Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 2051 Regio Decreto n. 262/1942
Massima:
Tribunale, Bari, Sez.III, 1° settembre 2010
L’attore agisce per tutelare il suo diritto al risarcimento del danno causato da omessa manutenzione da parte del Comune di un bene di proprietà dello stesso convenuto di cui, pertanto, ne ha la custodia, secondo i principi che regolano la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. Dalla c.t.u. espletata a mezzo del geom. Do.Lo. è emerso che la cappella dell’attore è una cappella gentilizia edificata con struttura in calcestruzzo composta di due superfici, cappella piano terra e cripta piano cantinato, tutta rifinita in marmo pregiato bianco di Carrara e Badiglio che risulta ingiallito nella misura del 50% per effetto dell’umidità esterna. Il ctu ha concluso che le cause delle infiltrazioni di umidità sono state provocate dal passaggio di acque meteoriche dal vaso attrezzato a verde che confina, con il bordo superiore con il solaio di copertura della cappella di parte attorea e, con parte del lato interrato, confina in aderenza con la muratura in calcestruzzo.Il ctu ha infatti verificato, dalla visione diretta dello stato dei luoghi, che lungo gli spigoli della fioriera vi sono vistose fessurazioni che in caso di pioggia consentono l’infiltrazione all’interno di acque meteoriche e che il vaso risulta privo di idonea coibentazione atta ad impedire il passaggio di acqua all’interno della cappella per effetto della capillarità. Con il supplemento di consulenza, inoltre, si è proceduto alle operazioni di messa a nudo della porzione della muratura della fioriera che ha evidenziato l’assenza di ogni mezzo idoneo a inibire la propagazione e il passaggio delle acque meteoriche nella cappella attorea.Le risultanze della c.t.u. non pongono quindi alcun dubbio in ordine alle cause dei fenomeni infiltrativi lamentati dall’attore. Né il convenuto ha prospettato o comunque dimostrato una diversa origine di tali fenomeni non addebitabigli.In ordine alla responsabilità esclusiva del Comune, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dall’Ar., deve evidenziarsi, come precisato nel supplemento di consulenza (vd. pag. 3) che con contratto di concessione cappella al rustico n. 33724 del 10 febbraio 1995 in data 14 marzo 1995 il Comune di Bari concedeva all’Ar. la cappella al rustico e che, con l’autorizzazione Edilizia al completamento del 9 aprile 1996 l’Ar. fu autorizzato a finire e rifinire interamente la struttura a lui concessa ma il contratto di concessione non prevedeva che le rifiniture esterne, ed in particolare il rivestimento interno della fioreria, dovesse essere a carico dell’Ar.Inoltre evidenzia correttamente il ctu come nella concessione nulla è detto in ordine all’obbligo dell’Ar. di verificare la porzione della fioriera esterna o di accertare l’idoneità tecnica di opere esterne “comunque dichiarate idonee il 2 dicembre 1988 nel rispetto dei parametri contrattuali”. Ne consegue inoltre che nessun addebito può essere mosso in capo al danneggiato sicché sulla scorta di tali risultanze istruttorie deve quindi affermarsi che sussiste, nel caso di specie, la responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 2051 c.c. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a. ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (Cass. 15383/2006).