Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Art 28 Legge n. 166/2002
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Massima:
TAR Toscana, Sez. III, 15 marzo 2010, n. 660
Il vincolo cimiteriale rileva come vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto le finalità perseguite dall art. 338 del R.D. n. 1265/1934 sono di superiore interesse pubblicistico e rivolte a garantire il decoro di un luogo di culto e ad assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri.
Testo completo:
TAR Toscana, Sez. III, 15 marzo 2010, n. 660
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2005, proposto da Migliorini Rosalba, rappresentata e difesa dall’avvocato Pier Matteo Lucibello, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Borgo Pinti n.80;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Andrea Sansoni, con domicilio eletto presso l Avvocatura Comunale in Firenze, Piazza della Signoria;
per l’annullamento
del provvedimento dirigenziale del Comune di Firenze n. 2004/DD/07489 del 12.8.2004, comunicato non prima del 2.3.2005, con il quale è stata respinta la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell’art.35 della legge 47/1985 in data 26.6.1986, per quanto concerne le opere abusive costituenti oggetto del modello ministeriale D1 realizzate in Firenze, Viuzzo del Pozzetto n.1.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato, in data 26/6/1986, domanda di condono edilizio avente ad oggetto opere realizzate nella porzione di un fabbricato rurale situato in Firenze, viuzzo del Pozzetto n. 1, costituite da frazionamento in due unità immobiliari (oggetto del modello D2), sopraelevazione di un piano, con la creazione di tre locali, bagno e terrazza coperta a loggia, costruzione di un locale al piano terreno, trasformazione di terrazza in locale abitativo, costruzione di una loggia e realizzazione di terrazza al primo piano (interventi oggetto del modello D1).
Con provvedimento del 12/8/2004 il Comune di Firenze ha respinto l istanza, limitatamente alle opere abusive indicate nell allegato D1, in quanto ricadenti nella fascia di rispetto di 200 metri dal cimitero del Pino.
Avverso tale atto la ricorrente è insorta deducendo:
1) violazione di legge per falsa ed errata applicazione e per difetto di motivazione;
2) ulteriore violazione di legge; eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di istruttoria;
3) violazione di legge e violazione del giusto procedimento;
4) ulteriore violazione di legge.
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.
All udienza del 28 gennaio 2010 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di prescindere dalla trattazione dell eccezione di tardività del ricorso, stante la manifesta infondatezza del medesimo.
Con la prima censura la deducente osserva che il vincolo cimiteriale non costituisce vincolo di inedificabilità assoluta; aggiunge che a seguito delle modifiche introdotte con l art.28, comma 1 lettera b, della legge n. 166/2002, il suddetto vincolo non preclude la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione di ampliamenti nella zona sottoposta a vincolo.
Il motivo non può essere condiviso.
L art.338 del R.D. n. 1265/1934, nel testo novellato dall art.28 della legge n.166/2002, ammette l ampliamento solo nella percentuale massima del dieci per cento.
Gli ampliamenti di maggiore portata sono incompatibili col vincolo cimiteriale, il quale rileva come vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto le finalità perseguite dall art.338 del R.D.n.1265/1934 sono di superiore interesse pubblicistico e rivolte a garantire il decoro di un luogo di culto e ad assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri (Tar Campania, Napoli, IV, 29/11/2007, n. 15615). Tale conclusione trova conferma nel primo comma del citato art.338, che prevede il divieto di costruire entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell impianto cimiteriale, e nell art. 33 della legge n.47/1985, che esclude la possibilità della sanatoria edilizia laddove il vincolo sia imposto prima dell esecuzione delle opere da parte del privato.
Risulta infatti che le opere in questione sono state ultimate nel 1983 (documento n.3 depositato in giudizio dal Comune resistente), mentre l ampliamento del cimitero del Pino è stato compiuto nel periodo 1979-1981, per cui non è invocabile nemmeno la deroga di cui all art.57, comma 4, del D.P.R. n. 285/1990, la quale non ha la funzione di ridurre la distanza minima indicata dal citato art.338, ma di consentire l ampliamento del cimitero con riferimento agli edifici preesistenti (Cons.Stato, V, 23/8/2000, n. 4574).
Con la seconda censura la ricorrente afferma che gli interventi realizzati non costituiscono nuova edificazione, ma ampliamento del preesistente edificio o modifiche che si risolvono nell introduzione di elementi accessori o pertinenziali, ammessi nella zona di vincolo cimiteriale e tali da ricondurre la fattispecie all art.32 della legge n.47/1985.
Il rilievo è infondato.
La descrizione delle opere di cui alla relazione tecnica relativa all istanza di condono edilizio indica vari interventi di trasformazione e incremento della superficie abitabile, costituiti dalla sopraelevazione di un piano, dalla creazione di locali abitativi, dalla costruzione di un locale ad uso rurale e dalla realizzazione di una loggia e di un terrazzo. Non si tratta né di meri ampliamenti rispettosi del limite del dieci per cento previsto dall art.338 del R.D. n.1265/1934, né della realizzazione di pertinenze o elementi accessori, ma della radicale trasformazione dell edificio preesistente, reso diverso dalla struttura originaria per volume, sagoma, superficie e connesso carico urbanistico; rileva quindi nell insieme un edificazione contraddistinta da ampliamento notevole di superficie, precluso dall art.338 del R.D.n.1265/1934 (Tar Campania, Napoli, IV, 29/11/2007, n. 15615).
Con il terzo motivo l istante lamenta la mancata acquisizione del parere dell Autorità preposta alla tutela del vincolo (ovvero dell Azienda sanitaria locale) e della commissione edilizia.
Il rilievo non può essere accolto.
Il caso in esame non rientra nell ambito di applicazione dell art.32 della legge n.47/1985, ma, trattandosi di intervento successivo alla costruzione del cimitero, nell ambito di applicazione dell art.33 della legge stessa, con la conseguenza che l esistenza del vincolo è di per sé preclusiva dell opera oggetto della domanda di condono.
Per la stessa ragione non occorre nemmeno il parere della commissione edilizia, trattandosi di vincolo di inedificabilità assoluta, rispetto ai cui effetti rileva un mero accertamento tecnico della distanza intercorrente tra il cimitero e il fabbricato risultante dagli interventi di trasformazione, e non una valutazione avente margini di discrezionalità (Tar Toscana, III, 12/2/2003, n. 277; idem, II, 6/2/2006, n. 260).
Con la quarta censura la ricorrente deduce che il vincolo derivante dal cimitero del Pino è stato imposto con deliberazione del consiglio comunale n. 223 del 29/3/1999, ovvero successivamente ai lavori in questione, con conseguente inapplicabilità dell art.33 della legge n.47/1985.
La doglianza non ha alcun pregio.
Il vincolo cimiteriale ostativo all accoglimento della domanda di condono è antecedente alla realizzazione delle opere oggetto della domanda stessa, come risulta nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 23/8/2000, n. 4574, riguardante la proprietà della ricorrente e il cimitero del Pino (il cui ampliamento risale al periodo 1979-1981).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre IVA e CPA, da porre a carico della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Firenze la somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2010