TAR Campania, Sez. VII, 29 novembre 2006, n. 10666

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Art 2 Legge n. 241/1990
Art 21 Legge n. 1034/1990

Testo completo:
TAR Campania, Sez. VII, 29 novembre 2006, n. 10666
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Settima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 21 bis l. 1034/1971 introdotto dall’art. 2 l. 205/2000
sul ricorso n. 6312/2006 Reg. gen. proposto da Cioffi Salvatore e Coppola Tommasina, rappresentati e difesi, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Antonio Tommaso Ventre, insieme al quale elettivamente domiciliano in Napoli, viale Augusto, n. 9, presso lo studio dell’avv. Stefania Laperchia
contro
il Comune di Maddaloni, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto, formatosi sull’atto di diffida notificato in data 28 giungo 2006, teso alla conclusione del procedimento avviato dai ricorrenti per la concessione di un lotto di suolo cimiteriale per la costruzione di una cappella funeraria, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il consigliere, dott. Arcangelo Monaciliuni;
Udito, all’adunanza camerale del 29 novembre 2006, il procuratore attoreo, come da verbale di udienza;
Visto ed applicato l’art. 21 bis della l. 1034 del 1971;
Preso atto che a mezzo del gravame in esame i coniugi Cioffi Salvatore e Coppola Tommasina assumono in punto di fatto di:
– essersi visti assegnare, all’esito di pregresse vicende, un lotto cimiteriale con determina n. 976 del 7 novembre 2005;
– aver corrisposto al Comune la somma dovuta in connessione, pari ad Euro 9.863,00;
– essersi visti destinatari di un successivo provvedimento di revoca di detta assegnazione, n. 1033 del 15 novembre 2005;
– aver adito il giudice amministrativo per ottenere l’annullamento di tale ultimo provvedimento;
– ottenuto l’invocato annullamento giurisdizionale con pronuncia di questa stessa Sezione, n. 1889 del 9 febbraio 2006, di aver richiesto al Comune, con successivo atto del 12 giugno 2006, di adottare i provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento amministrativo di cui alla determina del 7 novembre 2005, dotata di piena efficacia a seguito della sentenza n. 1889/06, divenuta cosa giudicata;
Preso ancora atto che, dopo aver esposto siffatto susseguirsi degli eventi, i ricorrenti si dolgono del silenzio serbato dal Comune sull’atto di invito sopra specificato sostenendone l’illegittimità per violazione dell’art. 2 della l. 241/1990 (non essendo stato adempiuto all’obbligo ivi fissato di concludere il procedimento), oltre che (per violazione) delle statuizioni della pronuncia giurisdizionale sopra indicata;
Atteso che il Comune di Maddaloni, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
Visto l’art. 2 della legge n. 241/1990 che impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento, iniziato d’ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato;
Dato atto che tale previsione -obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso- non è mutata per effetto delle recenti modifiche apportate all’art. 2 cit. dapprima dalla l. 11.2.2005, n. 15 e, di poi, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del d.l. 14.3.2005, n. 35;
Che, in presenza di mancato riscontro alla diffida, la doglianza di violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, quale proposta in via principale, deve, per un verso, essere ritenuta ammissibile e, per altro connesso verso, fondata;
Che la violazione di legge, quale riconosciuta in questa sede sussistente, è sufficiente ad imporre al Comune di far luogo ad una pronuncia espressa e motivata, beninteso quale che essa abbia a dover essere nell’ovvio rispetto delle statuizioni giudiziali cui parte ricorrente fa riferimento, che tuttavia, per scelta processuale attorea, non vengono in diretta evidenza in questa sede;
Ritenuto, quindi, di doversi accogliere la domanda attorea, nei limiti dell’impartizione dell’ordine giudiziale all’amministrazione intimata di dare riscontro alla ripetuta domanda di parte, entro sessanta giorni dalla comunicazione e/o previa notifica della presente pronuncia;
Che le spese della presente procedura possono, comunque, essere compensate per giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione settima, definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, visto ed applicato l’art. 21 bis l. 1034/1971, lo accoglie nei limiti della declaratoria dell’obbligo di provvedere nei sensi di cui in narrativa.
Ordina al Comune di Maddaloni, in persona del suo Sindaco p.t.., di curare che venga provveduto nei sensi di cui innanzi entro il termine di giorni 60 (sessanta).
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 29 novembre 2006.