Tar Sardegna, Sez. II, 4 dicembre 2014, n. 1047

Testo completo:
Tar Sardegna, Sez. II, 4 dicembre 2014, n. 1047
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2014, proposto da:
Maria Luisa Trevisi, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Melis, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Carbonia N. 10;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Carla Curreli, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Via Dante N. 11;
per l’annullamento e la declaratoria dell’illegittimità
– del silenzio inadempimento ovvero del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Cagliari e dal Consiglio Comunale di Cagliari in ordine all’istanza di autorizzazione alla riduzione della fascia di distanza cimiteriale, al fine del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un locale di sgombero sulla copertura dell’immobile sito in Cagliari, via Rimini n. 14, presentata dalla ricorrente in data 30 luglio 2013 e 23 dicembre 2013;
– di tutti i provvedimenti comunque connessi e/o collegati con il silenzio rifiuto di cui innanzi;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
– del diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento amministrativo espresso in riscontro alla propria istanza;
nonché, ancora, per l’accertamento e la declaratoria
– dell’obbligo dell’Amministrazione di rendere un provvedimento amministrativo espresso in riscontro all’istanza della ricorrente;
nonché per la nomina di un commissario ad acta
– che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione comunale oltre il termine assegnato da questo Ecc.mo Tribunale, provvederà all’adozione dei provvedimenti richiesti.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza in data 17.11.2011 la ricorrente aveva richiesto rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un locale di sgombero sulla copertura dell’immobile sito in Cagliari, via Rimini n. 14.
Poiché l’immobile era ubicato nella fascia di rispetto cimiteriale, con istanza a firma dell’avv. Giuseppe Macciotta in data 30.07.2013 veniva richiesta la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.
In data 23 dicembre 2013 l’istanza veniva riproposta, con ulteriori osservazioni e puntualizzazioni, con anche la sottoscrizione della ricorrente.
La A.S.L. n. 8 di Cagliari con atto prot. n. 222 del 01.01.2014 si esprimeva negativamente in quanto il cimitero di Bonaria, seppur dichiarato monumentale, veniva ancora utilizzato per le sepolture e le attività di polizia mortuaria ad esse correlate.
Il Comune, con provvedimento prot. n. 173129 del 23 luglio 2014 del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, ha definito i procedimenti iniziati con le predette istanze, dichiarando improcedibile la prima perché non sottoscritta da soggetto legittimato e respingendo la seconda alla luce del parere negativo espresso dalla A.S.L..
A sostegno del ricorso, l’interessata ha proposto le censure di violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 29, comma 2bis della legge n. 241 del 1990.
Alla Camera di consiglio del 12 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
I procedimenti iniziati con le predette richieste di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale sono stati definiti con il provvedimento prot. n. 173129 del 23 luglio 2014, con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata ha respinto le istanze. Ciò ha comportato il venir meno del silenzio inadempimento censurato con il ricorso in esame e, quindi, la cessazione della materia del contendere.
La ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio, mentre la difesa del Comune ne ha chiesto la compensazione.
La difesa del Comune, a giustificazione della tardiva definizione del procedimento, richiama la sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 2458 del 22.05.2008, nella quale si afferma che l’omissione del provvedimento finale entro il termine di legge assume valore di silenzio inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussista un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una funzione pubblica attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta.
Il principio espresso nella sentenza richiamata non giustifica l’inerzia del Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso entro i termini di legge.
Per consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale, l’obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere su un’istanza è configurabile, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa che lo imponga, ogni qual volta in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sia riscontrabile in capo al privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest’ultima (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 17/07/2012, n. 712).
Peraltro, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall’art. 1, comma 38, L. 6 novembre 2012, n. 190, il dovere di pronunciarsi sussiste anche laddove la domanda sia, per ipotesi, manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
Alla luce delle predette osservazioni non può essere accolta la domanda di compensazione delle spese del giudizio formulata in Camera di consiglio dalla difesa del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.800,00 (milleottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente, Estensore
Tito Aru, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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