Domanda
Nel Comune si è verificata la seguente circostanza: alla morte di un genitore vedovo rimangono tre figli, di cui uno è interdetto (il tutore era il padre deceduto).
È possibile autorizzare la cremazione con la manifestazione di volontà dei due figli capaci di intendere?
Oppure bisogna attendere la nomina del nuovo tutore per il figlio interdetto?
Risposta
La circolare del Ministero della sanità 24/6/1993 n. 24, al paragrafo 14.2, punto 5) così recita a proposito della cremazione:“5) Dichiarazione di un interdetto
Se l’interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della volontà di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art. 424 del codice Civile).”
Conseguentemente, non si può che confermare la necessità della nomina di un nuovo tutore. Per la cremazione deve infatti esservi il consenso di tutti gli aventi diritto, come stabilito dall’art. 79 del D.P.R. 285/90.
Il figlio interdetto ha il diritto di esprimersi, ma ciò non può che avvenire a mezzo del nuovo tutore, visto che quello precedente è deceduto.
È utile che i familiari ricerchino se sia rinvenibile uno scritto del de cuius, valido come testamento olografo, con la volontà della cremazione.
In tal maniera non vi è necessità della dichiarazione del tutore.
- del: 2005 su: per: Tag: Cremazione | Cremazione-autorizzazione alla cremazione | Quesiti in: ISF2005/4-g Norma: DPR 285/1990, capo 16