Tar Calabria, Sez. II, 4 dicembre 2014, n. 2071

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Tar Calabria, Sez. II, 4 dicembre 2014, n. 2071
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2005, proposto da:
I.L.V.C., S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Ciro, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avv. Luigi Pallone, in Catanzaro, alla via Citriniti, n. 5;
contro
Comune di Satriano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gregorio Greco, domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via A. de Gasperi, n. 76/B;
per l’annullamento
della nota del 26 maggio 2005, n. 3374, di disdetta del contratto di illuminazione delle lampade votive del cimitero di Satriano, e della delibera del Consiglio comunale di Satriano del 26 maggio 2005, n. 9.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Satriano;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota dell’8 agosto 2014, con la quale parte ricorrente dichiara di essere favorevole alla cancellazione della causa dal ruolo;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2014 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I.L.V.C. S.r.l. ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe; al ricorso ha resistito il Comune di Satriano.
Fissata l’udienza pubblica per la discussione del merito, la società ricorrente ha comunicato, per mezzo del proprio procuratore, di prestare il consenso alla cancellazione dal ruolo del ricorso, così denotando difetto di interesse alla decisione.
Anche il procuratore dell’Ente resistente ha dichiarato, all’udienza pubblica del 7 novembre 2014, di non avere interesse alla decisione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente FF
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
Raffaele Tuccillo, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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