L’articolo 101 della l.r. Piemonte 9/2025 introduce il comma 2-bis all’articolo 14 della legge regionale 15/2011, con nuovi criteri vincolanti per l’autorizzazione di nuovi impianti di cremazione.
Il testo integrale dell’art. 101 citato è possibile reperirlo anche nella banca dati delle norme regionali presente all’interno del sito www.funerali.org
I nuovi requisiti minimi per autorizzare un impianto o una linea di cremazione ora sono i seguenti:
- Efficienza minima: almeno 200 cremazioni/anno per linea;
- Bacino demografico: almeno 300 decessi/anno, corrispondenti a una popolazione di 30.000 abitanti;
- Distanza minima: 3 km da altro impianto esistente;
- Possibilità di raggiungere il dimensionamento come bacino anche tramite unioni o convenzioni tra comuni.
Questi requisiti valgono anche nelle more dell’adeguamento del Piano regionale di coordinamento, grazie al nuovo comma 5-bis, introdotto sempre con questo articolo 101.
Rammentiamo che il piano di coordinamento regionale piemontese (che per inciso è la regione con più impianti in funzione in Italia e chiaramente già sovradotata) per la realizzazione di un nuovo impianto prevedeva i seguenti criteri:
- l’impianto deve prevedere almeno 1.200/1.300 cremazioni/anno per impianto o per linea.
- il nuovo impianto si deve fare in bacini di riferimento con almeno 5.000 decessi anno (equivalente a una popolazione di circa 500.000 abitanti) e che può essere raggiunto anche attraverso associazioni tra comuni, convenzioni, unioni di comuni, ecc.
- Una distanza minima di almeno cinquanta chilometri da un altro impianto, garantendo comunque la realizzazione di un impianto per ogni territorio provinciale.
Tale criterio non si applica all’ambito territoriale della città metropolitana. - La scelta di installazione di impianti in cimiteri situati in zone metanizzate, al fine di contenere l’inquinamento atmosferico e favorire l’utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale.
Le nuove norme quindi puntano a scardinare il piano di coordinamento esistente e a lasciare mano libera ai comuni che intendano realizzare nuovi crematori (purché con un bacino di almeno 30mila abitanti).
Ora, se è condivisibile che vietare la realizzazione di nuovi crematori che non distino almeno 50 chilometri l’uno dall’altro (vecchia norma) è fortemente criticabile e appare un modo di bloccare nuove installazioni, passare a 3 chilometri l’uno dall’altro (nuova norma) è sostanzialmente ridicolo e contrario al principio che la stessa norma nazionale impone e cioé di un coordinamento regionale proprio per governare una corretta distribuzione sul territorio.
Viste le esperienze normative regionali in materia appare sempre più urgente definire parametri di localizzazione, oltre che norme tecniche per i crematori, elaborati sulla base di studi scientifici ed economici, valevoli per l’intero territorio nazionale.
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