritrovate appartenessero ai genitori degli esponenti e comunque, essendo state ritrovate mescolate tra loro e suddivise in quattro parti di egual peso, una per ogni vittima, vi sarebbero state parti di resti dei fratelli ** mescolate assieme a quelle dei coniugi **-**;
– intuibile era il dolore derivante agli esponenti dalla incredibile vicenda e le conseguenze dannose scaturite, di natura patrimoniale, quantificabile in € 25.000 per ** ** ed ** le quali, a seguito della vicenda, erano state costrette ad abbandonare l’attività lavorativa nel ristorante dei genitori, ed in termini di lesione permanente della integrità psichica (quantificabile nel 40% per ** **, 35% per ** ** e 45% per ** **), che si ripercuoteva sulla vita reale e sulle loro capacità affettive;
– ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. la responsabilità dell’accaduto doveva ascriversi in via solidale ad ambedue le società convenute, avendo la compagnia aerea assimilato le urne contenenti i resti dei coniugi **-** ad un ordinario bagaglio, consentendo che le stesse fossero trasportate in contenitori adibiti al trasporto delle merci, ed avendo la SEA s.p.a. colpevolmente lasciato le merci incustodite per un lasso di tempo sufficiente a consentire ad ignoti malfattori di trafugare le urne.
Tanto dedotto ** **, ** ** e ** ** chiedevano, accertato il danno biologico e patrimoniale subito, affermata la responsabilità solidale della convenute nella causazione dei danni, condannarsi le medesime al risarcimento dei danni nella misura indicata in narrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 23.05.2002 la S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali deduceva quanto segue:
– si chiedeva, preliminarmente, disporsi la sospensione del giudizio civile in pendenza del procedimento penale per il reato di furto a carico di ignoti, sussitendo i requisiti di cui all’art. 295 c.p.c.;
– si eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta deducente, ai sensi dell’art. 951 c. nav. che stabilisce la reponsabilità del vettore per la perdita ed avaria delle cose trasportate, anche qualora il fatto derivi da comportamento dei suoi dipendenti o preposti, rivestendo la S.E.A. la qualifica di preposta del vettore, in quanto incaricata dello svolgimento delle attività di handling (movimentazione di merci e bagagli);
– ferma restando tale preliminare eccezione, si contestava nel merito le sussistenza di reponsabilità in capo alla deducente, poiché la particolare merce trasportata non era oggetti di procedure o cautele particolari, ed inoltre la società ***, che gestisce i magazzini dell’aereoporto di Milano Malpensa, non aveva segnalato la particolare natura della merce in arrivo limitandosi a richiedere la massima assistenza;
– il vettore, per giunta, aveva affidato la merce senza porre in essere le cautele del caso ed il fatto poteva essere accaduto nel frangente in cui le urne erano state prese in consegna da dipendenti di ***;
– si contestava altresì la natura del danno lamentato, non essendo i turbamenti riferiti dagli attori riconducibili alla vicenda dedotta ma alla scomparsa dei genitori a seguito del sinistro aereo, nè sussistendo un collegamento tra tale vicenda ed il danno patrimoniale asseritamente sofferto.
Tanto dedotto la S.E.A. s.p.a. Esercizi Aereoportuali, chiedeva in via pregiudiziale, di essere autorizzata a chiamare in giudizio *** Airport s.p.a. onde formulare domanda di manleva o regresso, in via pregiudiziale subordinata, disporre la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di S.E.A. e, per l’effetto, respingersi le domande avversarie, in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree, dichiararsi Alitalia s.p.a. e *** Airport s.p.a. obbligate a tenere indenne S.E.A. da qualunque conseguenza pregiudizievole e, per l’effetto, condannarsi le predette a versare alla deducente, in via solidale, quanto eventualmente dovuto da quest’ultima agli attori a seguito del presente giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con comparsa depositata in Cancelleria il 01.10.2002 si costituiva in giudizio Alitalia Linee Aeree s.p.a., la quale assumeva quanto segue:
– le urne in questione erano state trasportate apprestando la massima cautela richiesta dal caso, in particolare il contenitore metallico che le conteneva era munito di targa identificativa relativa alla natura del carico (HUM, ovvero resti umani), chiuso alla presenza del personale del Consolato Generale d’Italia a Caracas, ed al termine delle operazioni di imbarco il personale Alitalia di Caracas inviava due telex all’*** per richiedere la massima assistenza al volo in arrivo, contestualmente informando i dipendenti S.E.A che dovevano curare il trasbordo dei resti sui voli per Roma e Palermo;
