Domanda
Il Comune chiede se sussistano modi per ridurre l’onere fiscale derivante dalle esternalizzazioni.
In altri termini, servizi prestati direttamente dal Comune in campo cimiteriale sono fuori campo d’imposta o esenti dall’IVA.
Se il Comune si avvale di un’impresa esterna paga l’IVA.
Quali vantaggi fiscali vi sono, allora, se si esternalizza?
Risposta
L’analisi condotta dal Comune è corretta, ma sussiste anche possibilità di recuperare parte dell’IVA pagata.Sull’argomento esiste un interessante approfondimento svolto dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia.
Con l’art. 6, co. 3, L. n. 488/1999 (Finanziaria 2000) il Ministero dell’Interno ha istituito fondo da ripartire ai comuni (nonché a province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unione di comuni).
Esso si configura come contributo statale per l’IVA versata da questi allo Stato in base ai contratti stipulati con soggetti esterni all’ente medesimo per l’affidamento della gestione di “servizi non commerciali” (esternalizzazione o outsourcing).
Tali contratti hanno per oggetto servizi che, se prestati direttamente dall’ente locale, sarebbero considerati esenti da IVA o non rientranti nel campo di applicazione dell'imposta.
È il caso della gestione dei rifiuti (col “sistema a tassa”) o della gestione dei servizi cimiteriali.
Se effettuata direttamente dal comune ai cittadini, è fuori campo IVA, mentre ricade nel campo di applicazione dell'imposta nei rapporti tra comune e terzo affidatario.
La disciplina ed i criteri di ripartizione del fondo sono stati dettati con D.P.R. 8/1/2001 n. 33.
Per accedere al fondo gli enti interessati, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, devono inviare al Ministero dell’Interno, tramite le Prefetture, apposita certificazione.
Secondo lo schema allegato al DPR n. 33/2001, essa attesta la spesa relativa all’IVA sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei servizi.
Il contributo è erogato in misura direttamente proporzionale alla media annuale degli oneri relativi all’IVA sostenuti dagli enti locali nel quadriennio precedente all’anno di attribuzione.
Agli enti locali delle regioni a statuto speciale il contributo si corrisponde nel limiti dell’IVA percepita dallo Stato nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, detratta la quota spettante all’unione Europea.
Il fondo è alimentato dalle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di “servizi non commerciali” affidate dai predetti enti locali a soggetti esterni.
Ciò, detratte le quote dell’IVA spettanti all’Unione Europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente.
- del: 2002 su: Detraibilità spese funebri, fisco e tributi per: Italia Tag: Gestione | quesiti | vari in: ISF2002/4-b Norma: L. 488 del 23/12/1999