Voltura a seguito testamento

Domanda

Il signor X chiede, all'organo amministrativo di un cimitero consortile, la voltura in suo favore della concessione di una cappella intestata allo zio (celibe).
Ciò in seguito a testamento olografo a firma del defunto zio, regolarmente registrato a mezzo di notaio.
Il testamento riporta: ""in previsione della mia morte e per il tempo in cui avrò cessato di vivere, dispongo quanto segue:
"a mio nipote" (richiedente la voltura) lascio la piena proprietà della cappella sita nel cimitero di ... con diritto di sepoltura della famiglia del mio defunto fratello ... e delle mie sorelle ... ed è mio desiderio che non vengano sepolti estranei."

È possibile accogliere le citate richieste?
Si precisa che il proprio regolamento cimiteriale non prevede alcuna norma che consente l'esame delle pratiche de quo.

Risposta

In relazione a quanto disposto dall'art. 93, comma 1 D.P.R. 285/90, si rappresenta, preliminarmente, una riserva.
Essa riguarda la posizione di chi, in una condizione soggettiva, si trovi ad avere i requisiti di cui sopra.
La stessa norma, contemporaneamente, esclude che se ne possano avvalere persone che non si trovino in tale condizione soggettiva.
Dalle indicazioni fornite sembrerebbe che la concessione dell'area su cui è stato eretto il sepolcro sia nella titolarità del defunto testatore
Con la conseguenza che il diritto di sepoltura può essere riconosciuto alle persone che appartengano alla famiglia di questi.
Spetta al Regolamento comunale di polizia mortuaria individuare le persone (o le categorie) da considerare quali appartenenti alla famiglia del defunto concessionario.
Si potrebbe, con approccio molto estensivo, considerare il testamento olografo pubblicato, come idoneo a configurare l'individuazione delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario.
Il testamento prevede la sepoltura di parenti in linea collaterale di 2° grado (anche se non definisce l'ambito di appartenenza alle famiglie, rinviando con ciò nuovamente al Regolamento comunale).
Tale aspetto è indipendente dalla componente patrimoniale del manufatto sepolcrale; proprietà che, a certe condizioni, può anche essere oggetto di atti di disposizione.
Fino al 9 febbraio 1976 (il 10 febbraio 1976 entra in vigore il D.P.R. 803/1975) si poteva discutere se i sepolcri potessero, o meno, essere oggetto di disposizioni per atti tra vivi o per causa di morte, sulla base dell'art. 71, commi 2 e ss. R.D. 1880/1942.
Esso prevedeva, a certe condizioni, simili ipotesi, pur essendo tale disposto in contrasto con l’art. 824, comma 2 c.c..
Ponendo, tra l'altro, la questione se il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 fosse norma di rango primario o secondario, a partire dal 10 febbraio 1976.
Risulta poi fuori di dubbio come il diritto di sepolcro non sia suscettibile di atti di disposizione tra vivi o per causa di morte.
Infatti, tale diritto, per sua natura a carattere personale, discende dall'appartenenza alla famiglia del concessionario (o dell'appartenenza all'ente, per queste concessioni), che prescinde dalla proprietà, materiale, del manufatto sepolcrale.
Se il Regolamento comunale di polizia mortuaria non individua le persone appartenenti alla famiglia del concessionario, possano quindi essere assunte le indicazioni presenti nel testamento olografo, pubblicato.
Esse diventano pertanto utili per una definizione delle persone che abbiano titolo ad esservi sepolte.
A ciò va aggiunto che l'erede nominato verrà a trovarsi nella posizione di essere titolare, in via esclusiva, delle obbligazioni originanti dalla titolarità del sepolcro.
Ovviamente a condizione che il Regolamento comunale non preveda altre modalità di subentro, in seguito al decesso del concessionario.
In tal caso, dovrebbe ritenersi priva di effetti la clausola testamentaria sull'esclusività della titolarità in capo ad un unico soggetto.
Si dovrà, probabilmente, considerare che essa debba essere riconosciuta, in modo indiviso, a tutti gli eredi del defunto (salva l'ipotesi che vi sia assenza di legittimari).