TAR Sardegna, Sez. II, 27 settembre 2017, n. 602

TAR Sardegna, Sez. II, 27 settembre 2017, n. 602

MASSIMA
TAR Sardegna, Sez. II, 27 settembre 2017, n. 602
In materia di determinazione delle tariffe cui sono assoggettate le concessioni cimiteriali opera il principio dell’irretroattività, applicandosi le tariffe solo per le concessioni sorte successivamente, alla luce del principio di cui all’art. 11 Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi), principio su cui si fonda la regola generale secondo la quale gli effetti di un provvedimento amministrativo si producono solo per il futuro.

NORME CORRELATE

Art. 90 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

SENTENZA
TAR Sardegna, Sez. II, 27 settembre 2017, n. 602

Pubblicato il 27/09/2017
N. 00602/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2010, proposto da:
Ausilia C., Orlando P., rappresentati e difesi dall’avvocato Luca Casula, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Battista Simula in Cagliari, via Pessina, N.10;
contro
Comune di Villa Sant’Antonio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– dei provvedimenti del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune distinti ai numeri:
– 5529/X del 14.12.2009, quanto alla sig.ra C. Ausilia con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 474,36 per la regolarizzazione della concessione area cimiteriale, utilizzata per la sepoltura di C. Emilia, deceduta in data 18.11.1973;
– 5534/X del 14.12.2009, quanto al sig. P. Orlando, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 1.470,50 per la regolarizzazione della concessione area cimiteriale, utilizzata per la sepoltura di P. Onorino, deceduto il 7.8.1981 e di Pisano Regina, deceduta il 29.1.1993;
– di ogni atto presupposto, inerente, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ed in particolare la delibera della Giunta Municipale n. 72 del 17.8.2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 agosto 2009, n. 72, il Comune di Villa Sant’Antonio ha provveduto all’aggiornamento dei «prezzi di cessione aree e loculi cimiteriali», disponendo, altresì, la «regolarizzazione della concessione dell’area relativa ai manufatti funerari esistenti nel vecchio cimitero per i quali non si è ancora adempiuto, mediante applicazione delle nuove tariffe». Con nota del 14 dicembre 2009, n. 5529, l’amministrazione ha invitato la signora C. Ausilia a versare la somma relativa alla concessione di un’area cimiteriale di superficie pari a mq 3,79 (utilizzata per la sepoltura di C. Emilia, deceduta il 18 novembre 1973), calcolata sulla base delle nuove tariffe deliberate con l’atto della Giunta Comunale sopra richiamato. Con nota in pari data, n. 5534, analoga richiesta è stata rivolta al Sig. P. Orlando, per la concessione di un’area cimiteriale di mq 3,10, per un tumulo privato in cui risultano sepolti P. Onorio deceduto il 7 agosto 1981 e Pisano Regina, deceduta il 29 gennaio 1993.
2. – Gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con atto notificato il 16 aprile 2010. In data 3 maggio 20101, il Comune di Villa Sant’Antonio ha notificato l’opposizione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971. I ricorrenti, conseguentemente, hanno depositato l’atto di costituzione in giudizio presso il T.A.R. per la Sardegna, in data 2 luglio 2010.
3. – Avverso gli atti impugnati, i ricorrenti deducono, in primo luogo, la indeterminatezza del modo in cui il Comune ha calcolato la somma pretesa, con la conseguente violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; in secondo luogo, deducono la illegittimità delle note impugnate, derivata dai vizi propri della deliberazione della G.C. n. 72 del 17 agosto 2009, posto che l’importo dovuto avrebbe dovuto calcolato sulla base del tariffario esistente al tempo in cui sono state effettuate le sepolture e non con riferimento alle nuove tariffe applicate dal Comune. Eccepisce, infine, la prescrizione del credito azionato.
4. – All’udienza pubblica del 12 luglio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – In via preliminare, occorre precisare che la controversia rientra, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché si contesta l’esercizio del potere di fissare le tariffe delle concessioni delle aree cimiteriali, ossia un profilo che incide sulla disciplina regolamentare della concessione; il che esclude la cognizione in favore del giudice ordinario, che la norma citata prevede quando la controversia riguardi questioni meramente patrimoniali “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (in tal senso si veda, ex multis, Cass., SS.UU. civili, 3 novembre 2016, n. 22233).
6. – Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato nella parte in cui contesta la retroattività delle nuove tariffe stabilite per la concessione delle aree e loculi cimiteriali, che la deliberazione della G.C. n. 72/2009 cit. estende anche alle concessioni relative ai manufatti funerari esistenti (come riferito sopra). Applicazione retroattiva, che si pone indubbiamente in contrasto con la regola generale secondo la quale gli effetti del provvedimento amministrativo si producono (in conformità a quanto previsto dall’art. 11 delle preleggi, e in mancanza di una espressa previsione di legge che disponga diversamente) solo per il futuro (giurisprudenza pacifica sul punto).
Pertanto, considerato che nel caso di specie si tratta di aree cimiteriali date in concessione in epoca sicuramente antecedente la deliberazione sulle nuove tariffe (come si è riferito in fatto), l’amministrazione può pretendere esclusivamente il pagamento delle tariffe vigenti al tempo della originaria concessione (non rinvenendosi, nell’ordinamento, una norma di legge che consenta la retroattività delle nuove tariffe).
7. – Dall’accoglimento del vizio esaminato deriva l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Villa Sant’Antonio, n. 72 del 17 agosto 2009, nella parte in cui dispone che «le nuove tariffe di cessione aree e loculi cimiteriali» si applicano anche alle concessioni delle aree relative «ai manufatti funerari esistenti nel vecchio cimitero», nonché – per illegittimità derivata – l’annullamento delle note impugnate.
8. – Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto nei termini di cui sopra.
9. – La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta Comunale di Villa Sant’Antonio, n. 72 del 17 agosto 2009, nella parte in cui dispone che «le nuove tariffe di cessione aree e loculi cimiteriali» si applicano anche alle concessioni delle aree relative «ai manufatti funerari esistenti nel vecchio cimitero», nonché le note del 14 dicembre 2009, n. 5529 e n. 5534.
Condanna il Comune di Villa Sant’Antonio al pagamento delle spese giudiziali in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Giorgio Manca)
IL PRESIDENTE (Marco Lensi)
IL SEGRETARIO

[ Nota: pronuncia sostanzialmente omologa a quella, coeva, dello stesso TAR, e sezione, n.  603. ]

Written by:

Sereno Scolaro

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