Domanda
Al Comune viene chiesto, da un'impresa funebre, il rilascio di autorizzazione per il trasporto salma in camera ardente di proprietà dell'impresa richiedente.
Essa è appositamente attrezzata per chi professa la fede islamica ed è ubicata in altro Comune.
Qui dovrebbe avvenire la sosta per più giorni del feretro, in attesa del trasferimento all'estero (Casablanca) per via aerea, munita di passaporto mortuario.
Il luogo di destinazione non rientra nelle fattispecie citate dagli artt.19 e 24 del DPR n. 285/90 (trasporto nel Comune in luogo diverso dal cimitero, trasporto nel cimitero, trasporto al deposito di osservazione, trasporto all'obitorio).
Quindi l’ufficio comunale preposto ritiene che non sia possibile autorizzare tale trasporto.
Ci chiede quindi se, per analogia, ex art. 24, co. 3 DPR 285/90, potrebbe essere il Prefetto a dare comunicazione al Comune di sosta in sede di rilascio del passaporto mortuario.
Risposta
1. Trattandosi il luogo di destinazione Casablanca (Marocco), è applicabile l'articolo 29 del DPR 285/90.In base a tale articolo occorre rivolgere istanza per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune in cui si trova la salma.
Attualmente la competenza citata è regionale (DPCM 26/5/2000).
Quindi l'istanza va rivolta all'Autorità individuata dalla Regione per il rilascio di detta autorizzazione (vds. circolari SEFIT pn. 4405 del 2/2/2001 e 4427 del 28/2/2001).
In realtà si continua a far riferimento alla Prefettura in diverse parti d'Italia.
Sia perché le regioni a statuto speciale non hanno ancora recepito il citato DPCM 26/5/2000, sia per i ritardi di trasferimenti di competenze in altre regioni a statuto ordinario.
Il Comune dove "trovasi la salma", per l'identificazione dell'Autorità individuata dalla Regione, in caso di partenza per l'estero, è il Comune di decesso.
E ciò anche se il materiale confezionamento finale del feretro, le verifiche e attestazioni prescritte dalla legge vengono svolte in altro comune.
Nel caso in esame le norme sono specificate dall'art. 29/1 del DPR 285/90, integrato dal paragrafo 8.2 della circolare Min. Sanità 24/6/1993.
2. Le circostanze limitative del trasporto previsto a carico dal comune al co. 1 art, 19 DPR 285/90 sono di tipo economico e, tra l'altro, modificate dal co. 7-bis art. 1 L. 26/01.
In altri termini, con trasporto a carico dei richiedenti, è possibile il trasferimento del feretro in qualunque luogo, purché identificato e autorizzato.
3. I luoghi ove è possibile il trasporto definitivo di un feretro sono stabiliti dal TU delle leggi sanitarie e dal DPR 285/90:
a) il cimitero, per il seppellimento;
b) il crematorio, per la cremazione;
c)l'estero, in caso di trasporto internazionale.
Il DPR 285/90 prevede che un cadavere possa essere trasportato prima che sia trascorso il periodo di osservazione.
Ciò con le cautele stabilite dall'articolo 17 e ad esclusione dei morti di malattie infettive, previa autorizzazione del comune di decesso.
Tranne nei casi di morte sulla pubblica via e di feti, di cui al paragrafo 5.2 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.
Il periodo di osservazione deve essere svolto nei luoghi individuati dal DPR 285/90 nei casi obbligatoriamente in esso stabiliti:
a) dall'articolo 12;
b) dall'articolo 13;
c) per i morti in strutture sanitarie, nel servizio mortuario ex DPR 14 gennaio 1997 (camera mortuaria ospedaliera ove è avvenuto il decesso);
d) il periodo di osservazione è possibile effettuarlo nel luogo di decesso, quando coincida con l'abitazione, intesa come luogo dove si trovava il defunto al momento della morte.
Nel periodo di osservazione occorre che sia garantita la sorveglianza, al fine della manifestazione di eventuali segni di vita.
Ogni altro luogo ove svolgere l'osservazione del cadavere deve essere autorizzato dal Comune.
È questo il caso del tributo di speciali onoranze (civili, religiose), presso luoghi pubblici o privati (chiese, luoghi di culto, sedi di partiti, sindacati, associazioni, ecc.).
L'autorizzazione al trasporto rende necessaria una duplice valutazione di natura sanitaria (AUSL):
a) l'idoneità del luogo ai fini igienico sanitari e per la garanzia della sorveglianza fino alla certificazione dell'avvenuta morte ad opera del medico necroscopo;
5. L'autorizzazione al trasporto è data dal Comune del luogo di decesso, che individua la destinazione del feretro, confezionato "a cassa aperta", come previsto dall'art. 17 DPR 285/90.
Decorso il periodo di osservazione il cadavere - contenuto in un feretro, confezionato come stabilito dalla normativa - può essere trasferito da un Comune ad un altro.
Qui si renderanno speciali onoranze, anche con sosta in un Comune intermedio (art. 24/3).
La competenza a detta autorizzazione anche in questa eventualità è del Comune di decesso.
Il caso della camera ardente (o funeral home) non è oggi disciplinata dal DPR 285/90.
Tuttavia, ad essa può estendersi quanto sopra descritto nel caso del luogo ove svolgere particolari onoranze.
Con l'unica facilitazione data dal fatto che l'accertamento dell'idoneità del luogo avviene una tantum (all'agibilità della struttura), con periodiche verifiche (ad es. annue).
L’eventualità del trasferimento in camera ardente è possibile solo se consentita in sede locale con regolamento di polizia mortuaria comunale.
O, in alternativa, con ordinanza del sindaco, in attuazione dell'articolo 22 del DPR 285/90.
Con detta ordinanza il Sindaco disciplina orari per il trasporto, modalità, percorsi consentiti, luogo e modalità di sosta dei cadaveri in transito.
Se invece il feretro perviene alla camera ardente già confezionato, non può essere manomesso (per l'esposizione a vista del cadavere) se non dalle stesse autorità. Ciò con le stesse verifiche, adottate al momento della chiusura, che si rendono necessarie in funzione della destinazione.
6. Ciò premesso, nel caso specifico, si è del parere che:
a) è consentito autorizzare il trasporto funebre, da parte del Comune di decesso, in camera ardente situata in altro Comune.
Questo purché il primo Comune accerti preventivamente che il luogo in questione sia autorizzato e segua le norme del regolamento di polizia mortuaria comunale o dell'ordinanza del Sindaco del luogo ove si trova la camera ardente;
b) l'Autorità stabilita dalla Regione autorizzerà il trasporto per l'estero, ai sensi dell'art. 29 del DPR 285/90;
c) in caso di malattia infettiva il trasporto non può che farsi a cassa chiusa (duplice, di legno e di zinco) che non può, successivamente, essere aperta;
d) se il trasporto avviene prima del periodo di osservazione, esso deve seguire le cautele ex art. 17 DPR 285/90; e) se il trasporto avviene dopo il periodo di osservazione deve essere svolto a cassa chiusa.
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