– il volo giungeva a destinazione alle ore 8,36 del 03.02.2001 alle ore 8,55 il contenitore veniva sbarcato dall’aereomobile ed alcuni funzionari della Guardia di Finanza riscontravano la presenza delle urne cinerarie e si provvedeva, pertanto, al caricamento della merce su appositi carrelli ed al trasporto presso il piazzale C29 ad opera di dipendenti della S.E.A, dove il contenitore veniva lasciato incustodito in sosta, fino all’arrivo di altro dipendente preposto al trasporto verso il magazzino ***, luogo nel quale veniva riscontrata la mancanza delle urne cinerarie dal contenitore; seguivano il ritrovamento delle ceneri, secondo le modalità descritte in citazione e la richiesta di risarcimento dei danni;
– infondata doveva ritenersi la domanda attorea nei confronti della deducente, che aveva effettuato il trasporto nel pieno rispetto della vigente normativa, che non prevedeva alcuna particolare misura precauzionale per il trasporto di urne cinerarie, avendo pertanto predisposto cautele sufficienti tramite l’apposizione della sigla identificativa e dell’informativa tramite telex dell’arrivo di detta merce;
– non verificata appariva, altresì la violazione ad opera della deducente di presunti doveri di controllo delle urne dal momento dello sbarco all’arrivo ai magazzini, terminando, ai sensi dell’art. 18 della Convenzione di Varsavia la custodia del vettore al momento di affido della merce alla società di handling , di tal che, dal momento dell’atterraggio aereo alla consegna, l’onere di custodia della merce gravava esclusivamente sulla S.E.A.;
– si doveva pertanto escludere la responsabilità della deducente ai sensi dell’art. 20 della citata Convenzione, avendo Alitalia adottato le cautele sufficienti, commisurate al caso concreto, e degli artt. 2043 e 2049 c.c., non potendosi concludere che S.E.A. abbia agito come dipendente o preposta della deducente;
– infondata doveva pertanto ritenersi la domanda di risarcimento dei danni, non sussistendo un comportamento colpos o doloso in capo alla deducente nè, tantomeno, prova del nesso di causalità tra il preteso comportamento della convenuta ed i danni biologici e patrimoniali subiti;
– S.E.A. doveva ritenersi responsabile delle spese sostenute da Alitalia per il recupero delle merci (quantificabili in € 5.000,00) e, dall’altro, dei danni all’immagine subiti dalla compagnia, quantificabili in € 5.000 ed, inoltre, in manleva, delle somme che Alitalia avesse dovuto corrispondere agli attori in caso di accoglimento del danno;
Tanto assunto Alitalia Linee Aeree s.p.a. chiedeva respingersi le domande attoree perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, condannare S.E.A. a risarcire ad Alitalia i danni dalla medesima subiti a seguito dello smarrimento delle urne, complessivamente quantificabili in € 10.000, in via subordinata, dichiarare S.E.A. tenuta a manlevare Alitalia ed a pagare alla medesima quanto questa fosse stata condannata a pagare agli attori, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta di terza chiamata del 10.10.2002 *** Airport s.p.a. assumeva quanto segue:
– si chiedeva, preliminarmente, disporsi la sospensione del giudizio civile in pendenza del procedimento penale per il reato di furto a carico di ignoti, sussistendo i requisiti di cui all’art. 295 c.p.c.;
– infondata appariva la domanda di manleva spiegata da S.E.A. nei confronti della terza chiamata, potendosi dalle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari del procedimento penale ricostruirsi l’accaduto nel senso che le urne erano senz’altro giunte presso l’aeroporto di Milano Malpensa e transitate nella custodia della S.E.A. ma non emergeva che le stesse fossero state consegnate ad *** e da questa custodite e che, pertanto, il furto poteva essere avvenuto nel frangente in cui erano nella disponibilità di dipendenti della deducente;
– inveritiere dovevano ritenersi altresì le deduzioni di S.E.A. circa una omessa o, comunque, incompleta informazione ricevuta da *** in ordine alla particolare natura delle merci trasportate ed alla segnalazione di massima assistenza richiesta.
Tanto assunto, *** Airport s.p.a. chiedeva, in via pregiudiziale, sospendersi il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nel merito, rigettare le domande tutte formulate da S.E.A. nei confronti di *** perché infondate, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Radicatosi il contraddittorio, acquisita la documentazione dalle parti prodotta, escussi i testi indicati ed ammessi, anche mediante prova delegata presso il Tribunale di Termini Imerese, la causa veniva rinviata al 26.10.2004 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate dalle parti le conclusioni, questo Istruttore tratteneva la causa in decisione, concedendo alle medesime i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande spiegate dagli odierni attori nei confronti di S.E.A. Esercizi Aeroportuali s.p.a. appaiono parzialmente fondate e, pertanto, meritevoli di accoglimento in parte qua. Destituite di fondamento appaiono, di converso, le domande di manleva proposte da S.E.A. Esercizi Aeroportuali s.p.a nei confronti di Alitalia Linee Aeree s.p.a. e *** Airport s.p.a., nonché la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da Alitalia Linee Aeree s.p.a. nei confronti di S.E.A. Esercizi Aeroportuali s.p.a.
