Quesito pubblicato su ISF2000/1-g

Il Comune di ………… chiede di conoscere il significato letterale dell’espressione “trasporto funebre”, in quanto la normativa nazionale non entra nel merito e nei dettagli. Il dubbio da parte di tale Comune è emerso dalla lettura dei capitolati di appalto di alcuni Comuni, dove se per qualcuno il trasporto si limita all’obbligo del carro funebre e dell’autista senza ulteriori oneri, per altri si impone addirittura la presenza di diversi operatori per la movimentazione del feretro dalla camera ardente sino alla tumulazione nel cimitero. Ci si chiede pertanto se la tipologia del trasporto debba essere chiarita in sede di regolamento comunale, così come avviene per il concetto di trasporto gratuito e a pagamento.

Risposta:
In relazione al vostro quesito relativo al significato e all’estensione del concetto di “Trasporto funebre”, si osserva che l’art.22 del DPR 10 settembre 1990, n.285 pone a carico del Sindaco la determinazione delle modalità del servizio di trasporto, ove queste non siano presenti all’interno del regolamento comunale, oppure vi siano, ma necessitino di una integrazione. Ogni Comune si è pertanto organizzato, nel rispetto comunque delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, secondo le proprie esigenze ed usanze: nei piccoli Comuni, per esempio, il trasporto viene normalmente effettuato a spalla da parenti o amici della persona defunta. A nostro avviso, lo standard minimo che deve essere sempre assicurato è quello conforme alle disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria, il quale prevede che vi sia un incaricato del trasporto, munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al custode del cimitero (art.23); tale ruolo viene generalmente assunto dall’autista. La presenza di tale incaricato appare quindi obbligatoria. Anche il D.lgs.626/94 è fonte di obblighi in materia, in particolare, contiene prescrizioni relative alla movimentazione manuale dei carichi, volte a salvaguardare i lavoratori dal rischio di contrarre affezioni acute e/o croniche dell’apparato locomotore ed in particolare del rachide lombare. Pertanto il numero di operatori da affiancare all’autista/incaricato del trasporto dovrà essere determinato tenendo conto sia del numero degli spostamenti effettuati in un turno di lavoro, sia dei dispositivi di protezione in dotazione al personale interessato. Nel caso di un piccolo Comune, oppure di un Comune di medie dimensioni dotato di idonei dispositivi (ad es. carrelli ad altezza regolabile, con pianale scorrrevole), l’autista/incaricato del trasporto può anche svolgere da solo il servizio in esame. Di regola il numero minimo è però di 2 persone.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-modalità funebri,TRASPORTO_FUNEBRE-regolamento,TRASPORTO_FUNEBRE-responsabilità,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere


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