Quesito pubblicato su ISF2005/4-f

La circolare Min. Sanità 10/98 prevede, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, che il resto possa essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti). Nel caso però in cui i congiunti richiedessero lo spostamento del resto in una fossa libera di un campo privato, questa operazione può essere effettuata?

Risposta:
Si è del parere che sia consentita la inumazione di resto mortale in fossa di area in concessione. Perché ciò avvenga la salma della persona deve avere diritto all’utilizzo della tomba familiare, vi deve essere capienza nel sepolcro e la durata residua della concessione deve essere tale da permetterlo (anche attraverso rinnovo). La inumazione deve essere effettuata per un periodo minimo di 2 anni, se il resto mortale e/o il terreno intorno al suo contenitore biodegradabile è addizionato di sostanze biodegradanti, o di 5 anni se invece non è addizionato di tali sostanze. Il resto mortale potrà essere esumato dopo almeno 2 anni (5 anni nel caso di non addizione di sostanze biodegradanti) e a richiesta degli aventi titolo, per procedere ad una nuova sepoltura. Alla scadenza della concessione, se non rinnovata, si procede all’esumazione.

Norme correlate:

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-autorizzazione alla sepoltura,CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-resti mortali,CONCESSIONE-estinzione,CONCESSIONE-titolarità,VARI-sostanze biodegradanti


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