Non può, preliminarmente ed in rito, trovare accoglimento la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale originato dalla medesima vicenda dedotta a base delle pretese attoree, avanzata ai sensi dell’art. 295 c.p.c. dai convenuti S.E.A. ed ***, essendosi il procedimento penale concluso con decreto di archiviazione in data 11.03.2003, ferma restando la libera utilizzabilità in questa sede degli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari e ritualmente prodotti agli atti di causa, alla stregua di indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez. III n° 16069 del 20.12.2001).
a) Ricostruzione della vicenda
In data 25.01.2001 decedevano in territorio venezuelano, a seguito di un sinistro aereo, quattro cittadini italiani: i fratelli ** e ** ** ed i coniugi ** ** e ** **, genitori degli odierni attori.
Disposta la cremazione delle salme e deposte le ceneri in quattro separate urne cinerarie sigillate dal Consolato Italiano di Caracas e collocate, presso il locale magazzino merci Alitalia ed alla presenza di rappresentanti consolari, in un contenitore di alluminio contrassegnato da targa identificativa contenente la dicitura “HUM”, convenzionalmente utilizzata per indicare il trasporto di resti umani, si procedeva, in data 02.02.2001, all’imbarco delle urne sul volo Alitalia AZ 667 diretto da Caracas a Milano Malpensa ed all’invio, ad opera del personale Alitalia in servizio a Caracas, di telex automatici di sistema con notifica della natura del carico e richiesta di massima assistenza. alla ***, società di gestione dei magazzini dell’aeroporto di Milano Malpensa (cfr. doc. 1 fascicolo Alitalia), la quale, a sua volta, provvedeva all’invio di telex di sistema dall’analogo tenore alla S.E.A. (cfr. doc. 1 fascicolo S.E.A.).
Alle ore 8,36 del 03.02.2001 il velivolo giungeva a Malpensa ed immediatamente dopo una squadra dell’ufficio Pegaso – Carico e Scarico – della S.E.A. provvedeva allo sbarco del recipiente di alluminio contenente le urne (cfr. annotazione di P.G. doc. 4 fascicolo attori), alla presenza di una squadra di militari della Guardia di Finanza in servizio di vigilanza sottobordo, tra cui i finanzieri ** e Festa, i quali avevano modo di constatare de visu la presenza delle quattro urne lignee ermeticamente chiuse e sigillate all’interno del recipiente metallico (cfr. verbale di S.I.T. rese dal ** doc. 37 fascicolo attori, testimonianza resa dal ** all’udienza del 28.01.2004).
Permaneva sul posto il finanziere ***, cui era stato assegnato il compito di scortare la posta ordinaria in arrivo sul volo fino ai magazzini MLE, che assisteva all’arrivo del dipendente S.E.A. ***, il quale, caricati su appositi carrelli la merce sbarcata dalla stiva, agganciava i carrelli al proprio trattorino elettrico e li trasportava, in compagnia del finanziere ***, verso il magazzino MLE compiendo un tragitto di circa 700/800 mt in 5/6 minuti, con arrivo sul posto alle ore 9,35-9,40 (cfr testimonianza resa dal *** all’udienza del 28.01.2004).
Giunti al magazzino il finanziere si premurava di avvisare un magazziniere *** dell’arrivo del carrello della posta mentre il ***, sganciati dal muletto gli altri due carrelli, tra cui il pallet, capiente contenitore che in sè racchiudeva il recipiente metallico con le urne, li posizionava in direzione Malpensa Nord, sul piazzale C29, nelle immediate adiacenze del magazzino MLE, e si allontanava dal posto poiché, per prassi invalsa all’epoca, il trasporto delle merci dalla stiva ai magazzini *** veniva frazionato in più tragitti di pertinenza di diversi carrellisti, con possibile tempo di permanenza delle merci incustodite nelle piazzole di interscambio variabile da pochi minuti ad una trentina di minuti (cfr. testimonianza resa dal *** all’udienza del 28.01.2004) o addirittura ad un’ora (cfr testimonianza resa dall’*** all’udienza del 28.01.2004).
Sopraggiungeva sul posto il dipendente S.E.A. ***, deputato al trasporto della merce dal piazzale C29 al magazzino ***, il quale notava un pallet ed una ballerina con un contenitore metallico distanziati di circa 3/4 mt e, considerata l’anomalia della circostanza, verificava il contenuto del recipiente metallico, ivi notando “un sacco” e quindi, comunicato al coordinatore il codice numerico impresso sull’etichetta di tale recipiente, provvedeva al trasporto della merce fino ad un “gabbiotto”, non distante dal magazzino ***, ove firmava la documentazione ed andava via, senza attendere l’arrivo dei magazzinieri *** (cfr testimonianza resa dall’*** all’udienza del 28.01.2004).
