TAR Veneto, Sez. III, 22 novembre 2006, n. 910

Norme correlate:
Art 21 Legge n. 1034/1971
Art 35 Regio Decreto n. 1054/1924

Testo completo:
TAR Veneto, Sez. III, 22 novembre 2006, n. 910
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Angelo De Zotti Presidente, Rita De Piero Consigliere, Riccardo Savoia Consigliere, relatore,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 22 novembre 2006.
Visto il ricorso n. 211806 proposto da AVANZI DEMI e VIGNON LOLA, rappresentate e difese dall’avv.to Tezza Maria Luisa con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Franco Zambelli in Venezia, Mestre Via Cavallotti, 22;
CONTRO
Il Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni e Giovanni Michelon con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
e nei confronti
dell’Azienda Gestione Edifici Comunali – Agec in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Brugnoli, Francesca Tagliaferro e Federica Battesini con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento prot. n. 8442 del 15.6.2006 (pubblicato all’albo pretorio dal 19.6.2006 al 18.7.2006) con il quale il Direttore Generale dell’Agec di Verona revocava: “le concessioni cimiteriali aventi ad oggetto n. 671 loculi siti nel cimitero Monumentale di Verona;”
della delibera del Consiglio di Amm.ne dell’Agec n. 35 del 21.3.2006 ad oggetto “procedimento di revoca delle concessioni perpetue con estumulazione delle salme tumulate da oltre 50 anni nel cimitero Monumentale di Verona. Approvazione delle procedure e delle forme di comunicazione”;
nonchè per invalidità derivata dell’art. 37 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Verona approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 10.11.2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;
Uditi (relatore il Consigliere Savoia), l’avv.to M. L. Tezza per i ricorrenti, Michelon per il Comune di Verona e Tagliaferro per l’Azienda Gestione Edifici Comunali di Verona;
considerato
che le resistenti hanno in causa dimostrato la sussistenza del III° requisito previsto dall’art. 92 del DPR 285/90, ancorché non espressamente recepito dall’art. 37 del Regolamento Comunale;
che in ogni caso il ricorso non appare assistito dal prescritto “fumus”;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, RESPINGE la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Venezia, li 22 novembre 2006.

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