Svuotamento loculi da cappella di Confraternita

Domanda

Il Comune domanda come comportarsi se una Confraternita richiede lo svuotamento di loculi, per cui vanta un uso perpetuo, per potervi collocare nuove salme.

Risposta

Per una cella assegnata a confraternita ci si comporta esattamente come per una tomba familiare:
a) Collocazione del feretro solo per gli aventi diritto, in quanto associati alla confraternita al momento della morte (art. 93/1 DPR 285/90).
b) Mantenimento del feretro nel tumulo per il periodo di assegnazione.
Esistono possibilità di durata limitata, nello statuto della confraternita o nell’atto di cessione del diritto tra confraternita e cessionario.
c) Se non espressamente previsto nell’atto di cessione in uso per l’intera durata è possibile la riduzione in resti ossei ex art. 86 del DPR 285/90.
Ciò decorso il periodo ordinariamente stabilito nello statuto della confraternita (o nel contratto di cessione in uso).
d) Qualora sia possibile la raccolta dei resti ossei la cassettina resta nello stesso loculo o meglio in altro ridotto di dimensioni, presente nella cella.
O, se così riportato nello statuto (salve le condizioni di miglior favore previste nel contratto di cessione in uso) nell’ossario della cella.
e) Se la salma è inconsunta si applica il paragrafo 3. della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998.
Generalmente l’inconsunto resta nello stesso loculo per un certo periodo di tempo, favorendo la ripresa dei processi di scheletrizzazione.
Se statuto della confraternita e contratto tacciono su tale eventualità, l’onere è a carico della confraternita.
f) La capienza di una cella di confraternita è in funzione della possibilità di ridurre in resti ossei le salme tumulate, garantendo una rotazione degli spazi esistenti.
g) Per la riduzione dei resti ossei, dopo un certo tempo come da statuto (o contratto di cessione in uso) basta la richiesta al Comune del legale rappresentante della confraternita.
Le operazioni sono a titolo oneroso e devono essere registrate dal responsabile del servizio di custodia del cimitero ai sensi dell’articolo 52 del DPR 285/90.
Se non previsto esplicitamente il tempo di riduzione in resti ossei, può effettuare la domanda familiare avente titolo o, in caso di famiglia estinta, il legale rappresentante della confraternita.
È consentita in ogni tempo la traslazione del feretro, osservate le condizioni di cui all’art. 88 DPR 285/90, in altra sepoltura.