Interveniva di seguito il dipendente della *** ***, addetto alla verifica della merce, il quale, effettuata la “spunta” alle ore 11,17 (cfr. doc. 2 fascicolo Alitalia), riscontrava la non corrispondenza tra i sei colli prescritti come contenuto del recipiente metallico ed i due colli di effetti personali effettivamente in esso contenuti ed accertava, pertanto, la mancanza delle quattro urne ignee contenenti i resti umani (cfr testimonianza resa dal *** all’udienza del 28.01.2004).
Le ricerche medio tempore effettuate non davano esito alcuno e soltanto in data 13.02.2001, a distanza di dieci giorni dalla scomparsa delle urne, un addetto alle pulizie dei piazzali aeroportuali, nel mentre era intento alla pulizia del prato adiacente la piattaforma di rullaggio in prossimità dei parcheggi, rinveniva alcuni pezzi di legno delle dimensioni di circa cm 20×20 ed allertate le forze dell’ordine, si procedeva ad un sopralluogo nel quale venivano rinvenuti alcuni mucchietti di cenere sull’erba nonché frammenti di legno e ceralacca, ad un metro circa dal tratto di asfalto su cui venivano posizionati i carrelli nel tratto ubicato tra la pista 35 left e le piazzole di sosta T2 ECO 12 e 13 (cfr testimonianze rese da *** e *** all’udienza del 23.03.2004).
Si provvedeva, quindi, al recupero delle ceneri ed alla effettuazione di analisi scientifiche di laboratorio con comparazione di sostanze biologiche, dalle cui risultanze emergeva che si trattava di resti umani indistinti appartenenti ad almeno quattro individui, geneticamente compatibili con i genitori biologici di ** ** e ** ** e con i figli biologici di ** ** e ** ** (cfr risultanze analisi di laboratorio del Servizio di Polizia Scientifica doc. 92 fascicolo attori).
Premessa tale ricostruzione dello svolgersi degli eventi, sulla dinamica della scomparsa delle urne non possono che formularsi ipotesi dotate di sufficiente verosimiglianza.
Può ragionevolmente sostenersi, in via di prima approssimazione ed alla luce delle complessive emergenze probatorie, sussistendo evidenza della presenza delle urne all’interno del contenitore metallico trasbordato dal velivolo, che le urne siano state trafugate da ignoti in uno dei due momenti in cui le merci, nel tragitto dalla stiva del velivolo appena atterrato ai magazzini dell’aeroporto, sono rimaste per un apprezzabile lasso cronologico prive di custodia, e precisamente nel piazzale C29, nelle immediate adiacenze del magazzino MLE, tra la partenza del *** e l’arrivo dell’***, e nel “gabbiotto” in prossimità del magazzino ***, tra la partenza dell’*** e l’arrivo dei dipendenti *** incaricati della spunta della merce.
Una pluralità di emergenze istruttorie converge, tuttavia, nella individuazione del primo tra i due momenti evidenziati, id est la sosta delle merci incustodite nella piazzola C29, come il frangente in cui avrebbe, con ogni verosimiglianza, avuto luogo la sottrazione delle urne.
Il dipendente S.E.A. *** asseriva, in sede di S.I.T. rese nel procedimento penale e dichiarazioni in sede di istruttoria testimoniale, che all’atto di lasciare la C29, dopo aver effettuato il primo segmento di trasbordo delle merci, notava un individuo aggirarsi nella piazzola e frugare tra i carrelli in sosta, ma non era in grado di fornire circostanze utili ai fini della identificazione di costui.
Il dipendente S.E.A. Andrioli dichiarava che, all’arrivo alla piazzola C29 la ballerina con il recipiente metallico ed il pallet si trovavano a distanza di qualche metro e qualificava tale circostanza come anomala, avendo avuto modo di apprendere dal ***, successivamente all’accaduto, che questi aveva lasciato i contenitori raggruppati ed agganciati. Lo stesso Andrioli aggiungeva che, indotto a guardare all’interno del contenitore metallico dalla anomalia della situazione, vi notava la presenza di un sacco ed uno scatolone, ma affermava, sia in sede di S.I.T. che di audizione testimoniale, di non ricordare di aver notato teche lignee.
