TAR Lazio, Roma, Sez. II, 2 aprile 2010, n. 5618

Riferimenti:
T.A.R. Salerno, sez. II, 14/07/2008, n. 2133; C.d.S., sez. V, 08/03/2010, n. 1330; T.A.R. Catanzaro, sez. I, 04/02/2009, n. 100; Cons. Stato, sez. V, 17/11/2006, n. 6728; T.A.R. Veneteo, sez. III, 26/09/2006, n. 3074; Cass., 29/09/2000, n. 12957; T.A.R. Catania, sez. III, 29/01/2009, n. 243

Massima:
TAR Lazio, Roma, Sez. II, 2 aprile 2010, n. 5618
La concessione cimiteriale attribuisce al concessionario un diritto soggettivo perfetto, assimilabile ad un diritto di superficie, come tale opponibile erga omnes, il quale si affievolisce laddove l amministrazione concedente decida di agire con i propri poteri di autotutela: «2. La controversia portata al vaglio del Collegio involge questioni di diritto già ampiamente scrutinate dalla giurisprudenza. Lo ius supulchri, ovvero il diritto alla tumulazione nel proprio sepolcro, si distingue dal diritto reale avente ad oggetto il manufatto funerario o i materiali che lo compongono, e spetta al titolare della concessione amministrativa rilasciata su un area di proprietà pubblica. Tale concessione attribuisce al concessionario un diritto soggettivo perfetto, assimilabile ad un diritto di superficie, come tale opponibile erga omnes, il quale si affievolisce laddove l amministrazione concedente decida di agire con i propri poteri di autotutela (cfr. T.A.R. Salerno, sez. II, 14 luglio 2008, n. 2133). Ciò significa che nei rapporti interprivati la protezione accordata al diritto è piena, mentre nei rapporti con l amministrazione concedente, a fronte dei poteri pubblicistici spettanti a quest ultima, il concessionario è titolare di un interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo (C.d.S., sez. V, 8 marzo 2010, n. 1330; T.A.R. Catanzaro, sez. I, 4 febbraio 2009, n. 100).Al fine del riconoscimento del predetto diritto, la giurisprudenza distingue tra ius sepulchri iure sanguinis e iure successionis, attribuendo il diritto, in assenza di una volontà contraria del fondatore del sepolcro, non agli eredi del fondatore, bensì a tutti coloro che sono legati al fondatore da un vincolo di discendenza (C.d.S., sez. V, 17 novembre 2006, n. 6728; T.A.R. Veneto, sez. III, 26 settembre 2006, n. 3074). Questi ultimi familiari, acquistano il diritto al sepolcro iure proprio, quale diritto imprescrittibile, irrinunciabile e intrasmissibile, sia per atto inter vivos, sia mortis causa (Cass. 29 settembre 2000, n. 12957; T.A.R. Catania, sez. III, 29 gennaio 2009, n. 243).»

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