Affido ceneri a seguito suicidio

Domanda

Il responsabile dei servizi cimiteriali di un Comune in Campania, vorrebbe richiedere alcune informazioni sull'affido ceneri.
L'ente locale ha ricevuto una istanza di affido ceneri a firma del genitore (madre) di un ragazzo deceduto a seguito di suicidio.
La volontà del ragazzo a non essere tumulato/inumato si evince da lettera indirizzata alla madre, nella quale la invita a non metterlo "sotto terra".
Una sentenza del Consiglio di Stato ritiene possibile l'affidamento a familiare dell'urna contenenti le ceneri.
Il Comune è privo di regolamento comunale di polizia mortuaria e di legge regionale.
Può autorizzare l'affido de quo, previa adozione di una delibera di giunta che ne definisca le procedure?
In caso affermativo si chiede:
1) chi è l'organo deputato ad emettere l'autorizzazione (ufficiale di stato civile o responsabile dei servizi cimiteriali)?;
2) è sufficiente la semplice lettera del de cuius nella quale esprime il desiderio di non essere posto "sotto terra"?;
3) è obbligatorio imporr< /br>e all'affidatario il deposito dell'urna in un colombario?

Risposta

Si risponde di seguito ai quesiti posti.
Se non contrario alla volontà del de cuius è possibile cremare un cadavere anche su semplice richiesta dei parenti più stretti in ordine.
Insieme i genitori, concordi e, se mancano i genitori, altri parenti più vicini in grado.
Nel caso di suicidio occorre il nulla osta della Magistratura.
A nulla interessa la dichiarazione del de cuius (non voleva andare sotto terra), tranne che conferma che non era contrario alla cremazione.
È possibile l'affidamento dell'urna cineraria (in base all'articolo 2 comma 1 del regolamento regione Campania 20/10/2006 a persona o a Ente individuato dal defunto nei modi previsti dalla legge 130/01 art. 3 comma 1 lettera b) numeri 1 e 2.
Cioè disposizione testamentaria del de cuius o iscrizione ad una associazione cremazionista con l'espressa volontà di affidamento dell'urna alla stessa associazione o a persona indicata in dichiarazione autografa consegnata al momento dell'associazione e non contraddetta successivamente dall'interessato e sempre che risulti associato all'atto della morte.
L'autorizzazione alla cremazione è compito del dipendente che nell'organizzazione del Comune ha questo incarico (può essere la stessa persona incaricata dello stato civile, ma non è un compito di stato civile, fintanto che una norma statale o regionale abbia attuato la L. 130/01).
L'affido dell'urna cineraria è compito dello stesso dipendente di cui sopra.
Pertanto può anche essere il responsabile del cimitero, sempre che nella organizzazione comunale sia prevista questa possibilità.
Come già detto, ai fini dell'affido, a nulla vale la lettera del de cuius, per come mi è stata illustrata.
Occorreva invece una lettera nella quale fosse espressamente prevista la volontà di affido dell'urna contenente le sue ceneri a madre o padre o a chi voleva.
È d’obbligo la conservazione dell'urna in un vano avente caratteristiche stabili e che non permetta l'asportazione immediata.
Quindi va bene un colombaro o una teca fissata (non l'urna sul caminetto o sul tavolo).
Così dice l'art. 343 del T.U. leggi sanitarie.
Si aggiunge che stanno emergendo diverse difficoltà "sociali" sull'affido di ceneri.
Ad esempio chi vende la casa con le ceneri dentro, chi va ad abitare via, chi non permette la visita di altri familiari all'urna, chi si ritrova con l'urna rubata, beghe tra parenti, ecc.).