Dirimente appare, infine, la circostanza che il luogo del ritrovamento delle ceneri e dei frammenti di legno e ceralacca, ovvero il tratto di prato ubicato tra la pista 35 left e le piazzole di sosta T2 ECO 12 e 13, sia situato nelle vicinanze della piazzola C29 (cfr. dichiarazioni dei testi *** e *** all’udienza del 23.03.2004 e mappe docc. 73 e 76 fascicolo attori), il che corrobora l’ipotesi secondo cui l’illecita sottrazione sarebbe avvenuta in quella sede per scopi di lucro ad opera di ignoti i quali, verificata l’inesistenza di danaro o oggetti di valore nelle teche lignee, ne avrebbero immediatamente disperso in terra i contenuti, contestualmente liberandosi dei contenenti.
b) Natura giuridica dei rapporti ed individuazione della responsabilità
La fattispecie dedotta impone una separata considerazione dei rapporti giuridici istaurati tra gli attori, la compagnia aerea proprietaria del vettore, e la società svolgente servizi di handling aeroportuale, deputata a curare il trasporto delle merci sbarcate sino ai magazzini dell’aerostazione.
Il servizio di trasporto per finalità umanitarie prestato nella fattispecie dall’Alitalia appare inquadrabile, per affinità di struttura e natura, al trasporto di merci cd di cortesia, disciplinato dagli artt. 414 e 949 cod. nav., contraddistinto da assenza di un vincolo negoziale tra le parti (in specie, il vettore ed i congiunti dei soggetti le cui spoglie vengono trasportate), con la conseguenza che una eventuale responsabilità del vettore andrebbe azionata secondo le regole generali della responsabilità da illecito aquiliano emarginate, quanto all’elemento soggettivo dell’autore dell’illecito, dalla norma speciale di cui all’art. 949 cod. nav. che, in deroga alle norme comuni, richiede prova del dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti o preposti.
Ontologicamente e giuridicamente distinto appare il rapporto giuridico configurabile tra gli odierni attori, beneficiari del trasporto de quo, e la società di handling aeroportuale, rivelandosi in tale prospettiva inconferenti i richiami operati in citazione all’istituto di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c., al fine di giustificare una responsabilità risarcitoria solidale di Alitalia e S.E.A. sulla base di un presunto rapporto di servizio, preposizione o dipendenza tra le due compagnie.
Giova in tal proposito osservare come “il servizio di cd handling negli aeroporti ha ad oggetto una serie di attività volte all’assistenza a terra dei passeggeri ed allo sbarco, custodia e riconsegna delle merci, senza comportare una dipendenza dell’impresa che esercita il detto servizio rispetto alla società che effettua il trasporto” (Cass. Civ. Sez. III n° 9810 del 09.10.1997).
Ne discende che, nelle fattispecie in cui, in ragione della organizzazione amministrativa e della opzione gestionale prescelta dell’aerostazione, le operazioni accessorie al trasporto risultino organizzate in modo da essere sottratte alla sfera di ingerenza del vettore, poiché il reddito servizio è reso da soggetto diverso, l’allocazione delle responsabilità tra il vettore e la compagnia di handling deve compiersi tenendo separato conto delle reciproche sfere di ingerenza ed attività (cfr. Cass. Civ. Sez. III n° 12015 del 25.09.2001).
La fattispecie di responsabilità della compagnia di handling non soltanto presuppone una separata valutazione dalla responsabilità ascrivibile al vettore, sulla base delle rispettive sfere di ingerenza, ma risulta altresì, per effetto della cd convenzione di handling intervenuta tra il vettore e la compagnia che presta tale servizio, quale che sia il rapporto che lega il vettore con il fruitore del trasporto, assoggettata alla diversa disciplina della responsabilità contrattuale ex recepto.
Per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di trasporto di merci, con la consegna da parte del vettore aereo delle cose trasportate all’impresa esercente il servizio di handling si configura una fattispecie negoziale assimilabile al contratto di deposito a favore del terzo, che ha per oggetto l’obbligo del depositario di custodire e restituire al destinatario, con la conseguenza che quest’ultimo, in caso di perdita o avaria della merce verificatasi nella detta fase di deposito, è legittimato a proporre aziona risarcitoria direttamente nei confronti dell’impresa esercente l’handling (Cass. Civ. Sez. III n° 18074 del 26.11.2003), e con l’ulteriore conseguenza, in prospettiva processuale, che graverà sul depositario fornire prova della imprevedebilità ed imprevenibilità della perdita della cosa depositata.
Premessa, in definitiva, la necessità di autonoma valutazione dei segmenti di competenza del vettore e della compagnia di handling al fine di determinare le responsabilità azionate dagli attori e la riconducibilità a distinti titoli di responsabilità, quella del vettore extracontrattuale, in considerazione della peculiarità del trasporto effettuato, quella dell’impresa di handling contrattuale ex recepto, in virtù della convenzione di handling intercorrente tra il vettore e l’impresa che presta tale servizio che si riverbera sul rapporto giuridico istaurato tra l’impresa di handling ed il fruitore del servizio, va rilevato come la circostanza che la presente azione risarcitoria sia stata spiegata nei confronti dei convenuti Alitalia e S.E.A. ai sensi delle norme disciplinanti la responsabilità extracontrattuale ed, in particolare, la fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2029 c.c., non osta alla riqualificazione della presente azione negli stretti confini degli alligata et probata ed all’accoglimento della medesima, sussistendone i presupposti.
