Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Riferimenti: Consiglio di Stato, V, 8 settembre 2008, n. 4256, Consiglio di Stato, V, 3 maggio 2007, n. 1933
Massima:
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 aprile 2010, n. 962
Il vincolo di inedificabilità assoluta, imposto dalla legge per le costruzioni vicine ai cimiteri, in ragione degli interessi avuti di mira dalla normativa, vale sia per i centri abitati che per i fabbricati sparsi.
Trattandosi di vincolo assoluto di inedificabilità non vi è la necessità di richiedere il parere all’autorità sanitaria preposta al vincolo, in quanto, come stabilito dall’art. 32, primo comma, della legge n. 47 del 1985, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso e quindi, il parere è necessario soltanto quando viene accolta la domanda di sanatoria e non quando viene negata.
Testo completo:
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 aprile 2010, n. 962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5030 del 1995, proposto da:
– Gentile Nicola, rappresentato e difeso dall Avv. Daniela Viva, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Borgogna n. 9;
contro
– il Comune di Cesate, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall Avv. Giustino Ciampoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Marina n. 6;
per l annullamento
– del provvedimento n. 13517 emesso il 19 agosto 1995 e notificato il successivo 22 agosto, con il quale il Sindaco di Cesate ha negato la concessione in sanatoria per condono su un fabbricato di proprietà del ricorrente e, contestualmente, ha ingiunto la demolizione dello stesso ai sensi dell art. 7 della legge n. 47 del 1985.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il referendario Antonio De Vita;
Uditi, all udienza pubblica del 9 febbraio 2010, l Avv. Francesca Guercio, su delega dell Avv. Daniela Viva, per il ricorrente, e l Avv. Alberto Cappellini, su delega dell Avv. Giustino Ciampoli, per il Comune di Cesate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 11 novembre 1995 e depositato il 4 dicembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 13517 emesso il 19 agosto 1995 e notificato il successivo 22 agosto, con il quale il Sindaco di Cesate ha negato la concessione in sanatoria per condono su un fabbricato di proprietà del ricorrente e, contestualmente, ha ingiunto la demolizione dello stesso ai sensi dell art. 7 della legge n. 47 del 1985.
Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di eccesso di potere per erronea conoscenza e valutazione dei presupposti di diritto e per erroneità della motivazione, violazione per erronea applicazione dell art. 32 della legge n. 47 del 1985.
Il presupposto su cui si fonderebbe il provvedimento impugnato sarebbe il vincolo di inedificabilità gravante sulle zone di rispetto cimiteriale, non considerandosi nella specie né il fatto che ci sarebbe stato un ampliamento di un manufatto preesistente né una semplice modifica di destinazione d uso. Tuttavia in presenza di un vincolo, il diniego di sanatoria avrebbe dovuto essere preceduto da un parere rilasciato dall Autorità preposta alla tutela del predetto vincolo e non emanato direttamente dal Sindaco, come nel caso di cui in oggetto. Poi l inedificabilità delle zone di rispetto cimiteriale non potrebbe essere ritenuta assoluta, visto che la stessa andrebbe riferita ai centri abitati e non anche ai fabbricati sparsi, tanto più se l espansione del cimitero è avvenuta dalla parte opposta a quella in cui è situato l immobile del ricorrente.
Inoltre viene dedotta l illegittimità derivata dell ingiunzione a demolire, erronea e falsa applicazione dell art. 7 della legge n. 47 del 1985, eccesso di potere per perplessità e indeterminatezza della procedura applicata.
L ingiunzione sarebbe illegittima anche per mancata indicazione delle opere abusive e dell entità dell ampliamento, oltre che per l incertezza circa la sua diretta applicabilità o la necessità di previa adozione di un ulteriore provvedimento, con cui dovrebbero essere indicate sia la concreta necessità di smantellare l opera che l eventuale acquisizione gratuita del sedime al patrimonio dell ente pubblico, in caso di inottemperanza dell ordine di demolizione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cesate, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2010, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Con la prima doglianza il ricorrente sostiene che il diniego di sanatoria sarebbe illegittimo, in primo luogo, per la circostanza che l intervento edilizio si riferisce solo ad una parte di un fabbricato già esistente e pertanto dovrebbe escluderlo dal novero degli interventi vietati. Inoltre la mancata acquisizione del parere dell autorità preposta alla tutela del vincolo vizierebbe il procedimento, soprattutto in considerazione del fatto che il vincolo non potrebbe ritenersi assoluto, specie in relazione ai fabbricati sparsi che avrebbero un regime differente rispetto ai centri abitati.
