Domanda
Un Comune chiede se sia possibile procedere alla cremazione di resti provenienti da estumulazione straordinaria (dopo 20 anni).
Ciò senza procedere all'inumazione per almeno 5 anni (art. 86, commi 2 e 3 circ. Ministero della Sanità n.10 del 31/7/1998).
Il Comune ha sempre seguito questa interpretazione, ma altri provvedono - invece - direttamente alla cremazione, senza procedere all'inumazione dei resti.
Risposta
La cremazione di resti mortali provenienti da estumulazione, non è ancora consentita.Risultano infatti vigenti i co. 2 e 3 art. 86 DPR 285/90, confermati dai trattamenti consentiti dal par. 3 circolare Ministero della Sanità 31/7/1998, n.10.
Ciò non toglie che, per dare esecuzione al volere del de cuius, si proceda all'estumulazione del feretro per avviarlo a cremazione.
Ad esempio, per ritrovamento postumo di testamento o per dar corso alla volontà dell'interessato.
In tal caso si necessita la verifica delle condizioni stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/90.
È prevedibile che questa norma del DPR 285/90, non ritenendola di principio, possa essere modificata con normativa regionale (legge di dettaglio e/o regolamento attuativo).
- del: 2002 su: Cremazione per: Italia Tag: CMestumulazione | CMinumazione | Cremazione | Quesiti | resti mortali in: ISF2002/1-r Norma: DPR 285/1990, capi 16 e 17
 
 
 
