Regolarizzazione tardiva di contratto di concessione

Domanda

La concessione di un loculo presuppone la redazione di un contratto le cui parti contraenti sono il Comune e l'intestatario della concessione stessa.
A questi compete la corresponsione di un importo pari alla tariffa vigente del loculo, oltre alle spese contrattuali ex D.Lgs. 604/1962 e n. 3 marche da bollo dell'importo di euro 10,33.
Una da apporre sulla domanda di concessione e le rimanenti due da apporre ciascuna sulla duplice copia del contratto.
Ora l'ufficio scrivente ha rilevato alcune pratiche di concessione loculi rimaste inevase, alcune delle quali risalenti a più di dieci anni fa.
A volte si tratta di pratiche ove manca solo l'atto di concessione (o contratto) e la corresponsione delle spese di contratto, unitamente ai valori bollati.
Tuttavia vi sono casi in cui il loculo mai fu pagato.
Si chiede pertanto se si possano regolarizzare tali pratiche inevase, richiedendo la corresponsione di quanto dovuto al Comune, senza calcolo di interessi. Si domanda, inoltre, se vi sia prescrizione.

Risposta

La presenza di un regolare atto di concessione, nell’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è condizione per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati.
Ciò, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).
Ricordiamo anche la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003. Essa ribadisce che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella successiva, espressamente, prevista nell’atto di concessione.
Tuttavia, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, potrebbe sussistere la possibilità che la decorrenza decorra dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura).
O, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita, perché si faccia luogo alla concessione.
A volte, la mancata stipula dell’atto di concessione non è imputabile alla parte interessata (concessionario), quanto piuttosto a fattori esterni, talvolta anche riferibili all’attività degli uffici comunali. Perciò si ritiene che, se esistono i presupposti regolamentari di cui sopra, si possa procedere alla stipula, seppure tardiva, dell’atto di concessione.
Salva, se occorrente, l'integrazione dell’imposta di bollo, cui l’atto di concessione è oggetto fin dall’origine, nella misura attualmente vigente.
Nelle eventualità in cui la tariffa stabilita per la concessione non sia versata, con conseguente mancato perfezionamento dell’atto di concessione, si deve considerare come la concessione sia insussistente.
In tali evenienze, si sarebbe in presenza di un uso indebito del loculo, il ché comporta l’esigenza che il comune provveda a richiedere la corresponsione delle somme per l’utilizzo di fatto avvenuto, sulla base di tariffe vigenti. In difetto, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). La regolarizzazione può comunque avvenire previo versamento delle somme previste dalla tariffa attualmente in vigore e con decorrenza dalla data della stipula dell’atto di concessione.