Estensione del diritto di tumulazione

Domanda

Ai servizi cimiteriali si richiede l'estensione del diritto di tumulazione in tomba a concessione novantanovennale dei generi del titolare della tomba.
Si chiede se la richiesta fatta dai figli del titolare, deceduto, possa essere accolta.
In caso positivo si chiede se bastino le autorizzazioni di tutti i figli a tale estensione in forma di scrittura privata non autenticata.
E se queste bastino per il rilascio da parte del sindaco di autorizzazione alla tumulazione salma o se si debba provvedere all'estensione del contratto di concessione originario.

Risposta

IIl diritto di sepoltura nei sepolcri privati è riservato al concessionario ed ai componenti della di lui famiglia.
La definizione dell’ambito della famiglia del concessionario va definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, che dovrebbe altresì regolare il c.d. subentro nella concessione in caso di decesso del concessionario (fondatore del sepolcro). La fonte Regolamentare locale potrebbe prevedere che al concessionario debba farsi riferimento anche post mortem, quando i suoi discendenti assumano, a loro volta, la posizione di concessionari.
Ipotesi che modifica, od amplia, la definizione di famiglia del concessionario.
In altre parole, sia la definizione di famiglia del concessionario, sia gli effetti in conseguenza del decesso del fondatore del sepolcro, sono rimessi alla fonte regolamentare locale.
Per come evidenziato, sembra che il Regolamento comunale di polizia mortuaria non preveda, o forse escluda, il subentro di discendenti nella posizione di concessionari.
E anche che la famiglia, come definita in tale fonte, esclude gli affini di 1° grado.
Se così fosse, si dovrebbe escludere l'accoglibilità della richiesta di estensione del diritto ad essere sepolti o, comunque, di una modifica dell’ambito familiare a cui è riservata la sepoltura.
Astrattamente, una modifica dell’atto concessorio non potrebbe essere ammissibile neppure se il concessionario fosse vivente.
Se non ricorrendo ad una novazione, cioè estinguendo il rapporto giuridico sorto in origine e sostituendolo con altro nuovo, previo versamento delle tariffe vigenti.
Si rinvia al Regolamento comunale anche per le forme, incluse quelle relative alle “autorizzazioni” dei membri della famiglia.
Trovano applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa.
Ad esempio, ricorrendo ad un’istanza sottoscritta da tutti gli interessati con l’osservanza dell’art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il Regolamento comunale non regolasse le fattispecie di cui sopra, va esclusa ogni possibilità di modifica del rapporto giuridico di concessione posto in essere.
Anche se gli attuali titolari potrebbero unilateralmente rinunciarvi (magari, per richiedere una nuova concessione, con differenti riferimenti alla famiglia del concessionario).
In conclusione, si suggerisce di effettuare verifica sulla nozione di famiglia del concessionario individuata dal Regolamento di codesto comune.