Norme correlate: Regione Lombardia, L. R. 18/11/2003, n. 22
Massima
In assenza dell’espressa disciplina regionale per la gestione delle sale del commiato la cui emanazione era prevista dall’art. 10, n. 1, lett. b) della l.r. (Lombardia) n. 22/2003, trova applicazione il principio di sussidiarietà, che, nella specie, attribuisce al Comune la facoltà di regolamentare lo svolgimento dei pubblici servizi anche per ciò che attiene agli orari di apertura contenuta nell’art. 50 del D.Lgs. n. 205/2000.
Il Comune può legittimamente determinare gli orari di apertura delle sale del commiato presenti sul proprio territorio in quanto tale disciplina rientra nell’ambito del potere autorizzatorio e di vigilanza sui pubblici servizi, ex art. 42 del regolamento regionale Lombardia n. 6/2004 e art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000. In assenza di espressa disciplina regionale, si applica il principio di sussidiarietà che legittima l’ente locale a regolare il servizio anche in relazione agli orari di esercizio. Le sale del commiato, non qualificabili come esercizi commerciali, non sono soggette alla normativa regionale sul commercio né ai limiti orari previsti per attività di vendita o funebri in senso stretto.
Testo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 3397 del 2010, proposto dal Comune di Castiglione delle Stiviere, in persona del Sindaco rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Melzani e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;
contro
Onoranze Funebri < omissis > di S, Andrea & C. Snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianpiero Mascagni e Maurizio Bonotto, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Sistina, n. 121;
nei confronti
Ditta < omissis > Parrucchiera in persona del legale rappresentante non costituita;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Lombardia – Sezione Staccata di Brescia: Sezione II n. 01005/2010, concernente limitazioni all’orario di apertura delle “sale del commiato”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Onoranze Funebri < omissis > di S. Andrea & C. S.n.c.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 il Cons. Cesare Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Petretti e Bonotto;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Premesso in fatto
che con la decisione in epigrafe è stata annullata l’ordinanza sindacale n. 4 del 30 novembre 2009 recante regolamento del calendario di apertura per l’anno 2010 per le attività di vendita al dettaglio-commercio su aree pubbliche somministrazione nei pubblici esercizi – phone center – sale del commiato – acconciature ed estetiche, nella parte in cui ha limitato l’apertura della “sala del commiato”gestita dalla ricorrente all’intervallo compreso tra le ore 9 e le ore 12 e tra le ore 14,30 e le ore 21;
che l’accoglimento del ricorso è basato sulla violazione della l.r. n. 22/2003 e del regolamento n. 6/2008 che, pur riconoscendo al Comune il potere di fissare l’orario di trasporto dei cadaveri e gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l’attività funebre nonché di autorizzare l’esercizio dell’attività relativa alle “sale di commiato”, e quello di vigilanza relativa alla medesime, nulla dispone in ordine agli orari di apertura delle stesse;
che, sempre ad avviso della decisione, la gestione della sala del commiato esula dalla definizione di attività funebre contenuta nell’art. 20 del regolamento regionale n. 6/4 e deve essere assimilata ad un pubblico servizio, al pari di quella del trasporto pubblico funebre, da regolamentare con un provvedimento ad hoc e con adeguata motivazione;
che il Comune di Castiglione delle Stiviere ha proposto appello avverso la sentenza, articolato su cinque motivi, al quale si oppone la ricorrente in primo grado con rituale costituzione;
che, attesa la completezza del contraddittorio, la presente causa può essere definita in sede cautelare ai sensi dell’art. 21, n. 10 e 26, n. 4 e 5, come rispettivamente modificati dagli art. 3 e 9 della l. n. 205/2000;
ritenuto in diritto
che il capo IV dell’ordinanza sindacale 30 novembre 2009 n. 4, nel determinare gli orari di apertura al pubblico di una serie di attività di interesse pubblico e privato costituisce esercizio del potere sindacale di coordinare e organizzare gli orari degli esercizi pubblici, espressamente previsto dall’art. 50, n. 7 D.lgs. n. 267/2000, sicché appare del tutto improprio l’accostamento del servizio relativo alla sala del commiato al servizio svolto da altri pubblici esercizi di carattere esclusivamente commerciale, non potendo l’inclusione in una regolamentazione unica assumere alcun significato di considerazione omogenea del servizio in discorso;
che devono ritenersi irrilevanti, per la disciplina del servizio di cui trattasi l’art. 5 bis della l.r. Lombardia n. 22/2000 e l’art. 38 del regolamento regionale n. 6/2004 perché relative l’una all’orario d’apertura degli esercizi commerciali e l’altro relativo agli orari minimi degli orari d’apertura delle sedi commerciali per l’attività funebre;
che la potestà del Comune di disciplinare gli orari di apertura della sala del commiato si radica nel più ampio potere autorizzatorio dell’ente locale sulla disciplina e sull’esercizio dei pubblici servizi, previsto dall’art. 42 del l.r. n. 6/2004, laddove prevede il rilascio ad opera del Comune dell’autorizzazione per la gestione delle sale del commiato in favore dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività funebre (co. 2) ed il controllo ad opera del Comune stesso del funzionamento dei servizi per il commiato presenti sul proprio territorio (co. 7);
che l’appello è da ritenere, pertanto, fondato in relazione ai primi due motivi, laddove contesta l’applicazione al servizio relativo alla sala del commiato delle discipline degli orari di apertura dei servizi commerciali per tredici ore giornaliere con libertà dell’esercente di fissare i periodi di apertura e l’assimilazione del servizio a quello di un’ordinaria vendita commerciale, in spregio alla peculiarità dei riti cui il servizio stesso è preordinato;
che, in assenza dell’espressa disciplina regionale per la gestione delle sale del commiato la cui emanazione era prevista dall’art. 10, n. 1, lett. b) della l.r. n. 22/2003, trovi applicazione il principio di sussidiarietà, che, nella specie, attribuisce al Comune la facoltà di regolamentare lo svolgimento dei pubblici servizi anche per ciò che attiene agli orari di apertura contenuta nell’art. 50 del D.Lgs. n. 205/2000;
che l’appello del Comune deve essere accolto per i suesposti motivi, assorbenti gli altri e che sono da disattendere i rilievi contenuti nell’atto di costituzione della società Onoranze Funebri Marchetti di Scalari Andrea & C. s.n.c. , ricorrente in primo grado con riferimento all’onere di motivazione del provvedimento, il cui carattere di generalità e astrattezza prescinde dalla sua durata temporale e dal suo riferimento ad un’unica struttura adibita a sala del commiato.
Che le spese del doppio grado di giudizio possono tuttavia essere compensate in relazione alla particolare natura dei provvedimenti impugnati che involgono questioni interpretative.
P.Q.M.
accoglie l’appello del Comune e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario.
Spese del doppio grado compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:
Calogero Piscitello, Presidente
Cesare Lamberti, Consigliere, Estensore
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione