TAR Toscana, Sez. I, 10 gennaio 2005, n. 1

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Testo completo:
TAR Toscana, Sez. I, 10 gennaio 2005, n. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, I Sez.
composto dai Signori:
GIOVANNI VACIRCA Presidente
GIACINTA DEL GUZZO Cons., relatore
ANDREA MIGLIOZZI Cons.
ha pronunciato il
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Sul ricorso 549/2003 proposto da:
MEUCCI ENRICO ANCHE PER MEUCCI LAURA
rappresentato e difeso da:
CAMPAGNI FRANCO BRUNO
ASTORRI RAFFAELLO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEL CORSO 1
presso
CAMPAGNI FRANCO BRUNO
contro
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
rappresentato e difeso da:
ARIZZI FRANCO
con domicilio eletto in FIRENZE
LUNGARNO A.VESPUCCI 20
presso la sua sede
per l’annullamento
-della deliberazione del 28.12.2002, n.193 della Giunta Comunale di Ponte Buggianese di approvazione del progetto definitivo – esecutivo di “Ampliamento del Cimitero Comunale – 1° lotto”;
-della deliberazione del 12.06.1999, n. 105 della Giunta Comunale di Ponte Buggianese di approvazione del progetto preliminare di “Ampliamento del Cimitero Comunale”;
-di ogni altro atto ed esse preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè incognito;
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale il 18 giugno 2003, proposti per l’annullamento:
– della nota del 10.052003 – prot. n. 220/3B, a firma del Responsabile del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Ponte Buggianese;
– della deliberazione del 02.03.2003 n. 94 della Giunta Comunale di Ponte Buggianese di approvazione del progetto definitivo – esecutivo di “Ampliamento del Cimitero Comunale – 1° lotto”;
– della deliberazione del 02.05.2003, n. 93 della Giunta Comunale di Ponte Buggianese di contenuto incognito;
– della nota del 25.03.2003 – prot. n. 155/Sst, a firma del Responsabile del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Ponte Buggianese;
– di ogni altro atto ad esse preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè incognito;
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale il 25 luglio 2003, proposti per l’annullamento, previa sospensione, anche con l’utilizzo della procedura introdotta dall’art. 3 della L. 205/2000:
– del decreto di occupazione d’urgenza n. 02/03 del 26.06.2003, a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ponte Buggianese;
– di ogni altro atto ad esso preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè incognito;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Visti gli atti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Udito nella pubblica udienza del 15 Dicembre 2004 , relatore il Cons. GIACINTA DEL GUZZO , l’avvocato R.Astorri e l’avvocato A.Cuccurullo per F.Arizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TOSCANA, 1^ Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in FIRENZE, in Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2004.