Domanda
Attraverso una “gestione associata” Comuni facenti parte della stessa zona socio-sanitaria gestiranno i servizi funerari del loro bacino d’utenza.
Questa gestione sarà dotata di un ufficio unico collocato nella struttura ospedaliera che serve l’intero comprensorio.
Esso prevede 3 unità lavorative (due, tra cui il responsabile, provenienti dal Comune X capofila del progetto, la terza da uno degli altri Comuni). Ognuna di esse resterà in carico al Comune dal quale proviene.
L’ufficio istruirà le pratiche in qualità di dichiarante, trasmettendole agli Stati Civili competenti per le opportune registrazioni.
Il dubbio resta sull’autorizzazione alla sepoltura e gli adempimenti inerenti la cremazione, che la L. 130/01 pone in capo all’Ufficiale di Stato Civile.
Il Comune X domanda se sia possibile delegare a ciò il Responsabile dell’Ufficio, in carico al Comune X:
1) in caso di decesso nel territorio del Comune Y in cui insiste struttura ospedaliera, che non è il Comune X (la maggioranza dei casi);
2) in caso di decesso negli altri Comuni diversi da X e Y;
3) in caso di decesso nel territorio del Comune X (con responsabile dipendente dello stesso Comune è possibile la delega delle funzioni di Stato Civile).
Il Comune X chiede anche se la “gestione associata” sia da considerarsi un caso diverso dall’Unione fra i Comuni.
Risposta
Si ritiene che la materia dello Stato Civile non possa essere gestita in forma associata in modo pieno.Infatti l’oggetto della gestione associata sono funzioni e servizi propri dei Comuni o delegati dalla Regione.
Per lo stato civile si tratta di funzioni delegate da Stato a Sindaco, Ufficiale di Governo ex art. 14 D.Lgs. 267/2000, gestite dai Comuni.
Così si è espresso il Ministero dell’interno con circolare 16/11/2002.
L'unione di Comuni è vista come "strumento per l’esercizio in forma associata di funzioni o servizi".
Fino alla modifica della L. 130/2001 o all'emanazione di decreto attuativo in materia, l'autorizzazione alla cremazione non è ancora compito dello stato civile, così come il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre.
Per concludere, allo stato dell’attuale normativa e dei chiarimenti ministeriali intervenuti, si ritiene non si possano gestire in maniera piena funzioni proprie dello stato civile con forme associative.
Attualmente dalla "gestione associata", ma è meglio dire da parte del soggetto a ciò autorizzato e delegato, possono essere rilasciate autorizzazioni alla cremazione e autorizzazioni al trasporto funebre, non autorizzazioni alla sepoltura regolate dall’ordinamento dello stato civile.
Queste devono essere rilasciate dall’ufficiale di stato civile di ogni singolo Comune, pur potendo la gestione associata provvedere alla relativa istruttoria.
Poiché la materia è in continua evoluzione si consiglia di interessare anche la Regione e la competente Direzione del Ministero dell’interno.
Difatti è indubbio che ai fini organizzativi sarebbe utile poter utilizzare in modo pieno lo strumento della delega.
Altra soluzione al problema è l’uso di strumentazioni telematiche, visto che in breve tempo vi sarà la interconnessione telematica tra le anagrafi.
Sarà possibile ottenere la firma elettronica di atti da parte dell’ufficiale di stato civile sito in luogo distante, con istruttoria predisposta nella maniera decisa con la gestione associata.
- del: 2003 su: Attività funebre e casa funeraria per: Italia Tag: Cremazione-autorizzazione alla cremazione | Impresa Funebre | Quesiti | cadavere | trasporto funebre in: ISF2003/4-c Norma: L. 130/2001 e D.Lgs. 267/2000