Evidente è, in proposito, l’ascrivibilità di profili di responsabilità in capo alla convenuta S.E.A. nella riassunta vicenda della trafugazione delle urne e dispersione delle ceneri, dovendosi, di converso affermare la completa estraneità della convenuta Alitalia e della terza chiamata in manleva ***.
Non emergono, innanzitutto, significativi profili di colpa, ed a fortiori di colpa grave richiesta dal combinato disposto artt. 414 e 949 cod. nav., nella condotta serbata da Alitalia, avendo la compagnia assolto con completezza e tempestività, nella propria sfera di pertinenza, l’onere di informazione dei coagenti ***, direttamente, e S.E.A., indirettamente per il tramite di ***, che sarebbero intervenuti successivamente all’arrivo del velivolo che trasportava il carico, ed avrebbero gestito la fase di trasporto successiva al destivaggio (cfr telex di sistema contenenti segnalazioni della natura del carico e richiesta di “massima assistenza” docc. 1 fascicoli Alitalia e S.E.A.).
Nè, d’altro canto, paiono ravvisabili profili di negligenza in capo ad Alitalia nella scelta del contenitore in cui riporre e custodire le urne, atteso che il trasporto di urne cinerarie non risulta soggetto ad alcuna delle prescrizioni precauzionali stabilite per il trasporto delle salme (cfr lett c. circolare n° 7 del 04.04.1979 Direzione Generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri doc. 4 fascicolo S.E.A.) nè contravvenzioni al dovere di vigilanza sulla stessa incombente, posto che vi è prova agli atti di causa che, al momento dello sbarco delle merci e dell’affidamento del contenitore metallico al carrellista S.E.A. ***, le urne fossero ancora presenti all’interno del contenitore (cfr. verbale di S.I.T. rese dal ** doc. 37 fascicolo attori, testimonianza resa dal ** all’udienza del 28.01.2004).
Sussistono, di converso, incontestabili profili di negligenza ed imprudenza nella condotta degli agenti S.E.A. intervenuti nel pertinente tratto di operatività di tal che, in assenza di prova liberatoria circa l’imprevedibilità ed imprevenibilità del fatto causativo di danno, la S.E.A. sarà tenuta al ristoro del danno patito come di seguito determinato.
Imprudente appare, innanzitutto, la metodica di organizzazione del lavoro invalsa in S.E.A. all’epoca degli accadimenti, consistente nel frazionamento del trasporto della merce dal sottobordo del velivolo trasportante ai magazzini dell’aerostazione, con possibile permanenza della merce incustodita nelle piazzole di interscambio, per **odi variabili da alcuni minuti fino a trenta minuti o, in alcuni casi, ad un’ora. Negligente appare l’abituale prassi seguita dai carrellisti deputati alla copertura del segmento finale di sottoscrivere i documenti di trasporto e ripartire senza attendere i magazzinieri *** incaricati della spunta della merce al fine di procedere alla materiale traditio del trasportato, lasciando le merci incustodite dinanzi al “gabbiotto” *** per un lasso di tempo indefinibile.
Non immune da aspetti di negligenza appare, infine, la scelta operata nella vicenda dedotta, dal coordinatore S.E.A. in servizio la mattina del 03.02.2001, il quale possedeva, secondo le dichiarazioni rese dall’*** all’udienza del 28.01.2004, facoltà di individuare i trasporti cd importanti (merci de**bili, salme, valori, animali) disponendone, in deroga alla metodica frazionata, il trasporto diretto dal volo al magazzino.
Risulta conclusivamente, per quanto sopra osservato che, sia che si acceda alla assai verosimile ipotesi di sottrazione delle urne nel corso della sosta incustodita nella piazzola C29, sia che si propenda per la meno probabile soluzione del trafugamento dinanzi al “gabbiotto” in prossimità del magazzino *** prima della presa in carico della merce da parte dei magazzinieri ***, l’attivazione di adeguati meccanismi cautelativi da parte degli operanti S.E.A., nella organizzazione e nella concreta gestione del trasferimento della merce, non esorbitanti dall’ordinaria diligenza gravante sul custode ex art. 1768 1° co. c.c. avrebbero con ogni probabilità scongiurato la verificazione dell’evento lesivo che, pertanto, dovrà essere ascritto a fatto colpevole della convenuta S.E.A..
c) Risarcimento del danno
Agiscono gli attori per il risarcimento del danno biologico asseritamente originato dagli accadimenti di cui in narrativa, riassumibili nella sofferenza e nei patimenti scaturiti dalla vicenda, nelle permanenti e drammatiche ripercussioni in termini di esercitabilità del culto dei defunti – poichè le modalità del ritrovamento imponevano di suddividere i resti biologici indistinti dei quattro soggetti defunti in quattro parti di egual peso, una per ogni vittima, ed inserirle nuovamente in urne cinerarie – nella alterazione fisiopsichica permanente con ripercussioni somatiche, oltre che per il ristoro del danno patrimoniale in favore delle sole attrice ** ** ed **, che a seguito della vicenda e dello stato di prostrazione scaturitone, si trovavano costrette ad abbandonare l’attività lavorativa nel ristorante appartenuto ai genitori, con detrimento economico quantificabile, per ciascuna di esse, in € 25.000,00.
