Tumulazione parti anatomiche

Domanda

Il regolamento di Polizia Mortuaria del Comune non disciplina l'argomento trattato all'art. 3, co. 4 del DPR 15/7/03 n. 254.
Si pongono quindi i seguenti quesiti:
- Se l'amputato richiede per la parte anatomica riconoscibile la tumulazione in un loculo già acquistato, è obbligatorio autorizzarla?
- Con loculi di dimensioni ridotte, se si tumulano parti anatomiche e poi l'amputato, cosa fare delle parti anatomiche precedentemente tumulate?
- Se la persona non ne dispone, è possibile concedere un loculo per la parte anatomica, o utilizzare altro manufatto per tumulare i resti mortali o l'urna cineraria?

Risposta

Si è del seguente parere:
1) Se l'amputato chiede la tumulazione dell'arto nel loculo, questi ne ha diritto, fino alla capienza del loculo stesso.
2) L'autorizzazione alla tumulazione presuppone la verifica e il pagamento del diritto alla sepoltura, nonché il versamento di una somma per procedere alla tumulazione.
3) Se il loculo può contenere solo un feretro, la scelta è a carico dell'amputato/avente diritto, posto a conoscenza delle possibilità.
Se la dimensione è maggiore, il problema non si pone, in quanto arto e feretro stanno nello stesso loculo. a) decidere la tumulazione dell'arto nel loculo vuoto.
Al suo decesso si effettua traslazione dell'arto e, decorsi 20 anni, esso si equipara a resto mortale, soggetto alle norme relative.
Se il decesso avviene prima dei 20 anni, occorre tumulare l'arto amputato in ossarietto o altro loculo;
b) decidere la tumulazione in un ossarietto con dimensioni atte a contenere l'arto.
Nel loculo si tumula il feretro e, se il decesso avviene oltre i 20 anni, si può tentare la riduzione in resti dell'arto con ricongiunzione nel loculo della cassetta resti ossei;
c) inizialmente decidere per la cremazione dell'arto.
Si colloca l'urna nel loculo e, al momento del decesso, si riunifica col defunto (stante la dimensione delle urne per ceneri).
4) Infine la "diversa modalità" è quella difforme da quanto prescelto in via ordinaria per gli arti amputati dalla struttura sanitaria.
Quindi, se la scelta ordinaria è la cremazione, l'amputato potrà chiedere l'inumazione o la tumulazione.
In ambedue i casi l'onere è a carico del richiedente (struttura sanitaria, se l'amputato non fa richiesta; l'amputato, se compie la richiesta).
5) Quindi risposta positiva al quesito di concedere un loculo o un manufatto per la sola conservazione dell'arto amputato.