Quesito pubblicato su ISF1998/2-o

Il Comune di ………… chiede se è legittimo che il Servizio Cremazione di un Comune entri nel merito delle autorizzazioni rilasciate da altro Comune o se, invece, dovrebbe limitarsi a verificare l’esistenza dell’autorizzazione e dell’impegno di spesa al rimborso del costo di cremazione. Domanda inoltre se la prassi effettuata dal suo Servizio di Polizia Mortuaria (differenziazione della modalità di resa della dichiarazione del coniuge o dei parenti più prossimi) è corretta oppure se sono da preferirsi i modelli generici predisposti da altro Comune.

Risposta:
Il crematorio di destinazione, sia esso gestito da Comune o da terzi deve unicamente verificare la presenza della autorizzazione alla cremazione di cui all’art. 79 del DPR 10/9/1990 n. 285. E’ compito, e responsabilità, del dirigente (o del responsabile del servizio nei Comuni di minore dimensione) verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per concedere l’autorizzazione alla cremazione. L’interessato o gli interessati alla richiesta della autorizzazione corredano l’istanza del certificato di cui al comma 4 dell’art. 79 ed eventualmente del nulla osta della autorità giudiziaria, laddove occorrente. Come noto per la cremazione, a seguito della riforma effettuata con DPR 285/90, si è ribaltato il criterio previgente. In ordine la cremazione viene seguita in relazione alla volontà espressa in vita: a) dal de cuius con disposizione testamentaria (nelle forme consentite e con il grado di pubblicità richiesto); b) dal de cuius con l’iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (nella forma stabilita dal comma 3 dell’art. 79 del DPR 285/90); c) dal coniuge, avuto riguardo al desiderio espresso in vita dal de cuius o, in assenza di tale desiderio, in relazione alle proprie convinzioni; d) in assenza del coniuge (per morte) dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile (in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, anche con separati atti scritti). Laddove una persona non intenda che si proceda a cremazione delle proprie spoglie mortali dovrà esprimere tale volontà in forma scritta. Pertanto la manifestazione di volontà sia del de cuius che del coniuge o del parente (o parenti più prossimi) sono atti propri, non codificabili in una formula predefinita (standard). E’ rilevante che si evinca con chiarezza la volontà di essere cremato (o in alternativa di cremare le spoglie mortali del de cuius). Analogamente la autorizzazione alla cremazione non è codificabile in una formula predefinita, dovendo da questa evincersi con chiarezza unicamente i riferimenti di legge, l’espletamento delle verifiche richieste, nonché (in caso di cremazione di non residenti) l’impegno a far fronte agli oneri relativi. Per facilitare il compito dei funzionari dei Comuni è invalso l’uso di seguire formulari o schemi di riferimento o addirittura si acquista modulistica predefinita. Come accennato si tratta di ausili e non di obblighi.

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione


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