Si rileva, in tal proposito, come gli attori abbiano inteso ricomprendere nella unica ed onnicomprensiva categoria giuridica del danno biologico, di cui i medesimi chiedono il riconoscimento, una pluralità di voci di danno riconducibili al danno biologico stricto sensu inteso, come lesione alla integrità psicofisica del soggetto normativamente riconosciuto dalla legge n° 57 del 2001, il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima, ed il danno cd esistenziale, inteso come lesione permanente o forzata alterazione di attività coessenziali alla esistenza individuale o alla vita di relazione comunitaria.
Tale prospettazione appare, tuttavia, compatibile con la dogmatica elaborata dalla giurisprudenza di legittmità all’epoca della proposizione della presente azione, quando, superata la limitazione del danno da illecito civile al binomio danno patrimoniale e danno morale soggettivo, risarcibile ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. nel solo caso di commissione di un illecito penale o in casi tassativamente previsti dalla legge, e teorizzata, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, la categoria giuridica del danno biologico come tertium genus tra danno non patrimoniale e danno morale soggettivo, si era data la stura alla risarcibilità di altre voci di danno indipendenti dalla compromissione del bene salute, variamente individuate nel danno estetico privo di componente patrimoniale (Cass. Civ. Sez. III n° 6895 del 21.05.2001, Cass. Civ. Sez. III n° 10762 del 29.09.1999, Cass. Civ. Sez. III n° 12622 del 15.11.1999), nel danno alla vita di relazione (Cass. Civ. Sez. III n° 6023 del 24.04.2001, Cass. Civ. Sez. III n° 15034 del 27.11.2001), nel pregiudizio alla sfera sessuale (Cass. Civ. Sez. III n° 1421 del 11.02.1998) e nel danno alla capacità lavorativa generica (Cass. Civ. Sez. III n° 6736 del 10.07.1998, Cass. Civ. Sez. III n° 4231 del 28.04.1999, Cass. Civ. Sez. III n° 7084 del 24.05.2001), tutte ricomprese nel quadro sistematico del danno biologico lato sensu inteso.
Con le sentenze Cass. Civ. Sez. III n° 8827 del 31.05.2003 e Cass. Civ. Sez. III n° 8828 del 31.05.2003 la teorica giurisprudenziale sulle categorie di danno risarcibile ha da ultimo elaborato un sistema bipolare, contraddistinto dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale, quest’ultimo fondato su una nuova e più ampia base ermeneutica costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tripartito nelle voci di danno morale soggettivo (pretium doloris), danno biologico in senso proprio, suscettibile di accertamento medico-legale e danno esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi come lesione di valori di rango costituzionale inerenti la persona.
Orbene, le prospettazioni attoree in ordine alle conseguenze pregiudizievoli asseritamente scaturite a seguito della vicenda dedotta alla base del presente giudizio si rivelano in larga misura destituite di pregio, con conseguente inaccoglibilità della domanda di risarcimento delle relative voci di danno.
Deve, infatti, osservarsi, quanto al danno biologico in senso stretto lamentato, indicato in una vera e propria lesione della integrità fisiopsichica, che tale conseguenza appare ictu oculi sproporzionata rispetto all’evento occorso. Analoghe considerazioni vanno operate riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica, di cui la predetta lesione alla integrità fisiopsichica costituirebbe scaturigine. La prova del nesso eziologico tra evento causativo del danno, id est il temporaneo smarrimento delle urne con successivo ritrovamento dei resti dispersi, e conseguenze pregiudizievoli asseritamente patite si risolve, difatti, in una vera probatio diabolica, posto che siffatte conseguenza appaiono, al più, riconducibili al prodromico evento, dalla portata lesiva incomparabilmente più vasta, della morte dei congiunti nelle repentine e drammatiche circostanze di cui si è detto, di tal che non può riconoscersi alcunchè agli attori a titolo di risarcimento del danno biologico in senso stretto nonchè del danno patrimoniale.
