Pubblico servizio di raccolta salme

Domanda

Una Prefettura, con lettera avente per oggetto il pagamento spese per il recupero e trasporto delle salme, precisa come i costi siano a carico dei Comuni.
Motivandolo con parere del Ministero della Giustizia del 2007 e del Ministero della Salute del novembre 2008 e con quanto previsto dal D.P.R. 285/90 artt. 12, 13, 16 e 19.
Pertanto, il responsabile dei Servizi cimiteriali vorrebbe sapere in cosa consistono esattamente tali servizi e trattamenti speciali citati nel D.P.R. 285/90.
Cioè, un discorso è una persona deceduta su pubblica via per malore, incidente, ecc., altro è una persona che si avventura in montagna magari con l'allarme valanghe.

Risposta

L'art. 16 comma 1, lettera b) del D.P.R. 285/90 prevede che i trasporti funebri siano svolti dal Comune in ogni altro caso rispetto alla lettera a).
Nello specifico, il trasporto deve essere eseguito in maniera da garantire il decoro.
L'art. 19 del D.P.R. 285/90 prevede che il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso.
Sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto (è consuetudine che, se richiesto il carro funebre finestrato, sia a pagamento).
Ciò ai sensi dell'art. 16 comma a) che prevede l'onerosità del servizio.
In realtà la giurisprudenza ha stabilito che il servizio di trasporto funebre sia ordinariamente a pagamento e che questo non possa che svolgersi secondo regole di mercato.
Resta la necessità di garantire il pubblico servizio di raccolta delle salme morte sulla pubblica via, in casa, ecc..
Con diverse risoluzioni ministeriali si ribadisce che questo è compito proprio del Comune (obbligatorio), con oneri a suo carico.
Pertanto non si ravvede la problematica dei servizi speciali nel caso di raccolta salme incidentate.
Il servizio è uguale per tutti e si chiama l'impresa funebre che il Comune ha scelto a mezzo gara, per la fornitura del pubblico servizio, secondo le specifiche di capitolato.
Si aggiunge che normative regionali potrebbero aver cambiato le norme del D.P.R. 285/90 sopra citate e conseguentemente valgono quelle regionali.
Circa la sua osservazione al punto 2, il compito del Comune non è andare a raccogliere un cadavere in mare (quello è compito di Vigili del Fuoco, Guardia costiera, ecc.).
Ma dal luogo di sbarco al luogo di deposito di osservazione/obitorio. Idem con decesso in montagna.
È dal luogo dove l'elicottero o gli altri soccorritori portano il corpo che si provvederà al trasporto al deposito di osservazione/obitorio.