2.1. La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Secondo l art. 338, primo comma, del R.D. n. 1265 del 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie), applicabile alla presente fattispecie nella versione vigente ratione temporis (ossia prima della modifica del 2002), con riferimento alle costruzioni vicine ai cimiteri, é vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri .
Tale norma pone un vincolo di inedificabilità assoluta, finalizzato alla tutela di molteplici interessi pubblici, tra cui quelli correlati ad esigenze di natura igienico sanitaria ed alla salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati a cimitero, rispetto ai quali sono di per sé incompatibili tutte le tipologie di insediamenti abitativi (Consiglio di Stato, V, 8 settembre 2008, n. 4256).
Il vincolo di inedificabilità assoluta, in ragione degli interessi avuti di mira dalla normativa, vale sia per i centri abitati che per i fabbricati sparsi (Consiglio di Stato, V, 3 maggio 2007, n. 1933).
Nel caso di specie vi è stato anche un cambio di destinazione d uso, trasformando il fabbricato da deposito di attrezzi agricoli a civile abitazione come emerge dalla stessa richiesta di sanatoria presentata dal ricorrente al Comune (doc. 5 all. documentazione del Comune) in diretta violazione della predetta normativa.
2.2. Trattandosi di vincolo assoluto di inedificabilità non vi è la necessità di richiedere il parere all autorità sanitaria preposta al vincolo, in quanto, come stabilito dall art. 32, primo comma, della legge n. 47 del 1985, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso : il parere è necessario soltanto quando viene accolta la domanda di sanatoria e non quando viene negata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I quater, 20 gennaio 2005, n. 471).
3. Quanto alla censura riguardante l illegittimità dell ingiunzione a demolire, anche per perplessità in ordine al suo contenuto, la stessa va respinta con le precisazioni che seguono.
3.1. L atto impugnato, oltre a respingere la richiesta di sanatoria, ingiunge la demolizione dell opera abusiva ben individuata entro il termine ivi indicato (novanta giorni). Ciò tuttavia non significa che, in assenza di esecuzione di parte della intimata ingiunzione, si possa procedere automaticamente all acquisizione gratuita del bene e del relativo sedime al patrimonio pubblico. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza, la legge n. 47 del 1985 ha (&) distinto, nell ambito dell articolo 7, i due atti, di ingiunzione e acquisitivo, basando il primo sul presupposto dell abuso, con il contenuto proprio della contestazione della trasgressione e dell ordine di demolizione, e, il secondo, sul presupposto della verifica di inottemperanza al primo, con l effetto proprio dell acquisizione. Requisiti dell ingiunzione di demolizione sono perciò l esistenza della condizione che la rende vincolata, cioè l accertata esecuzione di opere abusive, e il conseguente ordine di demolizione, non anche la specificazione puntuale della portata delle successive sanzioni, richiamate nell atto quanto alla tipologia preordinata dalla legge, ma recate con successivo, eventuale provvedimento (Consiglio di Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4659; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 13 gennaio 2010, n. 28).
Di conseguenza, il richiamo all art. 7 citato deve intendersi nel senso che, soltanto nel caso di accertata inottemperanza all ordine di demolizione, l Amministrazione potrà emanare un successivo e distino provvedimento con cui disporrà, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, l acquisizione gratuita del bene e del relativo sedime al patrimonio pubblico.
Nel caso di specie, il richiamo alla norma sopra citata sembra essere stato effettuato nel senso in precedenza specificato, cui è stato aggiunto, per finalità di semplice conoscenza, l avvertimento in ordine al soggetto su cui graveranno le spese della procedura.
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese possono essere compensate, anche in relazione alla risalenza della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 febbraio 2010 con l intervento dei Signori:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2010