Giuridicamente fondate appaiono, di converso, le domande di ristoro del danno morale soggettivo o pretium doloris e del danno permanente alla sfera personologica e relazionale. Deve, da un lato, ritenersi che la notizia dello smarrimento delle urne contenenti i resti dei propri genitori, l’incertezza sulle sorte delle ceneri, protrattasi dal 03.02.2001, data della scomparsa delle urne, al 13.02.2001, data del rinvenimento, le circostanze medesime del rintrovamento dei resti abbiano ingenerato profondi sentimenti di dolore, sconforto, turbamento ed indignazione in animi già prostrati dall’evento luttuoso occorso il 25.01.2001. Tale ingiusto e contingente patimento, con ogni probabilità amplificato dalla risonanza mediatica ricevuta dall’accadimento a livello nazionale e, per taluni versi, dalle morbose attenzioni suscitate, merita un adeguato ristoro.
Non possono, infine, obliterarsi in chiave risarcitoria gli accadimenti consequenziali al ritrovamento dei resti avvenuto in data 13.02.2001. Se, difatti, può affermarsi con ragionevole sicurezza, alla stregua degli accertamento scientifici comparati eseguiti sulle sostanze biologiche rinvenute, la compatibilità delle medesime con i resti dei coniugi ** e dei fratelli **, va nuovamente rimarcato che le peculiari circostanze del ritrovamento rendevano materialmente impossibile la separazione dei resti appartenenti a ciascuna delle quattro vittime, con la conseguenza che, su accordo dei congiunti, si provvedeva a collocare in quattro urne contenitive un pari quantitativo del materiale rinvenuto, contenenti i resti indistinti delle quattro vittime.
Inferenza ulteriore di tali accadimenti è che la pratica del culto dei defunti, di profondo radicamento antropologico e culturale e di millenaria consuetudine e, pertanto, assurta ad ineliminabile ed intangibile estrinsecazione della umana personalità, è da quel giorno, e sarà per l’innanzi, esercitata dagli odierni attori al cospetto di simulacri contenenti i resti indistinti dei propri genitori mescolati con le ceneri di altri due soggetti. Tale permanente minorazione e forzata alterazione di una attività che costituisce sicura e radicata espressione della personalità deve, pertanto, trovare adeguata compensazione attraverso la enunciata lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., in riferimento all’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Trattandosi di lesione di beni non monetizzabili alla stregua di valori di mercato, la liquidazione del danno non può che avvenire ai sensi dell’art. 1226 c.c., ovvero su base equitativa. Si ritiene pertanto di ragione quantificare il danno, nelle esposte voci di danno morale soggettivo e danno esistenziale o relazionale, che S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali sarà tenuta a risarcire a ciascuno degli odierni attori in € 15.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria all’attualità, per un totale di € 45.000,00, oltre interessi al saggio legale sulle predette somme dalla data della presente pronuncia al saldo.
Va, infine, rigettata la domanda risarcitoria proposta, in via riconvenzionale, da Alitalia Linee Aeree s.p.a. nei confronti di S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali, sugli asserti della effettuazione, da parte della compagnia, di spese nel tentativo di recuperare le urne, quantificabili in € 5.000,00 e della verificazione di presunti danni all’immagine della compagnia aerea, anch’essi quantificabili in € 5.000,00. Deve, in proposito, rilevarsi, come l’attrice in riconvenzionale non abbia in giudizio fornito prova documentale nè articolato prova orale in merito agli esborsi asseritamente effettuati, né specificato le circostanze, al di là di generiche ed indistinte affermazioni, nelle quali si risolverebbe il lamentato danno all’immagine, di tal che tale domanda riconvenzionale, non potendosi ritenere provata nell’an e nel quantum non può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese di giudizio segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo. Vertendosi in materia di soccombenza reciproca appare di ragione disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali ed Alitalia Linee Aeree s.p.a..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande reciprocamente proposte da ** **, ** **, ** ** e Alitalia Linee Aeree s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore, e *** Airport s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:
accoglie parzialmente le domande proposte da ** **, ** **, ** ** nei confronti di S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l’effetto:
– condanna S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di ** **, ** **, ** **, a titolo di risarcimento danni, della somma, comprensiva di rivalutazione monetaria, di € 15.000,00 per ciascuno degli attori, e così di complessivi € 45.000,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data della pronuncia al saldo;
– rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Alitalia Linee Aeree s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore;
– condanna ** **, ** **, ** **, in solido tra loro, al pagamento in favore di Alitalia Linee Aeree s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del presente procedimento, che liquida in € 231,58 per spese borsuali, € 3.750,00 per diritti ed € 2.650,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
– condanna S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di ** **, ** **, ** ** delle spese del presente procedimento, che liquida in € 1.164,54 per spese borsuali, € 3.750,00 per diritti ed € 2.650,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
– condanna S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di *** Airport s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in € 379,45 per spese borsuali, € 3.750,00 per diritti ed € 2.650,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
– dispone l’integrale compensazione delle spese del presente procedimento tra S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore ed Alitalia Linee Aeree s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Busto Arsizio, 28.01.2005
Il Giudice: Dott. Antonio Lombardi